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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 22558/2016 del 07/11/2016

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)

La controversia

Un docente era stato assunto con ripetuti contratti annuali a tempo determinato, succedutisi senza sostanziale soluzione di continuità, e aveva chiesto, tra l’altro, la stessa progressione stipendiale riconosciuta ai docenti di ruolo e, comunque, un trattamento non inferiore agli scatti previsti dall’art. 53, comma 5, della L. n. 312/1980, con differenze retributive quantificate in Euro 2.970,32 o nella diversa somma accertata. Il Tribunale aveva riconosciuto il diritto agli scatti di anzianità maturati e maturandi, rigettando le ulteriori domande; la Corte d’appello di Torino, con sentenza n. 872/2013 depositata il 5 luglio 2013, aveva respinto l’appello del Ministero. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione con due motivi. Con il primo ha sostenuto che la disciplina speciale scolastica escludesse l’applicazione della disciplina generale del lavoro a termine e che non vi fosse discriminazione, facendo leva sulla legittimità delle supplenze, sulle modalità di reclutamento, sulla mancata comparabilità tra supplente e docente di ruolo e sull’autonomia dei singoli contratti. Con il secondo ha contestato l’applicazione dell’art. 53 della L. n. 312/1980, deducendo che gli scatti biennali ivi previsti non riguardavano i supplenti, ma categorie di personale non di ruolo legate alla pubblica amministrazione da rapporti a tempo indeterminato, e che tale disciplina era rimasta applicabile, dopo la contrattualizzazione, soltanto agli insegnanti di religione.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo: il principio di non discriminazione della clausola 4 dell’Accordo quadro è distinto dalla prevenzione degli abusi nella reiterazione dei contratti, opera indipendentemente dalla legittimità del termine e comprende la progressione retributiva per anzianità. La diversità di trattamento non può giustificarsi con la natura pubblica del datore, la distinzione tra personale di ruolo e non di ruolo, le modalità di reclutamento o le ragioni che legittimano il ricorso alle supplenze; occorrono elementi precisi e concreti riferiti alla natura e alle caratteristiche delle mansioni, che il Ministero non aveva dedotto. Ha accolto il secondo motivo: l’art. 53 della L. n. 312/1980 esclude espressamente le supplenze e gli scatti biennali da esso previsti non sono applicabili ai contratti a tempo determinato del personale scolastico; la norma è rimasta operativa, nel quadro normativo e contrattuale ricostruito dalla Corte, limitatamente agli insegnanti di religione. La progressione spettante ai supplenti va invece parametrata a quella prevista dai CCNL per il personale a tempo indeterminato, riconoscendo l’anzianità maturata e disapplicando le clausole collettive incompatibili con la clausola 4. La sentenza è stata cassata con rinvio, anche per le spese, alla Corte d’appello di Torino in diversa composizione per un nuovo esame conforme al principio enunciato.

Norme richiamate

  • Clausola 4 dell’Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla direttiva 99/70/CE

    L’obbligo posto a carico degli Stati membri di assicurare al lavoratore a tempo determinato “condizioni di impiego” che non siano meno favorevoli rispetto a quelle riservate all’assunto a tempo indeterminato “comparabile”, sussiste, quindi, a prescindere dalla legittimità del termine apposto al contratto, giacchè detto obbligo è attuazione, nell’ambito della disciplina del rapporto a termine, del principio della parità di trattamento e del divieto di discriminazione che costituiscono “norme di diritto sociale dell’Unione di particolare importanza, di cui ogni lavoratore deve usufruire in quanto prescrizioni minime di tutela” (Corte di Giustizia 9.7.2015, causa C-177/14, Regojo Dans, punto 32).

    La clausola 4 impone la parità delle condizioni di impiego, comprese le maggiorazioni retributive per anzianità, indipendentemente dal fatto che il ricorso al contratto a termine sia legittimo. Una diversa disciplina è ammissibile solo se sorretta da elementi precisi e concreti attinenti alle mansioni e alle caratteristiche del rapporto.

  • Clausola 5 dell’Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla direttiva 99/70/CE

    Il primo motivo è infondato, perchè il Ministero ricorrente sovrappone e confonde il principio di non discriminazione, previsto dalla clausola 4 dell’Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (concluso il 18 marzo 1999 fra le organizzazioni intercategoriali a carattere generale – CES, CEEP e UNICE – e recepito dalla Direttiva 99/70/CE), con il divieto di abusare della reiterazione del contratto a termine, oggetto della disciplina dettata dalla clausola 5 dello stesso Accordo.

    La clausola 5 riguarda la prevenzione degli abusi derivanti dalla successione di contratti a termine e va tenuta distinta dalla clausola 4, che disciplina la parità di trattamento.

  • art. 6 D.Lgs. n. 368/2001

    La Corte di Appello di Torino ha richiamato, a fondamento della pronuncia di rigetto del gravame, il principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell’Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, trasfuso nella Direttiva 99/70/CE del 28 giugno 1999 e recepito nel nostro ordinamento dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 6.

    La disposizione è indicata come recepimento nell’ordinamento interno del principio di non discriminazione previsto dalla clausola 4 dell’Accordo quadro.

  • art. 53 L. n. 312/1980

    Già il tenore testuale della norma, che al comma 3, esclude espressamente le supplenze, induce ad affermare la inapplicabilità della stessa al personale della scuola assunto a tempo determinato, a prescindere dalla durata della supplenza (sul punto assolutamente costante la giurisprudenza amministrativa che aveva escluso la applicabilità della norma alle supplenze, anche se annuali e se conferite dal Provveditore agli studi – C.d.S. 2163/2000), essendo la disposizione finalizzata a disciplinare il trattamento economico dei docenti e del personale non educativo della scuola non immessi stabilmente nei ruoli ma, comunque, legati alla amministrazione da rapporto di impiego a tempo indeterminato.

    Gli scatti biennali previsti dall’art. 53, comma 3, non si applicano ai supplenti, anche se la supplenza è annuale. Nel quadro normativo e contrattuale esaminato dalla Corte, il richiamo alla disposizione ne conserva la vigenza limitatamente agli insegnanti di religione.

  • art. 360 c.p.c.

    Con il primo motivo il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca denuncia, ex art. 360 c.p.c., n. 3, “violazione e falsa applicazione della direttiva 99/70/CE; del D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, artt. 6 e 10; dell’art. 79 del CCNL comparto scuola 29.11.2007; dell’art. 106 del CCNL comparto scuola 29.11.2007; del D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 526; del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, art. 9, comma 18, convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, art. 1, comma 2; della L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 4; del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 36”.

    La norma è richiamata quale parametro processuale per la denuncia di violazione o falsa applicazione di legge. La Corte decide i motivi di ricorso nel merito, accogliendo il secondo e rigettando il primo.

  • art. 69, comma 1, D.Lgs. n. 165/2001

    La L. 11 luglio 1980, n. 312, art. 53, che prevedeva scatti biennali di anzianità per il personale non di ruolo, non è applicabile ai contratti a tempo determinato del personale del comparto scuola ed è stato richiamato, D.Lgs. n. 165 del 2001, ex art. 69, comma 1, e art. 71, dal CCNL 4.8.1995 e dai contratti successivi, per affermarne la perdurante vigenza limitatamente ai soli insegnanti di religione.

    La Corte considera il richiamo alla disciplina previgente, operato dai contratti collettivi dopo la contrattualizzazione, non idoneo a estendere gli scatti dell’art. 53 ai supplenti: la disposizione permaneva applicabile ai soli insegnanti di religione.

  • art. 71 D.Lgs. n. 165/2001

    La L. 11 luglio 1980, n. 312, art. 53, che prevedeva scatti biennali di anzianità per il personale non di ruolo, non è applicabile ai contratti a tempo determinato del personale del comparto scuola ed è stato richiamato, D.Lgs. n. 165 del 2001, ex art. 69, comma 1, e art. 71, dal CCNL 4.8.1995 e dai contratti successivi, per affermarne la perdurante vigenza limitatamente ai soli insegnanti di religione.

    La Corte richiama l’art. 71 nel ricostruire il meccanismo di richiamo della normativa preesistente nei contratti collettivi, chiarendo che tale richiamo non rende applicabili ai supplenti gli scatti biennali dell’art. 53.

Massime di principio

  • Il divieto di discriminazione della clausola 4 dell’Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato è distinto dalle misure contro l’abuso della successione dei contratti: il diritto alla parità di condizioni di impiego sussiste indipendentemente dalla legittimità del ricorso al termine.
  • Le maggiorazioni retributive collegate all’anzianità costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4. Per il personale scolastico a tempo determinato va riconosciuta l’anzianità maturata ai fini della stessa progressione stipendiale prevista dai CCNL per il personale a tempo indeterminato.
  • La disparità di trattamento tra lavoratore a termine e lavoratore a tempo indeterminato comparabile può essere giustificata soltanto da elementi precisi e concreti riferiti alla natura e alle caratteristiche delle mansioni; non bastano la natura pubblica del datore di lavoro, la distinzione tra personale di ruolo e non di ruolo, le modalità di reclutamento o le ragioni che giustificano il ricorso alle supplenze.
  • La clausola 4 dell’Accordo quadro è direttamente applicabile e impone la disapplicazione delle disposizioni interne o collettive incompatibili che, senza una giustificazione oggettiva, escludono la rilevanza dell’anzianità dei lavoratori a tempo determinato.
  • Gli scatti biennali previsti dall’art. 53, comma 3, della L. n. 312/1980, che esclude espressamente le supplenze, non spettano al personale scolastico assunto con contratti a tempo determinato, anche se le supplenze sono annuali; nel quadro esaminato dalla Corte, la norma è rimasta applicabile limitatamente agli insegnanti di religione.
  • Nel giudizio di cassazione, quando i fatti rilevanti sono pacifici e viene in discussione soltanto la loro qualificazione giuridica o la normativa applicabile, la Corte può e deve procedere alla qualificazione in diritto, senza che operi l’onere di allegare la precedente deduzione della questione previsto per le questioni che richiedono nuovi accertamenti in fatto.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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