Sentenza del 23/10/2023 n. 29345 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione dell'avviso di irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi del D.Lgs. n. 471/1997, art. 13, comma 1, per avere la società incorporata superato il limite di compensabilità tra credito d'imposta e debiti tributari per l'anno 2006.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso proposto dall'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia che aveva annullato l'avviso di irrogazione della sanzione. La Corte ha applicato lo ius superveniens rappresentato dal D.L. n. 35/2013, art. 9, comma 2 (innalzamento del limite di compensazione a euro 700.000), in ossequio al principio del favor rei, ritenendo che l'eccedenza di Euro 161.538,60, sommata al precedente limite di Euro 516.546,90, determinava una somma (Euro 678.085,50) comunque inferiore al nuovo limite di Euro 700.000,00; pertanto non sussisteva la condotta sanzionabile per superamento della soglia. La sentenza impugnata è confermata nel dispositivo e la motivazione viene corretta alla luce della disciplina sopravvenuta. Le spese processuali sono compensate integralmente e non è dovuto alcun contributo unificato nei confronti dell'Amministrazione.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13, comma 1
Norma sanzionatoria applicabile in caso di mancato versamento derivante da superamento del limite di compensazione; la sua portata sanzionatoria va calibrata tenendo conto di norme sopravvenute più favorevoli (favor rei).
L. n. 388 del 2000, art. 34, comma 1
limite originario di Euro 516.546,90
Ha fissato il limite massimo originario dei crediti d'imposta compensabili; la violazione di tale limite costituiva presupposto per l'applicazione della sanzione ex art. 13 D.Lgs. 471/1997.
D.L. n. 35 del 2013, art. 9, comma 2 (conv. L. n. 64/2013)
innalzamento del limite a Euro 700.000,00
Ha innalzato il tetto di compensazione, riducendo l'ambito della condotta rilevante ai fini sanzionatori; la disposizione è favorevole al contribuente e si applica per effetto dello ius superveniens e del principio del favor rei ai processi ancora pendenti.
D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 3
Principio generale del favor rei: in caso di norma sopravvenuta favorevole il contribuente beneficia del regime più mite; principio utilizzato dalla Corte per applicare il nuovo limite.
L. n. 212 del 2000, art. 10 (Statuto del contribuente)
Riferita dalla C.T.R. in quanto l'atto poteva colpire il contribuente in buona fede; la Corte d'appello aveva richiamato la tutela del contribuente in buona fede per ritenere l'atto illegittimo.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1‑quater (introdotto da L. n. 228 del 2012)
Norma sul contributo unificato: la Corte ha ritenuto che non potesse trovare applicazione nei confronti dell'Amministrazione dello Stato per effetto del meccanismo della prenotazione a debito (esenzione delle PA), quindi l'Agenzia non è stata condannata al versamento aggiuntivo.
D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 17
Richiamato in relazione alla disciplina della compensazione per i soggetti titolari di conto fiscale; contestualizza il funzionamento della compensazione dei crediti d'imposta.
Massime di principio
- Se interviene una norma sopravvenuta che aumenta il limite oltre il quale scatta la sanzione, tale norma favorevole si applica ai procedimenti ancora pendenti (ius superveniens) per effetto del principio del favor rei.
- La sanzione per compensazioni eccedenti va commisurata solo all'importo eccedente l'ultimo limite applicabile: occorre verificare il confronto tra l'ammontare complessivo di credito/debito e il nuovo tetto normativo.
- In fase contenziosa è utile calcolare la somma tra il precedente tetto e l'eccedenza contestata: se il risultato rimane entro il nuovo limite sopravvenuto, non sussiste la fattispecie sanzionabile.
- La buona fede del contribuente e l'assenza di danno erariale possono essere elementi argomentativi rilevanti, ma la decisione finale può basarsi esclusivamente sull'applicazione della norma sopravvenuta più favorevole.
- Nei giudizi tra privati e Amministrazioni pubbliche, il contributo unificato può non essere dovuto dall'Amministrazione per il meccanismo della prenotazione a debito; verificare l'eventuale non applicabilità delle norme sul contributo quando la controparte è una PA.
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