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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 22552/2016 del 07/11/2016

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un’assistente amministrativa del personale ATA aveva stipulato con il Ministero una successione di contratti a tempo determinato nel settore scolastico. In primo grado aveva chiesto, in via principale, la declaratoria di nullità dei termini e la conversione dei rapporti in contratti a tempo indeterminato ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. n. 368 del 2001; in subordine, aveva domandato il risarcimento di Euro 5.000 per ciascun contratto ritenuto illegittimo ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. n. 165 del 2001. La Corte d’appello di Perugia, con sentenza n. 115/2011 depositata l’8 marzo 2011, accogliendo l’impugnazione del Ministero, aveva respinto tutte le domande, ritenendo applicabile la disciplina speciale scolastica e non convertibili i contratti. La lavoratrice ha proposto sei motivi di ricorso. Nei primi cinque ha contestato, in sostanza, l’esclusione dell’applicazione congiunta della disciplina generale del lavoro a termine e di quella del pubblico impiego, sostenendo che la reiterazione senza esigenze temporanee ed eccezionali dovesse comportare la conversione o, almeno, il risarcimento; ha inoltre dedotto l’inapplicabilità retroattiva delle disposizioni sopravvenute del 2009 e del 2011 e l’incompatibilità della disciplina delle supplenze annuali con la direttiva 1999/70/CE. Con il sesto motivo ha censurato l’interpretazione della disciplina speciale delle supplenze, sostenendo che le esigenze eccezionali e imprevedibili non ricorressero per le supplenze annuali su posti vacanti, tanto nell’organico di diritto quanto in quello di fatto.

La decisione

La Cassazione ha rigettato il ricorso e compensato integralmente le spese del giudizio di legittimità. Ha confermato che il reclutamento scolastico è regolato da un corpus speciale, non abrogato dalla disciplina generale del D.Lgs. n. 368 del 2001, e che per il pubblico impiego non è consentita la conversione del rapporto a termine in rapporto a tempo indeterminato. Ha precisato, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 187/2016 e della sentenza della CGUE Mascolo, che la reiterazione delle supplenze su posti vacanti e disponibili può costituire abuso quando, dal 10 luglio 2001, la durata complessiva dei rapporti superi trentasei mesi; l’abuso può essere sanzionato, secondo i casi, con la stabilizzazione o con il risarcimento del danno secondo i principi di Cass., Sezioni Unite, n. 5072/2016. Per le supplenze su organico di fatto e quelle temporanee, invece, la reiterazione non integra di per sé abuso: il lavoratore deve allegare e provare un uso improprio o distorto del potere organizzativo, indicando le concrete circostanze sintomatiche. Nel caso specifico, dalla sentenza impugnata risultava che i contratti su organico di diritto stipulati dalla ricorrente a partire dal 10 luglio 2001 non avevano superato complessivamente trentasei mesi. Le supplenze su organico di fatto non potevano essere computate a tal fine e la ricorrente non aveva allegato né provato un uso improprio di tale tipologia di incarichi. I primi cinque motivi sono stati rigettati perché fondati sull’erroneo presupposto dell’applicabilità della disciplina generale del D.Lgs. n. 368 del 2001. Il sesto è stato ritenuto fondato nella parte in cui contestava l’esclusione astratta dell’abuso, ma non ha comportato cassazione: il dispositivo della sentenza d’appello era conforme a diritto, pur sulla base della diversa motivazione adottata dalla Cassazione. Le spese di legittimità sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 70, comma 8, D.Lgs. n. 165/2001

    La disciplina del reclutamento del personale a termine del settore scolastico, contenuta nel D.Lgs. n. 297 del 1994, non è stata abrogata dal D.Lgs. n. 368 del 2001, essendone stata disposta la salvezza del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 70, comma 8, che ad essa attribuisce un connotato di specialità.

    La disciplina speciale del reclutamento scolastico resta applicabile e non è sostituita dalla disciplina generale del contratto a termine.

  • art. 4, commi 1 e 11, L. n. 124/1999

    Per effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale della L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 4, commi 1 e 11 e in applicazione della Direttiva 1999/70/CE 1999 è illegittima, a far tempo dal 10.07.2001, la reiterazione dei contratti a termine stipulati ai sensi della L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 4, commi 1 e 11, prima dell’entrata in vigore della L. 13 luglio 2015, n. 107, rispettivamente con il personale docente e con quello amministrativo, tecnico ed ausiliario, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l’intero anno scolastico, sempre che abbiano avuto durata complessiva, anche non continuativa, superiore a trentasei mesi.

    La reiterazione di contratti per coprire posti vacanti e disponibili dell’organico di diritto integra abuso se, dal 10 luglio 2001 e prima della L. n. 107/2015, la durata complessiva, anche non continuativa, supera trentasei mesi.

  • art. 36, comma 5, D.Lgs. n. 165/2001

    Ai sensi dell’art. 36 (originario comma 2, ora comma 5) del D.Lgs. n. 165 del 2001, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l’assunzione o l’impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione.

    L’illegittimità dell’assunzione o dell’impiego a termine da parte della pubblica amministrazione non determina la conversione del rapporto in un rapporto a tempo indeterminato; restano ferme le altre responsabilità e sanzioni previste.

  • clausola 5, punto 1, Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE

    Nelle ipotesi di reiterazione di contratti a termine in relazione ai posti individuati per le supplenze su “organico di fatto” e per le supplenze temporanee non è in sè configurabile alcun abuso ai sensi dell’Accordo Quadro allegato alla Direttiva, fermo restando il diritto del lavoratore di allegare e provare il ricorso improprio o distorto a siffatta tipologia di supplenze, prospettando non già la sola reiterazione ma le sintomatiche condizioni concrete della medesima.

    La reiterazione di supplenze su organico di fatto o temporanee non costituisce di per sé abuso ai sensi dell’Accordo quadro. Il lavoratore deve allegare e provare l’uso improprio o distorto della tipologia di supplenza, attraverso le circostanze concrete che lo evidenziano.

  • art. 400 D.Lgs. n. 297/1994

    Sulla prima condizione, ed in primo luogo, in assenza di disposizioni di legge che espressamente individuassero il tempo in cui il rinnovo dei contratti a termine potesse integrare la illegittima ed abusiva reiterazione delle assunzioni a termine, deve ritenersi idoneo parametro il termine triennale previsto per l’indizione delle procedure concorsuali per i docenti (art. 400 del T.U., come modificato dalla L. n. 124 del 1999, art. 1): esso infatti, trasposto in termini di rinnovi contrattuali, sarebbe stato idoneo a giustificare fino a tre contratti a termine, ciascuno di durata annuale ed è, quindi, desumibile in via interpretativa proprio dal sistema peculiare della scuola, ricevendo specifica conferma nel fatto che avranno cadenza triennale i futuri concorsi pubblici, come previsto dalla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 113, che ha riformato l’art. 400 del T.U.

    In assenza di un limite legislativo espresso, il termine triennale previsto per l’indizione dei concorsi costituisce il parametro interpretativo per individuare la durata oltre la quale la reiterazione delle supplenze su organico di diritto può diventare abusiva.

  • art. 384, comma 3, c.p.c.

    l’ultimo motivo di ricorso (lett. f), pur fondato nella parte in cui la Corte territoriale ha escluso la configurabilità di abuso contrario all’Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE nella reiterazione dei contratti a termine nel settore scolastico non comporta, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 3, la cassazione della sentenza impugnata, perchè il suo dispositivo, è conforme a diritto sulla base della diversa motivazione enunciata in questa sentenza;

    La Cassazione può non cassare la sentenza impugnata quando, pur correggendone la motivazione, ne ritiene conforme a diritto il dispositivo.

  • art. 267 TFUE

    Va, quindi, disattesa la richiesta di avvio, ai sensi dell’art. 267 del TFUE, della procedura di rinvio pregiudiziale dinanzi alla CGUE, formulata sulla dedotta contrarietà con la clausola 5, punti 1 e 2, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva 1999/70/CE 1999, e della clausola 4 dello stesso accordo quadro, e sull’ipotizzato contrasto del principio di uguaglianza e non discriminazione del diritto UE, del trattamento previsto nel nostro ordinamento rispettivamente per i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con la pubblica amministrazione, in particolare nel Comparto Scuola, e per i contratti a termine stipulati con gli enti pubblici economici e con i datori di lavoro privati, là dove il legislatore nazionale avrebbe escluso i primi dalla tutela rappresentata dalla costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in caso di applicazione delle regole interne di recepimento della suindicata direttiva 1999/70/CE, emanate in attuazione dell’art. 117 Cost., comma 1, senza prevedere alcuna sanzione effettiva, proporzionale, preventiva, dissuasiva neanche sotto il profilo del risarcimento del danno.

    La Corte ha disatteso la richiesta di rinvio pregiudiziale, ritenendo che i principi della CGUE fossero già stati esaminati e applicati e che nell’ordinamento fosse prevista una misura idonea a prevenire e sanzionare gli abusi.

Massime di principio

  • Nel settore scolastico il reclutamento del personale a termine è regolato dalla disciplina speciale del D.Lgs. n. 297/1994 e della L. n. 124/1999, salvaguardata dall’art. 70, comma 8, del D.Lgs. n. 165/2001; la disciplina generale del D.Lgs. n. 368/2001 non la abroga né si applica in sostituzione ad essa.
  • Per le supplenze su posti vacanti e disponibili dell’organico di diritto, la reiterazione dei contratti stipulati dal 10 luglio 2001 e prima dell’entrata in vigore della L. n. 107/2015 integra abuso quando la durata complessiva, anche non continuativa, supera trentasei mesi.
  • La violazione delle regole sulle assunzioni a termine da parte di una pubblica amministrazione non comporta la conversione del rapporto in un contratto a tempo indeterminato, ferma l’applicazione delle misure sanzionatorie e risarcitorie previste dall’ordinamento.
  • Per le supplenze su organico di fatto e per quelle temporanee, la sola successione dei contratti non dimostra un abuso. Il lavoratore deve allegare e provare le circostanze concrete che rivelino un uso improprio o distorto del potere organizzativo, quali la successione di assegnazioni presso lo stesso istituto e sulla stessa cattedra.
  • Nel pubblico impiego scolastico l’abuso della reiterazione può essere sanzionato con una stabilizzazione effettiva e concretamente conseguita, oppure, se tale misura non è stata ottenuta né risulta certa in tempi ravvicinati, con il risarcimento del danno secondo i principi richiamati da Cass., Sezioni Unite, n. 5072/2016; l’eventuale danno ulteriore rispetto a quello riparato dalla stabilizzazione deve essere allegato e provato dal lavoratore.

Come è indicizzato

MaterieAppalto e somministrazioneImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrimato del diritto dell'Unione europea

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