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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24044/2025 del 27/08/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un'ordinanza comunale che imponeva la demolizione di una recinzione e di una tettoia realizzate sull'area pertinenziale di un'abitazione privata. Il Comune assumeva che l'area sovrastasse un fosso in parte tombato, il Botrino, qualificato come corso d'acqua pubblico e quindi appartenente al demanio idrico regionale; da ciò faceva discendere il divieto di opere edilizie e la necessità di liberare l'area per lavori di sistemazione del fosso. La proprietaria contestava la natura demaniale dell'area, sostenendo che il fosso avesse perso la funzione di corso d'acqua ed fosse in realtà una fognatura comunale, destinata al convogliamento di liquami e acque meteoriche al depuratore. Deduceva inoltre che negli anni precedenti il Comune aveva occupato e poi restituito l'area dopo i lavori, comportamento che a suo dire dimostrava l'assenza di un bene demaniale. Con il ricorso per cassazione ha proposto due motivi: il primo per violazione di legge, lamentando che la normativa sulle acque pubbliche fosse stata applicata a un fossato che sarebbe soltanto una fogna mista; il secondo per omesso esame di fatti decisivi, valorizzando analisi chimiche, la presenza di un tubo fognario e il comportamento dell'amministrazione, e invocando anche un affidamento ingenerato dalla condotta comunale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché il giudice di merito non aveva applicato in astratto una regola errata, ma aveva accertato in fatto che il Botrino fosse un corso d'acqua distinto dalla fognatura, che proseguiva dopo il tombamento fino al fiume Era; da tale ricostruzione derivava correttamente l'appartenenza al demanio idrico e l'irrilevanza della tombatura ai fini del divieto di opere e della manutenzione. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché il giudice di merito aveva esaminato le risultanze istruttorie richiamate dalla ricorrente, escludendone la decisività; inoltre la censura mirava in realtà a ottenere una rivalutazione del fatto, non consentita in cassazione. Conseguentemente ha confermato la condanna alle spese e dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 823, comma 1, c.c.

    richiamato dalla ricorrente e dal giudice come norma che tutela l'inalienabilità e l'inedificabilità dei beni demaniali; la sua applicazione presuppone l'effettiva appartenenza del bene al demanio idrico.

  • d.P.R. 18 febbraio 1999, n. 238, art. 1

    richiamato per ribadire che le acque meteoriche e reflue convogliate in fognatura non sono acque pubbliche quando sono destinate al mero smaltimento e non a usi di pubblico generale interesse.

  • L. 5 gennaio 1994, n. 36

    richiamata quale disciplina di riferimento della materia idrica, senza superare il principio per cui le acque in fognatura, destinate al solo smaltimento, non sono acque pubbliche.

  • d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 144

    citato nel primo motivo come norma del sistema delle risorse idriche, ma non ritenuto decisivo poiché la questione dipendeva dall'accertamento in fatto sulla natura del corso d'acqua.

  • art. 366, n. 6, c.p.c.

    richiamato per affermare che il ricorso soddisfaceva il requisito di specifica indicazione degli atti e documenti su cui si fondava.

  • art. 360 c.p.c.

    evocato implicitamente attraverso la deduzione del vizio di violazione di legge e di omesso esame di fatto decisivo nei motivi di ricorso.

  • art. 13 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato insieme alla L. n. 228/2012 per l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1

    richiamata quale fonte che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del testo unico sulle spese di giustizia.

  • art. 947 c.c.

    richiamato indirettamente nel passaggio sulla sdemanializzazione tacita dei beni del demanio idrico, come disposizione sostituita dal successivo intervento legislativo.

  • art. 4 L. 5 gennaio 1994, n. 37

    richiamato per affermare che, nel regime anteriore, la sdemanializzazione tacita non poteva desumersi dalla mera inerzia della P.A. ma richiedeva atti inequivoci di rinuncia.

Massime di principio

  • Quando si contesta la natura demaniale di un'opera idrica, la censura di violazione di legge è inammissibilmente trasformata in doglianza di merito se mira solo a sovrapporre una diversa ricostruzione dei fatti a quella compiuta dal giudice di merito.
  • Le acque convogliate in fognatura, destinate al mero smaltimento e prive di attitudine a usi di pubblico generale interesse, non integrano di regola acque pubbliche; ma tale principio non opera se il giudice accerta in fatto che il corso d'acqua e la fognatura sono distinti.
  • La tombinatura di un corso d'acqua non ne elimina, di per sé, la natura pubblica né il correlato divieto di opere sull'alveo o sull'area sovrastante, quando il bene continui a essere qualificabile come corso d'acqua demaniale.
  • Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non sussiste se il giudice di merito abbia in realtà considerato il dato istruttorio invocato, ritenendolo non decisivo o non idoneo a sovvertire la ricostruzione della vicenda.
  • La sdemanializzazione tacita dei beni del demanio idrico non può essere desunta dalla sola inerzia dell'amministrazione o dal mancato uso protratto nel tempo, ma richiede atti e fatti univoci di rinuncia definitiva alla destinazione pubblica.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPossesso
RamiProcesso civileDiritti reali
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoTutela del legittimo affidamento

Testo integrale

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