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Sentenza

Sentenza del 31/01/2017 n. 2472 - Corte di Cassazione

IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) - BASE IMPONIBILE - REDDITI PRODOTTI IN FORMA ASSOCIATA Cogestione dell'impresa di uno dei coniugi - Assimilabilità all'impresa familiare - Esclusione - Conseguenze in tema di regime fiscale applicabile.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

A seguito di una verifica della Guardia di Finanza presso l’attività di commercio al dettaglio della contribuente, l’Agenzia aveva notificato avvisi di accertamento per gli anni 2005 e 2006, rideterminando maggiori redditi d’impresa e le conseguenti imposte IRPEF, IRAP e IVA, oltre a interessi e sanzioni. La contribuente contestava, tra l’altro, che il maggior reddito fosse imputabile interamente a lei, sostenendo che l’impresa fosse familiare e che al marito spettasse il 49% degli utili; denunciava inoltre l’omesso litisconsorzio necessario con il coniuge, l’inattendibilità del campione e dei calcoli usati per determinare il ricarico, l’insufficiente motivazione e l’accesso al magazzino del marito senza autorizzazione giudiziaria.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. I primi tre motivi sono stati respinti: il regime fiscale dell’impresa familiare richiede le condizioni formali e dichiarative previste dall’art. 5, tra cui l’indicazione nominativa dei familiari in un atto pubblico o scrittura privata autenticata anteriore al periodo d’imposta, requisito mancante; i familiari collaboratori non sono contitolari dell’impresa e non sussiste litisconsorzio necessario. I motivi quarto, quinto e sesto, relativi alla ricostruzione dei ricavi e al ricarico, sono stati dichiarati inammissibili: la CTR aveva motivato la ricostruzione sulla base dei beni più rappresentativi, dei rilievi e delle informazioni fornite, mentre le censure miravano a ottenere una nuova valutazione dei fatti; la partecipazione alla verifica senza contestazioni rileva come accettazione delle operazioni e dei relativi risultati. Anche il settimo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza; inoltre, le dichiarazioni verbalizzate confermavano che il magazzino, pur di proprietà del coniuge, era utilizzato per l’attività. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 4.000 euro per compensi, oltre accessori ed eventuali spese prenotate a debito, nonché al versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Norme richiamate

  • Art. 5 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), nel testo applicabile ratione temporis; art. 5 del d.P.R. n. 597 del 1973

    In tema di imposte sui redditi, difatti, l'applicazione del regime fiscale dell'impresa familiare postula che ricorrano le condizioni previste dall'art. 5 cit., ossia che vi sia (1) l'indicazione, nella dichiarazione dei redditi dell'imprenditore, delle quote attribuite ai singoli familiari e l'attestazione che le stesse sono proporzionate alla qualità e quantità del lavoro effettivamente prestato nell'impresa in modo continuativo e prevalente, (2) l'attestazione di ciascun partecipante, nella propria dichiarazione, di aver lavorato per l'impresa familiare in modo continuativo e prevalente, nonchè (3) l'indicazione nominativa dei familiari partecipanti all'attività di impresa, risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata anteriore all'inizio del periodo d'imposta, regolarmente sottoscritti dall'imprenditore e dai familiari, condizione quest'ultima che difetta nel caso in esame.

    Per fruire del regime fiscale dell’impresa familiare non basta la collaborazione o la cogestione di fatto tra coniugi né la pretesa ripartizione degli utili: occorrono gli adempimenti dichiarativi e documentali indicati dalla norma, compresa l’indicazione nominativa dei partecipanti in un atto pubblico o scrittura privata autenticata, formato prima dell’inizio del periodo d’imposta. Se tali condizioni mancano, il regime non è applicabile.

  • Art. 14 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    La natura individuale dell'impresa familiare e la rilevanza della posizione degli altri familiari - che prestano la loro collaborazione e il loro apporto sul piano lavorativo - esclusivamente nei rapporti interni esclude, peraltro, che sia configurabile una ipotesi di litisconsorzio necessario.

    Nelle controversie sull’accertamento relativo all’impresa familiare, il familiare collaboratore non è contitolare dell’impresa e la sua posizione rileva nei rapporti interni; perciò non è parte necessaria del giudizio tributario insieme all’imprenditore.

  • Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., nel testo modificato dal d.l. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134

    In proposito, va sottolineato, prioritariamente, che, nella fattispecie in esame, trova applicazione (venendo in considerazione sentenza pubblicata il 22 ottobre 2012) la disciplina di cui all'art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 5, nella nuova formulazione introdotta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), conv. con modif. nella L. 7 agosto 2012, n. 134 , che ha circoscritto il controllo del vizio di legittimità alla verifica del requisito "minimo costituzionale" di validità prescritto dall'art. 111 Cost. , sicchè è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

    Il controllo di legittimità sulla motivazione è limitato alle anomalie che incidono sulla sua esistenza e validità costituzionale, come motivazione mancante o apparente, contraddittoria in modo irriducibile o incomprensibile. Non consente di contestare la sufficienza dell’argomentazione o di chiedere una nuova valutazione delle prove; resta deducibile l’omesso esame di un fatto storico decisivo discusso tra le parti.

  • Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

    Quando il ricorso per cassazione è integralmente rigettato, il giudice dà atto, ricorrendone i presupposti, dell’obbligo del ricorrente di versare un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Massime di principio

  • La gestione di fatto di un’attività tra coniugi e la collaborazione del familiare non bastano a ottenere il trattamento fiscale dell’impresa familiare: è necessario dimostrare il rispetto degli specifici requisiti documentali e dichiarativi previsti dalla legge per il periodo d’imposta interessato.
  • Il familiare collaboratore dell’impresa familiare non diventa per ciò solo contitolare dell’impresa. In una controversia sull’accertamento notificato all’imprenditore individuale, la sua presenza non comporta normalmente litisconsorzio necessario.
  • In cassazione non è possibile ottenere una nuova valutazione del campione, dei calcoli o delle prove solo presentando la contestazione come violazione di legge o difetto di motivazione: occorre denunciare un vizio ammesso e specifico, quale l’omesso esame di un fatto storico decisivo o un’anomalia motivazionale radicale.
  • Se il contribuente assiste alle operazioni di verifica e non formula contestazioni, tale condotta può essere valutata come accettazione delle operazioni e dei loro risultati, soprattutto quando si tratta di rilievi materiali; eventuali dissensi vanno manifestati tempestivamente e fatti verbalizzare.
  • Un motivo di ricorso per cassazione deve riprodurre in modo sufficiente e preciso il contenuto della censura già proposta nei gradi precedenti; altrimenti può essere dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza.

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