Cassazione Civile, Ordinanza n. 03531/2023 del 06/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (venditore)
La controversia
La controversia nasce da una scrittura privata del 28 gennaio 1976 con cui una parte si obbligava a trasferire una porzione di fabbricato da realizzare, mentre l'altra trasferiva un'area di terreno per consentire l'edificazione del lotto. In primo grado la domanda di risoluzione per inadempimento era stata respinta; in appello era stata invece dichiarata la risoluzione del contratto e condannato il promittente venditore al risarcimento, ritenendosi che non avesse diligentemente adempiuto all'obbligo di attivarsi per ottenere l'edificabilità e per realizzare l'immobile. Nel giudizio di legittimità il primo ricorso del promittente venditore aveva condotto a cassazione con rinvio, perché la corte territoriale non aveva adeguatamente considerato alcuni documenti prodotti dal convenuto che, secondo la Cassazione, potevano dimostrare l'attivazione per la lottizzazione. In sede di rinvio la Corte d'appello ha ritenuto provato l'adempimento del venditore e ha rigettato l'appello originario. Contro tale decisione è stato proposto un nuovo ricorso per cassazione, articolato in tre motivi: insufficiente motivazione e omesso esame di prove e CTU sull'inadempimento del promittente venditore; omesso esame di un fatto decisivo relativo alla edificabilità dell'area; richiesta di integrale risarcimento del danno secondo la CTU, comprensivo del mancato godimento dell'immobile e degli interessi. Il controricorrente ha eccepito però l'inammissibilità del ricorso per mancanza di prova della qualità di erede della ricorrente.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto l'eccezione preliminare del controricorrente e ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che la ricorrente, qualificatasi come erede della parte originaria, non aveva fornito prova documentale della morte del de cuius e della propria qualità ereditaria, come richiesto per la legittimazione a ricorrere ai sensi dell'art. 372 c.p.c. In conseguenza dell'inammissibilità, la ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
consente la produzione documentale necessaria a provare il decesso della parte originaria e la qualità di erede ai fini della legittimazione attiva nel giudizio di cassazione.
richiamato nella ricostruzione della corte di merito come parametro dell'obbligo di attivarsi diligentemente per il fatto del terzo, nell'ambito della promessa di vendita di cosa futura.
art. 28 L. 17 agosto 1942, n. 1150
evocato dalla ricorrente per sostenere che l'area fosse già edificabile e che fosse richiesto un piano di lottizzazione convenzionato, rimasto inadempiuto.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di ricorso dichiarato inammissibile.
art. 1, comma 17, L. n. 228/2012
norma richiamata per l'applicazione ratione temporis dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, chi ricorre in qualità di erede della parte originaria deve dimostrare documentalmente sia il decesso del dante causa sia la propria qualità di erede; in mancanza, il ricorso è inammissibile per difetto di legittimazione ad impugnare.
- L'eccezione relativa alla mancanza di prova della qualità di erede è preliminare e assorbente rispetto all'esame dei motivi di ricorso nel merito.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la parte ricorrente è tenuta alle spese del giudizio e, se ne ricorrono i presupposti temporali, all'ulteriore importo del contributo unificato.
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