Cassazione Civile, Ordinanza n. 02447/2023 del 26/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pensionato)
La controversia
La controversia nasce dalla trattenuta, sui ratei di pensione di vecchiaia maturati nel quinquennio 2014/2018, di un contributo di solidarietà previsto dall'art. 22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale della Cassa, approvato con decreto interministeriale del 14 luglio 2004 e richiamato dalla delibera CNPADC del 27 giugno 2013. Il pensionato ha chiesto la restituzione delle somme trattenute; il giudice di primo grado e la Corte d'appello di Torino hanno accolto la domanda, ritenendo che la Cassa non fosse legittimata da una norma di legge a introdurre quel prelievo sui trattamenti già liquidati. La Cassa ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione delle norme che disciplinano l'autonomia regolamentare degli enti previdenziali privatizzati e dei principi costituzionali, sostenendo che tale autonomia consentirebbe di introdurre un contributo di solidarietà per perseguire l'equilibrio finanziario di lungo termine; 2) violazione delle norme che avrebbero valorizzato la finalità di equilibrio finanziario, sostenendo che il contributo di solidarietà non sarebbe strumento straordinario e temporaneo, ma misura compatibile con la disciplina di settore.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo manifestamente infondati entrambi i motivi. Ha ribadito che l'autonomia regolamentare della Cassa, ai sensi dell'art. 3, comma 12, L. n. 335/1995, non consente di introdurre un contributo di solidarietà incidente su trattamenti pensionistici già quantificati e attribuiti; che il contributo di solidarietà ha natura di prestazione patrimoniale imposta soggetta a riserva di legge ex art. 23 Cost.; e che la disciplina richiamata dalla ricorrente, in particolare l'art. 1, comma 488, L. n. 147/2013, riguarda atti finalizzati all'equilibrio finanziario di lungo termine e non giustifica un prelievo straordinario, provvisorio e temporalmente limitato, quale quello in contestazione. Il ricorso è stato respinto con condanna della Cassa alle spese e con applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato dalla ricorrente a sostegno dell'autonomia regolamentare della Cassa, ma ritenuto non sufficiente a legittimare il contributo di solidarietà sui trattamenti già liquidati
art. 22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale della CNPADC
atto regolamentare che ha introdotto la trattenuta a titolo di contributo di solidarietà; la Corte ne esclude la legittimità in assenza di una base legale
delibera CNPADC 27 giugno 2013
atto di attuazione richiamato dalla ricorrente, privo di forza sufficiente a fondare il prelievo
art. 3, comma 12, L. n. 335/1995
delimita l'autonomia regolamentare degli enti previdenziali privatizzati; non consente provvedimenti che incidano sui trattamenti pensionistici già determinati mediante un contributo di solidarietà
art. 1, comma 763, L. n. 296/2006
richiamato dalla ricorrente, ma non idoneo a superare il limite posto dalla disciplina precedente richiamata dalla giurisprudenza
art. 1, comma 488, L. n. 147/2013
norma di interpretazione autentica che pone la finalizzazione all'equilibrio finanziario di lungo termine come condizione di legittimità degli atti degli enti previdenziali; non si applica al contributo straordinario di solidarietà in esame, perché temporaneo e limitato nel tempo
art. 24, comma 24, lett. b), d.l. n. 201/2011 conv. con L. n. 214/2011
richiamato dalla ricorrente come indice normativo favorevole, ma non vale a legittimare il diverso contributo di solidarietà istituito con regolamento della Cassa
art. 3 Cost.
richiamato dalla ricorrente tra i parametri costituzionali, senza che la Corte ravvisi una violazione utile ad accogliere il ricorso
art. 23 Cost.
il contributo di solidarietà è qualificato come prestazione patrimoniale imposta e quindi soggetto a riserva di legge
art. 38 Cost.
richiamato dalla ricorrente, ma non riconosciuto come base idonea a legittimare il prelievo regolamentare
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
applicato per dare atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in ragione del rigetto del ricorso
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-bis
richiamato quale parametro per la determinazione dell'ulteriore contributo unificato dovuto
Massime di principio
- L'autonomia regolamentare degli enti previdenziali privatizzati è circoscritta dalla legge e non consente di introdurre, con fonte sublegislativa, un contributo di solidarietà che incida su pensioni già liquidate e quantificate.
- Un contributo di solidarietà che abbia natura di prestazione patrimoniale imposta è soggetto alla riserva di legge di cui all'art. 23 Cost.; non può quindi essere istituito o mantenuto solo per via regolamentare.
- La disciplina che valorizza l'equilibrio finanziario di lungo termine degli enti previdenziali non legittima misure aventi carattere temporaneo e provvisorio, se queste non rientrano nell'ambito degli interventi consentiti dalla legge.
- Quando la Corte di cassazione ha già chiarito il significato e i limiti di una norma in più precedenti conformi, la parte ricorrente deve offrire una specifica confutazione delle rationes decidendi consolidate; la mera reiterazione di tesi già disattese conduce al rigetto.
- Il richiamo a disposizioni legislative che prevedono contributi di solidarietà in contesti diversi non basta a validare un diverso prelievo introdotto con atto regolamentare, se manchi una base legale specifica per la misura contestata.
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