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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12093/2025 del 07/05/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Un dipendente con qualifica di operatore di esercizio è stato licenziato il 31.3.2016 per superamento del periodo di comporto. La controversia riguarda l’individuazione della disciplina applicabile al comporto: secondo il lavoratore avrebbe dovuto applicarsi il regime più favorevole previsto dal r.d. n. 148/1931 e dall’Accordo nazionale 15.11.2005 (18 mesi), poiché la società avrebbe avuto, già al momento rilevante, i requisiti dimensionali per rientrarvi; secondo la società, invece, restava applicabile il CCNL Autoferrotranvieri 23.7.1976 (12 mesi). Nel giudizio di rinvio la Corte d’appello ha verificato in concreto il requisito dimensionale dell’impresa, ritenendo non provato il superamento delle 25 unità necessarie per l’applicazione della disciplina speciale, anche sulla base di richiesta al Ministero dei Trasporti e di prova testimoniale. Nel ricorso per cassazione il lavoratore ha dedotto: violazione degli artt. 384 e 394 c.p.c. per mancata osservanza del dictum rescindente e per avere la Corte territoriale ancorato l’accertamento al 2005; violazione degli artt. 2110 e 1334 c.c., dell’art. 1, comma 3, dell’Accordo nazionale 15.11.2005 e dell’art. 1 l. n. 1054/1960, sostenendo che la legittimità del recesso andasse valutata al momento della sua comunicazione (31.3.2016); violazione dell’art. 1 l. n. 1054/1960, per avere la Corte applicato un criterio di computo del personale di tipo full-time equivalent anziché quello funzionale; violazione dell’art. 115 c.p.c. per l’ammissione e valorizzazione di prova testimoniale su fatti asseritamente non contestati e per la ritenuta insufficienza del materiale probatorio a escludere il superamento dei 25 dipendenti nel 2005.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi tre motivi, osservando che il giudice del rinvio ha correttamente delimitato il thema decidendum in conformità alla precedente sentenza rescindente e ha svolto la verifica funzionale richiesta sul requisito dimensionale dell’impresa, accertando in fatto che non era provato il superamento delle 25 unità necessarie per l’applicazione della disciplina speciale; ha inoltre chiarito che il dictum rescindente imponeva di stabilire quale disciplina fosse applicabile e non affermava che, per il solo fatto della data del licenziamento, dovesse applicarsi l’Accordo del 2005. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché investiva la selezione e valutazione delle prove, riservata al giudice di merito. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese e, per effetto del rigetto, è stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 384 c.p.c.

    Il giudice di rinvio deve conformarsi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione; il controllo in cassazione riguarda l’aderenza della sentenza rescissoria al dictum rescindente.

  • art. 394 c.p.c.

    Nel giudizio di rinvio le censure ammissibili devono riguardare la conformità della decisione di rinvio ai principi fissati dalla sentenza rescindente.

  • art. 360, n. 4, c.p.c.

    È stato invocato come vizio processuale per asserita violazione delle regole del giudizio di rinvio e dell’art. 115 c.p.c.

  • art. 2110 c.c.

    Rileva per la disciplina del recesso per superamento del periodo di comporto.

  • art. 1334 c.c.

    È richiamato per sostenere che il licenziamento produce effetto quando la dichiarazione è ricevuta dal lavoratore.

  • art. 1, comma 3, Accordo Nazionale 15.11.2005

    Richiamato come fonte del diverso periodo di comporto di 18 mesi, applicabile solo se ricorrono i presupposti dimensionali previsti.

  • art. 1 l. n. 1054/1960

    La disciplina speciale per le imprese di autoservizi si applica in presenza di un requisito dimensionale valutato in concreto e non solo sulla base del numero nominale dei dipendenti.

  • artt. 1 e 4 l. n. 1054/1960

    Sono richiamati per il criterio di estensione della disciplina del r.d. n. 148/1931 al personale delle imprese esercenti autoservizi.

  • art. 6 d.lgs. n. 61/2000

    È evocato dal ricorrente come criterio non applicabile per il computo del personale, in alternativa al criterio funzionale della legge speciale.

  • art. 9 d.lgs. n. 81/2015

    È richiamato dal ricorrente quale disciplina del criterio di computo full-time equivalent.

  • art. 115, comma 1, c.p.c.

    È stato dedotto per censurare l’ammissione e la valutazione della prova testimoniale su fatti asseritamente non contestati.

  • d.p.r. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    Richiamato ai fini del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di rinvio la parte può censurare la nuova decisione solo per violazione del principio di diritto fissato dalla sentenza rescindente; non è consentita una nuova e libera riproposizione del merito.
  • Quando la decisione rescindente impone una verifica "in concreto" di un requisito dimensionale o funzionale, il giudice di rinvio deve accertare i presupposti effettivi dell’applicabilità della disciplina speciale, potendo utilizzare gli ordinari mezzi istruttori ritenuti necessari.
  • Se la disciplina del recesso dipende dalla sussistenza di un requisito dimensionale dell’impresa, il momento rilevante non è necessariamente la sola data del licenziamento, ma quello cui la sentenza rescindente collega l’accertamento del presupposto applicativo.
  • La valutazione e selezione delle prove, inclusa la scelta del materiale istruttorio ritenuto idoneo o insufficiente, appartiene al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se non nei limiti consentiti dal vizio denunciabile.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causa
IstitutiOnere della provaGiudicato

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