Cassazione Civile, Ordinanza n. 19036/2022 del 13/06/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (coeredi)
La controversia
La controversia riguarda la gestione di un fondo rustico caduto in comunione ereditaria. Alcuni coeredi avevano agito in giudizio per ottenere la restituzione del compossesso del fondo e il risarcimento del danno conseguente al mancato godimento del bene; il convenuto aveva proposto domanda riconvenzionale per ottenere un’indennità pari all’aumento di valore del fondo per i miglioramenti da lui asseritamente apportati. Il tribunale, con sentenza non definitiva, aveva riconosciuto il diritto degli altri coeredi a entrare nel possesso del fondo e aveva affermato il diritto di ciascun comproprietario alla quota dei frutti; con sentenza definitiva aveva poi condannato gli attori a corrispondere agli eredi del convenuto una somma risultante dalla compensazione tra quota dei frutti e costo delle migliorie. La corte d’appello aveva invece rigettato la domanda riconvenzionale e condannato gli appellati al pagamento della quota frutti già determinata. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto: 1) violazione degli artt. 112, 713 e 714 c.p.c. e dell’art. 49 l. n. 203/1982, sostenendo che la domanda originaria era volta al risarcimento del danno da mancato godimento e non alla percezione dei frutti, e che, trattandosi di comunione ereditaria di fondo agricolo, la controversia sarebbe rientrata nella competenza della sezione specializzata agraria; 2) violazione degli artt. 246 e 157 c.p.c. e omessa/erronea valutazione delle prove sulle migliorie, lamentando che la corte territoriale avesse erroneamente ritenuto non provato che le migliorie fossero state eseguite dal convenuto e avesse giudicato inattendibile la testimonianza di un soggetto divenuto parte, senza adeguata considerazione delle risultanze istruttorie. La Corte di cassazione ha ritenuto i primi due motivi nuovi e quindi preclusi per mancata impugnazione della sentenza non definitiva, dichiarandoli inammissibili; ha inoltre ritenuto inammissibile il terzo motivo perché diretto a sollecitare un riesame del merito e dell’apprezzamento delle prove, non consentito in sede di legittimità, precisando che la censura ex art. 116 c.p.c. è ammissibile solo nei limiti del mancato rispetto del prudente apprezzamento o di regole legali di prova, e che l’omesso esame di elementi istruttori non equivale di per sé a omesso esame di un fatto decisivo. Ha infine osservato che la critica ex artt. 246 e 157 c.p.c. non coglieva la ratio decidendi, perché la corte d’appello non aveva escluso la testimonianza per inammissibilità, ma ne aveva valutato l’inattendibilità nel merito.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato. La decisione si fonda, in sintesi, sulla preclusione derivante dalla mancata impugnazione della sentenza non definitiva per i primi due motivi e sull’inammissibilità del terzo motivo, perché volto a una rivalutazione del materiale probatorio e non a denunciare un effettivo vizio di legittimità.
Norme richiamate
Richiamato solo per contestare l'asserito vizio di ultrapetizione/erronea qualificazione della domanda; la censura è stata dichiarata nuova e quindi inammissibile.
Richiamato dai ricorrenti in tema di divisione ereditaria/comunione ereditaria; la Corte non entra nel merito per preclusione processuale.
Richiamato dai ricorrenti in tema di divisione ereditaria/comunione ereditaria; la Corte non entra nel merito per preclusione processuale.
Invocato per sostenere la competenza della sezione specializzata agraria; la censura è stata ritenuta nuova e inammissibile.
La deduzione sulla testimonianza di parte è stata respinta perché la corte d'appello non ne aveva dichiarato l'inammissibilità, ma ne aveva valutato l'attendibilità nel merito.
Richiamato in relazione a una dedotta nullità relativa non tempestivamente eccepita; la censura è stata comunque ritenuta non cogliere la ratio decidendi.
La Corte ribadisce che la violazione è configurabile solo se il giudice pone a base della decisione prove non introdotte dalle parti o fuori dei poteri officiosi, non quando attribuisce diversa forza di convincimento alle prove dedotte.
La violazione è ammissibile solo se il giudice disattende il criterio del prudente apprezzamento o attribuisce alla prova un valore legale diverso da quello previsto; non è sufficiente contestare la valutazione del materiale istruttorio.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il vizio riguarda l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non la mera insufficiente o errata valutazione di elementi istruttori già esaminati.
art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.
Richiamato per ribadire l'onere di specifica indicazione degli atti e dei fatti posti a fondamento del vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c.
art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.
Richiamato per l'onere di deposito degli atti e documenti necessari a supporto della censura di legittimità.
La Corte richiama il filtro di inammissibilità quando il ricorso non offre ragioni per mutare l'orientamento consolidato.
Richiamato incidentalmente in relazione agli effetti della declaratoria di inammissibilità.
Richiamato incidentalmente come termine di raffronto per la funzione di filtro dell'inammissibilità.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
Richiamato come parametro per la quantificazione dell'ulteriore contributo unificato dovuto.
Massime di principio
- Se una questione non è stata devoluta con impugnazione avverso la sentenza non definitiva, essa resta preclusa e non può essere riproposta per la prima volta nel ricorso contro la sentenza definitiva.
- Nel ricorso per cassazione non è consentito chiedere una nuova valutazione del materiale probatorio: la critica alla ricostruzione dei fatti e all'attendibilità dei testimoni è, di regola, estranea al sindacato di legittimità.
- La violazione dell'art. 116 c.p.c. è configurabile solo quando il giudice attribuisca alla prova un valore diverso da quello normativamente previsto o si discosti dal prudente apprezzamento, non quando il ricorrente contesti semplicemente il peso dato alle prove.
- La violazione dell'art. 115 c.p.c. sussiste solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti o acquisite fuori dai poteri officiosi; non ricorre quando il giudice scelga, tra prove ritualmente acquisite, quelle ritenute più convincenti.
- Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda l'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti, non la mancata menzione di singoli elementi istruttori già comunque considerati nel complesso.
- Quando la censura non incide sulla effettiva ratio decidendi della sentenza impugnata, il motivo è inammissibile perché non confronta la decisione nella sua reale motivazione.
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