Cassazione Civile, Ordinanza n. 31539/2025 del 03/12/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La lite origina da tre avvisi di accertamento notificati a due soci di una società cessata in liquidazione per gli anni d’imposta 2005, 2006 e 2007. L’Amministrazione finanziaria contestava, ai fini delle imposte dirette, l’indebita deduzione di costi e, ai fini IVA, l’indebita detrazione dell’imposta relativa a fatture ritenute riferite a operazioni soggettivamente inesistenti, oltre alle sanzioni. Secondo l’Ufficio, una complessa organizzazione di società di comodo operanti nel commercio di materiali edili aveva realizzato una frode mediante false fatturazioni. La CTR, in sede di rinvio dopo una precedente cassazione, aveva annullato gli accertamenti ritenendo non provata la conoscenza o conoscibilità della frode da parte della società contribuente. L’Agenzia ricorre per cassazione con tre motivi: con il primo denuncia violazione degli artt. 39 d.P.R. 600/1973, 54 d.P.R. 633/1972 e 2727-2729 c.c., sostenendo che la CTR ha erroneamente ritenuto insufficiente la prova presuntiva dell’inesistenza soggettiva delle operazioni e della consapevolezza, o conoscibilità con ordinaria diligenza, della frode; con il secondo deduce nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., lamentando l’omessa decisione sulla deducibilità dei costi ai fini delle imposte dirette; con il terzo, in subordine, denuncia violazione dell’art. 109 TUIR, sostenendo che la questione dei costi andava riesaminata tenendo conto delle contestazioni sull’esistenza, inerenza e attribuzione dei costi tra le società del gruppo.
La decisione
La Corte accoglie il primo motivo, ritenendo che la CTR abbia deciso fuori dal perimetro del giudizio rescissorio e abbia applicato un criterio non conforme alla giurisprudenza in tema di operazioni soggettivamente inesistenti, richiedendo una prova della effettiva conoscenza della frode anziché della sua conoscibilità secondo ordinaria diligenza. La sentenza impugnata viene cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna, in diversa composizione, affinché riesamini la vicenda alla luce del corretto standard probatorio e valuti anche i profili sui costi rimasti assorbiti. Il secondo e il terzo motivo restano assorbiti. Spese rimesse al giudice di rinvio.
Norme richiamate
art. 39 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiamato come base normativa del potere di accertamento in materia di imposte dirette, in relazione alla prova presuntiva della falsità soggettiva delle operazioni
art. 54 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
richiamato quale norma di accertamento IVA, in relazione alla contestazione di operazioni soggettivamente inesistenti
richiamati per affermare la possibilità di dimostrare per presunzioni semplici l’inesistenza soggettiva delle operazioni e la consapevolezza del destinatario
eccepito dai resistenti in relazione all’autosufficienza del ricorso, eccezione disattesa
art. 366, comma 1, n. 4 c.p.c.
eccepito dai resistenti per asserita carenza di specificità del motivo, eccezione disattesa
richiamato come disciplina del deposito delle memorie in camera di consiglio
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
base del primo e del terzo motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di norme di diritto
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
base del secondo motivo per nullità della sentenza per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato
richiamato per la censura di omessa pronuncia sui presupposti di deducibilità dei costi
richiamato per la deducibilità dei costi ai fini delle imposte dirette
ritenuto non applicabile ratione temporis e comunque di stretta interpretazione, perché riferito a sentenze dibattimentali irrevocabili di assoluzione, non a sentenze emesse all’esito di giudizio abbreviato
Massime di principio
- In tema di IVA, se l’Amministrazione contesta operazioni soggettivamente inesistenti, deve provare non solo la fittizietà del fornitore, ma anche che il cessionario/committente sapeva o avrebbe dovuto sapere, usando l’ordinaria diligenza commisurata alla propria qualità professionale, che l’operazione si inseriva in una frode all’imposta.
- La prova della consapevolezza o conoscibilità della frode può essere fornita anche per presunzioni, purché fondate su elementi oggettivi e specifici e valutati complessivamente, senza atomizzare i singoli indizi.
- Una volta assolto tale onere dall’Amministrazione, incombe sul contribuente dimostrare di avere adottato la massima diligenza esigibile da un operatore accorto per non essere coinvolto nell’operazione evasiva; non sono di per sé निर्णisivi la regolarità formale della contabilità e dei pagamenti o l’assenza di vantaggi economici dalla rivendita.
- Nel giudizio di rinvio, il giudice deve attenersi al perimetro tracciato dalla sentenza rescindente e non può riesaminare questioni già coperte dal giudicato interno o ampliare indebitamente l’oggetto dell’accertamento.
- La sentenza penale assolutoria non spiega automaticamente efficacia di giudicato nel processo tributario, ma può essere valutata come elemento di prova insieme agli altri elementi acquisiti, secondo autonoma ponderazione del giudice tributario.
- Una pronuncia di assoluzione emessa all’esito di giudizio abbreviato non rientra, per espressa e stretta interpretazione, nell’ambito applicativo dell’art. 21-bis D.Lgs. 74/2000, riferito alle sentenze irrevocabili di assoluzione pronunciate dopo dibattimento.
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