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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28851/2025 del 31/10/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione di un'iscrizione ipotecaria eseguita dall'agente della riscossione e delle cartelle di pagamento prodromiche. Il giudizio è giunto in cassazione dopo un precedente rinvio disposto dalla Corte. Il ricorrente deduceva, con il primo motivo, la violazione degli artt. 384 e 394 c.p.c. e degli artt. 57, 58 e 63 del d.lgs. 546/1992, sostenendo che la commissione tributaria regionale, nel giudizio di rinvio, avesse illegittimamente fondato il rigetto dell'appello su documenti relativi alla notifica delle cartelle prodotti solo in quella fase, in contrasto con il principio di intangibilità del decisum della Cassazione e con il divieto di nuove prove in rinvio. Con il secondo motivo denunciava la nullità della costituzione dell'agente della riscossione tramite avvocato del libero foro, assumendo che nel processo tributario la rappresentanza sarebbe consentita solo direttamente o tramite Avvocatura dello Stato. I motivi terzo e quarto, rimasti assorbiti, riguardavano la tardività della produzione documentale e la regolazione delle spese.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendo fondata la censura sulla produzione di nuovi documenti nel giudizio di rinvio: nel processo tributario, una volta riassunta la causa a seguito di cassazione con rinvio, l'istruttoria è sostanzialmente chiusa e non sono ammesse nuove prove documentali salvo fatti sopravvenuti, esigenze istruttorie derivanti dalla sentenza di annullamento o impossibilità di produrle prima per forza maggiore; nel caso concreto tali presupposti non erano stati allegati. Ha invece respinto il secondo motivo, affermando che, per le controversie innanzi alle commissioni tributarie, l'agente della riscossione può stare in giudizio anche avvalendosi di avvocati del libero foro, secondo il quadro normativo e convenzionale richiamato. Sono stati assorbiti il terzo e il quarto motivo. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c.

    è la norma processuale invocata per censurare violazioni di legge sostanziale o processuale, qui utilizzata per i motivi di ricorso in cassazione.

  • art. 384 c.p.c.

    il giudice del rinvio è vincolato al principio di diritto enunciato dalla Cassazione; non può rimettere in discussione quanto coperto dal decisum di legittimità.

  • art. 394 c.p.c.

    nel giudizio di rinvio non è consentito un ampliamento libero del thema decidendum e probandum oltre i limiti segnati dalla cassazione.

  • art. 57 d.lgs. 546/1992

    norma richiamata dal ricorrente in tema di limiti alle eccezioni e alle difese nel processo tributario.

  • art. 58, comma 2, d.lgs. 546/1992

    la produzione di nuovi documenti è in linea generale consentita in appello, ma questa regola non opera nel giudizio di rinvio dopo cassazione.

  • art. 63, comma 4, d.lgs. 546/1992

    nel giudizio riassunto a seguito di cassazione con rinvio è preclusa l'acquisizione di nuove prove, in particolare documentali, salvo fatti sopravvenuti, esigenze istruttorie derivanti dalla sentenza di annullamento o impossibilità per forza maggiore.

  • art. 11 d.lgs. 546/1992

    l'agente della riscossione può stare in giudizio direttamente; la sua difesa non è limitata alla sola Avvocatura dello Stato.

  • art. 1, comma 8, d.l. 193/2016

    l'ente è autorizzato ad avvalersi dell'Avvocatura dello Stato, ma può anche avvalersi di avvocati del libero foro o di propri dipendenti delegati secondo il quadro normativo e convenzionale.

  • art. 43 r.d. 1611/1933

    si applica alle ipotesi in cui l'ente intenda non avvalersi dell'Avvocatura dello Stato nei casi a questa riservati su base convenzionale, non nei casi di indisponibilità dell'Avvocatura.

  • art. 4 d.lgs. 50/2016

    i contratti esclusi devono comunque rispettare principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità.

  • art. 17 d.lgs. 50/2016

    richiamato nel quadro dei criteri per l'affidamento degli incarichi agli avvocati del libero foro.

  • art. 4-novies d.l. 34/2019

    norma di interpretazione autentica che chiarisce che l'art. 43 r.d. 1611/1933 si applica solo nei casi di scelta di non avvalersi dell'Avvocatura nei giudizi a questa riservati su base convenzionale, non nei casi di indisponibilità dell'Avvocatura.

  • art. 363 c.p.c.

    richiamato con riferimento al principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite.

Massime di principio

  • Nel giudizio tributario riassunto a seguito di cassazione con rinvio l'istruttoria deve ritenersi tendenzialmente chiusa: sono precluse nuove prove documentali, salvo che la loro produzione sia giustificata da fatti sopravvenuti, da esigenze istruttorie derivanti dalla sentenza rescindente o da impossibilità sopravvenuta per forza maggiore.
  • La parte che intende avvalersi di documenti nuovi nel giudizio di rinvio deve allegare e dimostrare i presupposti della deroga al divieto di nova; in difetto, la loro acquisizione è illegittima e la decisione fondata su di essi è cassabile.
  • Nel processo tributario l'agente della riscossione può stare in giudizio anche mediante avvocato del libero foro, secondo il sistema delineato dalla normativa speciale e dalla convenzione con l'Avvocatura dello Stato; non è necessaria, per le ipotesi coperte dalla convenzione, un'ulteriore delibera specifica o una formalità ulteriore per il conferimento dell'incarico.
  • La scelta tra patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, avvocati del libero foro e dipendenti delegati va ricostruita sulla base del regime speciale applicabile alla singola categoria di controversie e della convenzione vigente, senza pretendere un rapporto rigido di regola-ed-eccezione non previsto dal sistema.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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