Cassazione Civile, Ordinanza n. 07640/2022 del 09/03/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (cittadina)
La controversia
La ricorrente, cancellata dalle liste di disoccupazione, aveva impugnato davanti al TAR il provvedimento di cancellazione e gli atti successivamente adottati dall'Ufficio Provinciale del Lavoro di Isernia, chiedendo anche il risarcimento del danno da perdita di chance. Deduceva di non avere potuto partecipare a un concorso bandito dall'INPS per sei posti riservati a laureati in materie economiche e giuridiche. Il TAR Molise, con sentenza del 10 aprile 2012, dichiarò il difetto di giurisdizione; la pronuncia passò in giudicato il 3 luglio 2012. Il Tribunale di Isernia ritenne tardiva la riassunzione davanti al giudice ordinario e la Corte d'appello di Campobasso, con sentenza n. 74/2019 depositata il 18 luglio 2019, respinse l'appello, considerando la controversia attinente alla materia del lavoro e quindi esclusa dalla sospensione feriale dei termini. Con un unico motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c., la ricorrente denunciò la violazione degli artt. 1 e 3 della legge n. 742/1969, dell'art. 93 del R.D. n. 12/1941 e dell'art. 409, nn. 1 e 5, c.p.c., sostenendo che la cancellazione non era intervenuta in conseguenza dell'instaurazione di un rapporto di lavoro e che la controversia non rientrava quindi nelle ipotesi previste dall'art. 409 c.p.c. La questione decisiva era se al termine per riproporre la domanda dopo la declinatoria di giurisdizione si applicasse la sospensione feriale.
La decisione
La Cassazione ha accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte d'appello di Campobasso, in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità. Ha ritenuto che la domanda risarcitoria fosse diretta contro un'amministrazione terza per l'errore nell'adozione dei suoi atti e non derivasse da un rapporto di lavoro, mai costituito. La mancata costituzione del rapporto non era né causa petendi né presupposto necessario della domanda; pertanto la controversia non rientrava nell'art. 409, n. 5, c.p.c. Il termine per la riproposizione della causa, previsto dall'art. 11, comma 2, del d.lgs. n. 104/2010, doveva essere calcolato tenendo conto della sospensione feriale generale di cui all'art. 1 della legge n. 742/1969, non essendo applicabile l'eccezione dell'art. 3 della stessa legge. La Corte ha inoltre escluso i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
l'azione risarcitoria proposta nei confronti della Pubblica -iministrazione in relazione al danno prodotto dalla cancellazione dalle liste di collocamento non rientra fra le controversie previste dall'art. 409 n. 5 cod. proc. civ. e, pertanto, all'atto di riproposizione successivo alla dichiarazione di difetto di giurisdizione da parte del giudice amministrativo si applica la sospensione dei termini ex art. 1 della legge n. 742/1969
La domanda risarcitoria contro la pubblica amministrazione per i danni derivanti dalla cancellazione dalle liste di collocamento non costituisce controversia relativa a un rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 409, n. 5, c.p.c.
art. 1 della legge n. 742/1969
la tempestività della riproposizione della causa ( cfr. sulla natura dell'atto Cass. S.U. n. 27163/2018) dinanzi al giudice ordinario, che doveva avvenire entro il termine perentorio di mesi tre dal passaggio in giudicato della sentenza del giudice amministrativo (art. 11, comma 2, del d.lgs. n. 104/2010), doveva essere verificata tenendo conto della sospensione disposta dall'art. 1 della legge n. 742/1969, che ha carattere generale e si applica a tutti i termini processuali, mentre le eccezioni previste dall'art. 3 della stessa legge sono tassative ed insuscettibili di estensione analogica
La sospensione feriale ha carattere generale e si applica al termine processuale per riproporre la causa davanti al giudice munito di giurisdizione, salvo le eccezioni tassative previste dall'art. 3 della legge.
art. 3 della legge n. 742/1969
la tempestività della riproposizione della causa ( cfr. sulla natura dell'atto Cass. S.U. n. 27163/2018) dinanzi al giudice ordinario, che doveva avvenire entro il termine perentorio di mesi tre dal passaggio in giudicato della sentenza del giudice amministrativo (art. 11, comma 2, del d.lgs. n. 104/2010), doveva essere verificata tenendo conto della sospensione disposta dall'art. 1 della legge n. 742/1969, che ha carattere generale e si applica a tutti i termini processuali, mentre le eccezioni previste dall'art. 3 della stessa legge sono tassative ed insuscettibili di estensione analogica
Le esclusioni dalla sospensione feriale previste dall'art. 3 sono tassative e non possono essere estese per analogia; la controversia in esame non rientra nell'eccezione relativa alle controversie di lavoro.
art. 11, comma 2, del d.lgs. n. 104/2010
la tempestività della riproposizione della causa ( cfr. sulla natura dell'atto Cass. S.U. n. 27163/2018) dinanzi al giudice ordinario, che doveva avvenire entro il termine perentorio di mesi tre dal passaggio in giudicato della sentenza del giudice amministrativo (art. 11, comma 2, del d.lgs. n. 104/2010), doveva essere verificata tenendo conto della sospensione disposta dall'art. 1 della legge n. 742/1969, che ha carattere generale e si applica a tutti i termini processuali, mentre le eccezioni previste dall'art. 3 della stessa legge sono tassative ed insuscettibili di estensione analogica
Il termine per riproporre la domanda davanti al giudice munito di giurisdizione è di tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia declinatoria e, in quanto processuale, è soggetto alla sospensione feriale, quando non ricorra una delle eccezioni tassative.
il ricorso denuncia, con un unico motivo formulato ai sensi dell'art. 1. 3 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 3 della legge n. 742/1969, dell'art. 93 R.D. n. 12/1941, dell'art. 409 nn. 1 e 5 c.p.c.
La norma è indicata quale base processuale del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge; il testo non formula una distinta interpretazione sostanziale della disposizione.
art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002
non sussistono le condizioni processuali richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla L. 24.12.12 n. 228 per il raddoppio del contributo unificato
In conseguenza dell'accoglimento del ricorso non ricorrono le condizioni processuali per il raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- La domanda risarcitoria proposta contro la pubblica amministrazione per l'erronea adozione di atti relativi all'avviamento al lavoro non è, per ciò solo, una controversia inerente a un rapporto di lavoro. Quando il rapporto non è mai sorto e la responsabilità dedotta deriva dall'attività dell'amministrazione, la mancata costituzione del rapporto non è causa petendi né presupposto necessario della pretesa risarcitoria.
- La sospensione feriale si applica, in via generale, ai termini processuali per la riproposizione della domanda dopo una pronuncia declinatoria della giurisdizione. Le eccezioni previste dalla legge sono tassative e non possono essere estese analogicamente; la natura risarcitoria della controversia contro un'amministrazione terza non consente di ricondurla all'eccezione prevista per le controversie di lavoro.
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