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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26638/2022 del 09/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di liquidazione dell'imposta di registro emesso in relazione alla registrazione di una sentenza del Tribunale di Parma che aveva ammesso un creditore al passivo di una società in amministrazione straordinaria. La Commissione tributaria regionale aveva annullato l'atto ritenendolo privo di adeguata motivazione perché non accompagnato dalla sentenza tassata, in violazione dell'art. 7 dello Statuto del contribuente. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, della L. n. 241 del 1990, art. 3, e degli artt. 3 e 53 Cost., sostenendo che la contribuente conosceva già la sentenza, avendone fatto parte, e che l'avviso riportava comunque imposta, base normativa, atto tassato e parti del giudizio; inoltre, si tratterebbe al più di un vizio formale, non idoneo a incidere sul diritto di difesa e in ogni caso superato dal carattere vincolato della pretesa.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha però corretto la motivazione della sentenza regionale, precisando che la motivazione dell'atto impositivo deve esistere autonomamente e non può essere integrata in giudizio né ritenuta sufficiente per il solo fatto che il contribuente abbia potuto difendersi nel processo. Nel caso concreto il ricorso è stato ritenuto non autosufficiente, perché non riportava in modo adeguato il contenuto motivazionale dell'avviso di liquidazione e, per quanto emerge dagli atti richiamati, l'avviso non indicava gli estremi identificativi essenziali della sentenza né il suo contenuto decisorio o la base imponibile. La Corte ha quindi confermato l'annullamento dell'avviso e ha condannato l'Agenzia alle spese.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    è stato invocato come parametro del motivo di ricorso per dedurre violazione e falsa applicazione di legge.

  • L. n. 212 del 2000, art. 7

    l'avviso di liquidazione deve essere motivato in modo da consentire la piena e immediata difesa del contribuente; la motivazione non può essere sostituita o integrata successivamente e, nel caso concreto, la sua carenza ha comportato l'illegittimità dell'atto.

  • L. n. 241 del 1990, art. 3

    richiamato dal ricorrente a sostegno dell'asserita sufficienza motivazionale dell'atto; la Corte non ne ha tratto un diverso principio rispetto all'esigenza di motivazione autonoma dell'atto impositivo.

  • artt. 3 e 53 Cost.

    richiamati dalla ricorrente a sostegno della legittimità della pretesa tributaria e del suo carattere vincolato.

  • d.P.R. n. 131 del 1986, art. 8, lett. c), Tariffa, parte prima

    costituisce il referente normativo dell'imposta di registro applicata alla registrazione della sentenza giudiziaria.

  • d.P.R. n. 131 del 1986, art. 54, comma 5

    l'avviso di liquidazione emesso per atti giudiziari deve contenere imponibile, aliquota applicata e imposta liquidata; l'allegazione integrale della sentenza non è sempre necessaria, ma occorre comunque una motivazione chiara e intellegibile.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    la Corte ha escluso, per l'Agenzia quale amministrazione dello Stato, il presupposto per l'ulteriore contributo unificato, richiamando il meccanismo della prenotazione a debito.

  • art. 156 c.p.c.

    il difetto di motivazione dell'atto impositivo non è sanabile per raggiungimento dello scopo, quando la motivazione serve anche a delimitare il thema decidendum e a garantire il diritto di difesa.

Massime di principio

  • La motivazione dell'avviso di liquidazione deve sussistere autonomamente nell'atto e non può essere integrata a posteriori nel corso del giudizio.
  • Il contribuente non può essere gravato dell'onere di ricercare elementi essenziali della pretesa fiscale quando l'atto non li espone in modo chiaro e intellegibile.
  • In materia di imposta di registro su atti giudiziari, l'avviso può essere sufficiente anche senza allegare la sentenza, ma solo se indica gli estremi identificativi essenziali dell'atto tassato e i criteri normativi e matematici della liquidazione.
  • Se il contribuente contesta specificamente la motivazione dell'avviso, il giudice deve verificare complessivamente se l'atto consenta davvero di comprendere presupposti di fatto e di diritto della pretesa.
  • Il difetto di motivazione dell'atto impositivo non è sanabile per raggiungimento dello scopo, perché la motivazione serve anche a delimitare il thema decidendum e a garantire difesa effettiva.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

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