Cassazione Civile, Sentenza n. 20218/2016 del 07/10/2016
Sintesi
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Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Il Tribunale di Piacenza aveva dichiarato illegittimo il licenziamento per giusta causa intimato al lavoratore e condannato la società a reintegrarlo e a risarcirgli il danno mediante il pagamento delle retribuzioni dalla data del recesso fino alla reintegra. La Corte d’appello di Bologna, con sentenza depositata il 6 agosto 2013, aveva riformato la decisione, ritenendo legittimo il licenziamento per giustificato motivo soggettivo e riconoscendo al lavoratore l’indennità sostitutiva del preavviso, pari a sei mensilità. La condotta contestata consisteva in tre giorni consecutivi di assenza dal lavoro, dopo una lunga assenza per infortunio, senza preventiva comunicazione al datore di lavoro dell’impossibilità di rendere la prestazione né richiesta di fruire di ferie arretrate; il lavoratore aveva inoltre fornito giustificazioni giudicate non veritiere. Con un unico motivo il lavoratore ha denunciato violazione degli artt. 2106 e 1455 c.c. e degli artt. 1 e 3 della L. n. 604/1966, nonché omesso esame di un fatto decisivo. Ha censurato la valutazione di proporzionalità, sostenendo che non fossero stati considerati l’assenza di precedenti disciplinari in vent’anni, le mansioni asseritamente prive di particolari responsabilità, la limitata intensità dell’elemento doloso e la tenuità del fatto; ha contestato la coerenza della valutazione sulle giustificazioni e sulla buona fede e ha dedotto che l’assenza non avrebbe compromesso il vincolo fiduciario. Ha infine lamentato l’omesso esame delle difficoltà, della fatica e dello stress psicofisico conseguenti alla ripresa del lavoro dopo circa un anno di assenza per infortunio, con successive alternanze di periodi di presenza e astensione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha premesso che l’assenza ingiustificata per tre giorni consecutivi era prevista dal contratto collettivo applicabile come causa di immediata risoluzione, ma ha chiarito che la qualificazione della condotta come giusta causa o giustificato motivo soggettivo dipende dalla gravità concretamente accertata e che i parametri collettivi possono essere considerati dal giudice senza vincolarlo. Ha ritenuto non censurabile la valutazione della Corte d’appello, che aveva considerato non solo l’assenza non giustificata, ma anche le giustificazioni non veritiere, la mancanza di buona fede, l’elevata qualifica del lavoratore e la posizione ricoperta, concludendo che si trattava di notevole inadempimento idoneo a integrare il giustificato motivo soggettivo. Ha respinto anche la censura di omesso esame: il ricorrente non aveva specificamente indicato gli elementi richiesti per il vizio previsto dall’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.; inoltre, la circostanza relativa alle difficoltà e allo stress dopo l’infortunio non era decisiva, e la lunga assenza avrebbe dovuto indurre a maggiore scrupolo nell’informare preventivamente il datore di lavoro. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro 100 per esborsi ed euro 3.500 per compensi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge, nonché al pagamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Norme richiamate
In tema di licenziamento, la valutazione della gravità del fatto in relazione al venir meno del rapporto fiduciario che deve sussistere tra le parti non va operata in astratto, ma con riferimento agli aspetti concreti afferenti alla natura e alla qualità del singolo rapporto, alla posizione delle parti, al grado di affidabilità richiesto dalle singole mansioni, nonchè alla portata soggettiva del fatto, ossia alle circostanze del suo verificarsi, ai motivi e all’intensità dell’elemento intenzionale e di quello colposo.
La proporzionalità della sanzione espulsiva va valutata in concreto, considerando le caratteristiche del rapporto e delle mansioni, la posizione delle parti e gli aspetti soggettivi della condotta; nel caso, tali parametri sostenevano la valutazione di legittimità del licenziamento per giustificato motivo soggettivo.
Ha quindi ritenuto, con valutazione incensurabile in sede di legittimità, adeguatamente motivata e priva di vizi, che tale condotta, costituendo un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali (L. n. 604 del 1966, art. 3) fosse idonea ad integrare l’ipotesi del giustificato motivo soggettivo di licenziamento.
La gravità dell’inadempimento è rilevante ai fini della risoluzione del rapporto; la Corte ha confermato che l’assenza ingiustificata accompagnata da giustificazioni non veritiere costituiva, nel contesto accertato, un notevole inadempimento.
Ha quindi ritenuto, con valutazione incensurabile in sede di legittimità, adeguatamente motivata e priva di vizi, che tale condotta, costituendo un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali (L. n. 604 del 1966, art. 3) fosse idonea ad integrare l’ipotesi del giustificato motivo soggettivo di licenziamento.
Il giustificato motivo soggettivo ricorre quando la condotta accertata costituisce un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali; la valutazione concreta compiuta dal giudice di merito è stata ritenuta adeguata e non viziata.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.
Il vizio denunciabile riguarda l’omesso esame di un fatto storico, discusso tra le parti e decisivo, non la mancata considerazione di singoli elementi istruttori quando il fatto rilevante sia stato comunque esaminato. Il ricorrente deve specificare il fatto, la sua risultanza, le circostanze della discussione processuale e la decisività.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.
Il ricorrente per cassazione che deduce l’omesso esame deve individuare con precisione il fatto storico, gli elementi da cui risulta, quando e come sia stato discusso e perché sarebbe decisivo.
art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.
Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.
La deduzione del vizio di omesso esame è soggetta agli oneri di specifica indicazione richiesti per il ricorso per cassazione, inclusa l’individuazione del fatto storico decisivo e della sua emersione e discussione nel processo.
art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
In caso di rigetto del ricorso, ricorrendone i presupposti, il ricorrente è tenuto al versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.
Massime di principio
- La gravità della condotta del lavoratore e la sua idoneità a compromettere il vincolo fiduciario devono essere valutate in concreto, considerando natura e qualità del rapporto, posizione delle parti, affidabilità richiesta dalle mansioni, circostanze del fatto, motivi e intensità dell’elemento intenzionale o colposo.
- Le previsioni dei contratti collettivi sulle condotte disciplinarmente rilevanti e sulle relative sanzioni possono orientare la valutazione giudiziale della gravità, ma non vincolano il giudice nella qualificazione legale della giusta causa o del giustificato motivo soggettivo.
- L’assenza ingiustificata e le giustificazioni non veritiere possono essere valutate unitariamente, insieme alla qualifica e alla posizione del lavoratore, come elementi idonei a integrare un notevole inadempimento e a giustificare il licenziamento con preavviso.
- Il vizio di omesso esame previsto dall’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. richiede l’indicazione specifica di un fatto storico, della sua risultanza, delle modalità e del momento in cui è stato discusso tra le parti e della sua decisività; la mancata menzione di singoli elementi istruttori non è sufficiente se il fatto storico rilevante è stato comunque preso in considerazione.
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