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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02447/2023 del 26/01/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pensionato)

La controversia

La controversia nasce dalla trattenuta, sui ratei di pensione di vecchiaia maturati nel quinquennio 2014/2018, di un contributo di solidarietà previsto dall'art. 22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale della Cassa, approvato con decreto interministeriale del 14 luglio 2004 e richiamato dalla delibera CNPADC del 27 giugno 2013. Il pensionato ha chiesto la restituzione delle somme trattenute; il giudice di primo grado e la Corte d'appello di Torino hanno accolto la domanda, ritenendo che la Cassa non fosse legittimata da una norma di legge a introdurre quel prelievo sui trattamenti già liquidati. La Cassa ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione delle norme che disciplinano l'autonomia regolamentare degli enti previdenziali privatizzati e dei principi costituzionali, sostenendo che tale autonomia consentirebbe di introdurre un contributo di solidarietà per perseguire l'equilibrio finanziario di lungo termine; 2) violazione delle norme che avrebbero valorizzato la finalità di equilibrio finanziario, sostenendo che il contributo di solidarietà non sarebbe strumento straordinario e temporaneo, ma misura compatibile con la disciplina di settore.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo manifestamente infondati entrambi i motivi. Ha ribadito che l'autonomia regolamentare della Cassa, ai sensi dell'art. 3, comma 12, L. n. 335/1995, non consente di introdurre un contributo di solidarietà incidente su trattamenti pensionistici già quantificati e attribuiti; che il contributo di solidarietà ha natura di prestazione patrimoniale imposta soggetta a riserva di legge ex art. 23 Cost.; e che la disciplina richiamata dalla ricorrente, in particolare l'art. 1, comma 488, L. n. 147/2013, riguarda atti finalizzati all'equilibrio finanziario di lungo termine e non giustifica un prelievo straordinario, provvisorio e temporalmente limitato, quale quello in contestazione. Il ricorso è stato respinto con condanna della Cassa alle spese e con applicazione dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2 d.lgs. n. 509/1994

    richiamato dalla ricorrente a sostegno dell'autonomia regolamentare della Cassa, ma ritenuto non sufficiente a legittimare il contributo di solidarietà sui trattamenti già liquidati

  • art. 22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale della CNPADC

    atto regolamentare che ha introdotto la trattenuta a titolo di contributo di solidarietà; la Corte ne esclude la legittimità in assenza di una base legale

  • delibera CNPADC 27 giugno 2013

    atto di attuazione richiamato dalla ricorrente, privo di forza sufficiente a fondare il prelievo

  • art. 3, comma 12, L. n. 335/1995

    delimita l'autonomia regolamentare degli enti previdenziali privatizzati; non consente provvedimenti che incidano sui trattamenti pensionistici già determinati mediante un contributo di solidarietà

  • art. 1, comma 763, L. n. 296/2006

    richiamato dalla ricorrente, ma non idoneo a superare il limite posto dalla disciplina precedente richiamata dalla giurisprudenza

  • art. 1, comma 488, L. n. 147/2013

    norma di interpretazione autentica che pone la finalizzazione all'equilibrio finanziario di lungo termine come condizione di legittimità degli atti degli enti previdenziali; non si applica al contributo straordinario di solidarietà in esame, perché temporaneo e limitato nel tempo

  • art. 24, comma 24, lett. b), d.l. n. 201/2011 conv. con L. n. 214/2011

    richiamato dalla ricorrente come indice normativo favorevole, ma non vale a legittimare il diverso contributo di solidarietà istituito con regolamento della Cassa

  • art. 3 Cost.

    richiamato dalla ricorrente tra i parametri costituzionali, senza che la Corte ravvisi una violazione utile ad accogliere il ricorso

  • art. 23 Cost.

    il contributo di solidarietà è qualificato come prestazione patrimoniale imposta e quindi soggetto a riserva di legge

  • art. 38 Cost.

    richiamato dalla ricorrente, ma non riconosciuto come base idonea a legittimare il prelievo regolamentare

  • D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater

    applicato per dare atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in ragione del rigetto del ricorso

  • D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-bis

    richiamato quale parametro per la determinazione dell'ulteriore contributo unificato dovuto

Massime di principio

  • L'autonomia regolamentare degli enti previdenziali privatizzati è circoscritta dalla legge e non consente di introdurre, con fonte sublegislativa, un contributo di solidarietà che incida su pensioni già liquidate e quantificate.
  • Un contributo di solidarietà che abbia natura di prestazione patrimoniale imposta è soggetto alla riserva di legge di cui all'art. 23 Cost.; non può quindi essere istituito o mantenuto solo per via regolamentare.
  • La disciplina che valorizza l'equilibrio finanziario di lungo termine degli enti previdenziali non legittima misure aventi carattere temporaneo e provvisorio, se queste non rientrano nell'ambito degli interventi consentiti dalla legge.
  • Quando la Corte di cassazione ha già chiarito il significato e i limiti di una norma in più precedenti conformi, la parte ricorrente deve offrire una specifica confutazione delle rationes decidendi consolidate; la mera reiterazione di tesi già disattese conduce al rigetto.
  • Il richiamo a disposizioni legislative che prevedono contributi di solidarietà in contesti diversi non basta a validare un diverso prelievo introdotto con atto regolamentare, se manchi una base legale specifica per la misura contestata.

Come è indicizzato

MateriePensioni
RamiBancario e finanziario
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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