Cassazione Civile, Ordinanza n. 25955/2022 del 02/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Un ex dipendente INPS impugnava il silenzio-rifiuto formatosi sulla propria istanza di rimborso IRPEF relativa agli anni 2011-2015, sostenendo che sulla pensione integrativa erogata dal fondo integrativo del personale INPS dovesse applicarsi il regime fiscale più favorevole previsto dalle norme transitorie sulla previdenza complementare. La CTP aveva accolto il ricorso, ma la CTR Lazio, in appello dell'Agenzia, aveva invece ritenuto applicabile la disciplina fiscale introdotta dal d.lgs. n. 252/2005 solo alle prestazioni riferibili a montanti maturati dal 1 gennaio 2007, con conseguente tassazione secondo il previgente regime per i montanti maturati prima di tale data. In Cassazione il contribuente deduceva: 1) violazione dell'art. 12 d.lgs. n. 47/2000, per mancata applicazione del regime transitorio alle prestazioni periodiche già in corso al 1 gennaio 2001; 2) violazione dell'art. 11, comma 6, d.lgs. n. 252/2005, sostenendo che il riferimento alle "prestazioni comunque erogate" avrebbe reso irrilevante il momento dell'erogazione; 3) violazione dell'art. 23, n. 6, d.lgs. n. 252/2005, assumendo l'inapplicabilità della nuova disciplina per mancata emanazione nei termini del decreto attuativo previsto dalla l. n. 243/2004.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati, trattandoli congiuntamente, tutti e tre i motivi. Ha affermato che, ai fini del trattamento fiscale delle prestazioni di previdenza complementare, rileva il momento di maturazione del montante finale; poiché nel caso concreto il montante era incontestabilmente maturato fino al 30.9.1999, la disciplina applicabile era quella previgente del d.lgs. n. 124/1993, che assoggettava la prestazione a tassazione ordinaria nella misura dell'87,50% dell'ammontare percepito. La sentenza della CTR è stata quindi confermata e il ricorso rigettato; il ricorrente è stato condannato alle spese e al raddoppio del contributo unificato se dovuto. La Corte ha inoltre precisato che la sentenza della Corte costituzionale n. 218/2019, richiamata dal ricorrente, non incide sulla questione decisa, perché concerneva un diverso profilo (tassazione del riscatto della posizione individuale).
Norme richiamate
"Per i soggetti che risultano iscritti a forme pensionistiche complementari alla data da cui ha effetto il presente decreto, le disposizioni introdotte dall'articolo 10 si applicano alle prestazioni riferibili agli importi maturati a decorrere dal 1° gennaio 2001. Per i medesimi soggetti, relativamente alle prestazioni maturate fino a tale data, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti anteriormente"
La norma transitoria fa riferimento al periodo di maturazione degli importi e mantiene il previgente regime per le prestazioni maturate prima del 1 gennaio 2001.
art. 11, comma 6, d.lgs. n. 252/2005
Nel caso esaminato non è stata ritenuta idonea a superare il criterio del montante maturato, perché la Corte ha comunque ancorato il regime fiscale al momento di formazione della posizione individuale.
art. 23, comma 5, d.lgs. n. 252/2005
"Per i soggetti che risultino iscritti a forme pensionistiche complementari alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo le disposizioni concernenti la deducibilità dei premi e contributi versati e il regime di tassazione delle prestazioni si rendono applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2007. Per i medesimi soggetti, relativamente ai montanti delle prestazioni accumulate fino a tale data, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti"
La nuova disciplina fiscale si applica solo ai montanti maturati dal 1 gennaio 2007; per quelli anteriori continua ad applicarsi la disciplina previgente.
art. 23, comma 6, d.lgs. n. 252/2005
La pronuncia della Corte costituzionale n. 218/2019, che ne ha dichiarato l'illegittimità parziale, è stata considerata irrilevante rispetto alla questione del regime fiscale delle prestazioni in concreto dovuto.
d.lgs. n. 124/1993
Costituisce, per la fattispecie, il regime applicabile in base alla disciplina transitoria; la prestazione è tassata ordinariamente nella misura dell'87,50% dell'ammontare percepito.
art. 1, comma 2, lett. p), l. n. 243/2004
Richiamato dal ricorrente per sostenere l'inapplicabilità dell'art. 23 d.lgs. n. 252/2005 in mancanza del decreto attuativo nei termini, ma la censura è stata respinta.
Richiamato solo per la regolare costituzione del contraddittorio sulla proposta del relatore.
art. 3 Cost.
Menzionato in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 218/2019, non decisiva nel caso concreto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 52, comma 1, lett. d-ter), d.P.R. n. 917 del 1986
Richiamato solo come parametro dichiarato incostituzionale dalla Corte costituzionale n. 218/2019, ma non applicato dalla Corte nel decidere la controversia.
art. 14, commi 4 e 5, d.lgs. n. 252/2005
Indicato dalla Corte costituzionale come disciplina alternativa per il riscatto della posizione individuale; non incide sul regime fiscale delle prestazioni periodiche oggetto della causa.
Massime di principio
- Ai fini della tassazione delle prestazioni di previdenza complementare, il criterio dirimente è quello del momento di maturazione del montante finale e non, in via automatica, quello dell'effettiva erogazione della prestazione.
- Le norme transitorie sui fondi pensione vanno lette nel senso che la disciplina fiscale sopravvenuta si applica solo ai montanti maturati dal momento di efficacia della nuova legge, mentre per i montanti anteriori continua ad applicarsi il regime previgente.
- Quando una disposizione transitoria collega espressamente il regime fiscale alla data di maturazione degli importi o dei montanti, non è consentito sostituire tale criterio con un diverso parametro fondato sulla mera corresponsione della prestazione.
- La declaratoria di illegittimità costituzionale di una norma che disciplina un diverso istituto o un diverso segmento della previdenza complementare non incide automaticamente sulla disciplina fiscale delle prestazioni periodiche già consolidate e maturate sotto il previgente regime.
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