Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 07855/2022 del 10/03/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità)

La controversia

Ai ricorrenti era stato ingiunto il pagamento di € 55.000 per avere consentito l’uso in luogo pubblico o aperto al pubblico di undici apparecchi da divertimento e intrattenimento senza le autorizzazioni prescritte dall’art. 110, commi 6 e 7, TULPS. In opposizione avevano eccepito, quanto alla persona fisica, il difetto di legittimazione passiva e la nullità della notifica, sostenendo che non fosse più amministratore e legale rappresentante della società dal 28 dicembre 2014; nel merito avevano dedotto l’assenza dell’elemento soggettivo ai sensi dell’art. 3 della legge n. 689/1981 e sostenuto che la licenza ex art. 86 TULPS, posseduta dalla società dal 18 ottobre 2011, fosse sufficiente e rendesse superflua quella ex art. 88 TULPS. Il Tribunale di Bergamo, con sentenza del 17 febbraio 2016, aveva respinto l’opposizione e confermato l’ordinanza-ingiunzione n. 72657 del 30 luglio 2015; la Corte d’appello di Brescia, con sentenza del 13 luglio 2017, aveva rigettato l’appello. In cassazione sono stati proposti tre motivi: il primo denunciava violazione dell’art. 3 della legge n. 689/1981 e dell’art. 86 TULPS, oltre a vizio motivazionale, sostenendo che la licenza ex art. 86 escludesse la necessità dell’autorizzazione ex art. 88 e l’elemento soggettivo; il secondo deduceva violazione degli artt. 339 c.p.c. e 1, comma 2, della legge n. 689/1981, invocando l’incompatibilità della normativa nazionale con i principi dell’Unione europea e la discriminazione del bookmaker straniero Goldbet; il terzo lamentava vizio motivazionale per non essere stata adeguatamente considerata la successiva concessione della licenza ex art. 88, intervenuta il 2 luglio 2015 dopo il contenzioso amministrativo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato in parte inammissibile e in parte infondato: la censura motivazionale non individuava un fatto storico omesso e, quanto all’elemento soggettivo, la Corte d’appello aveva rilevato che la questione non era stata devoluta con l’appello, con conseguente giudicato interno; i ricorrenti avrebbero dovuto trascrivere il relativo atto per dimostrare il contrario. Nel merito, la licenza ex art. 86 TULPS non sostituisce quella ex art. 88 per l’installazione di apparecchi nei locali in cui si esercitano scommesse: quest’ultima è necessaria anche quando il gestore possieda la licenza ex art. 86. Le pronunce europee invocate riguardavano la raccolta di scommesse e l’intermediazione per bookmaker stranieri, profili distinti dall’installazione degli apparecchi oggetto della contestazione. Il secondo motivo è stato respinto quanto alla pretesa incompatibilità europea ed è stato dichiarato inammissibile nella parte relativa all’art. 339 c.p.c., norma non pertinente alla controversia. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile: l’art. 339 c.p.c. era inconferente, la censura non poteva limitarsi a denunciare insufficienza o contraddittorietà motivazionale, la Corte d’appello aveva comunque esaminato la concessione sopravvenuta della licenza e ricorreva una doppia conforme, ostativa alla denuncia del vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. I ricorrenti sono stati condannati al rimborso delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 4.100 per compensi ed € 200 per esborsi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge; è stato inoltre dichiarato dovuto, se spettante, l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 110, commi 6 e 7, TULPS

    Relativamente agli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui all'articolo 110, commi 6 e 7, la licenza è altresì necessaria: a) […]; c) per l'installazione in esercizi commerciali o pubblici diversi da quelli già in possesso di altre licenze di cui al primo o secondo comma o di cui all'articolo 88 (la sottolineatura è dello scrivente) ovvero per l'installazione in altre aree aperte al pubblico od in circoli privati.

    La disciplina richiamata riguarda gli apparecchi da gioco e individua le autorizzazioni necessarie per la loro installazione nei diversi tipi di esercizio; per i locali destinati alle scommesse opera la specifica autorizzazione prevista dall’art. 88 TULPS.

  • art. 86 TULPS

    Pertanto, la possibilità di installare apparecchi da divertimento ed intrattenimento sulla base della licenza di cui all'art. 86 riguarda solo i locali aperti al pubblico che non siano già soggetti all'autorizzazione di polizia di cui all'art. 88, come appunto previsto da tale norma "per l'esercizio delle scommesse".

    La licenza ex art. 86 consente l’installazione degli apparecchi nei locali non già soggetti alla licenza ex art. 88; non è quindi sufficiente nei locali in cui si esercitano scommesse.

  • art. 88 TULPS

    In buona sostanza, dal combinato disposto degli artt. 86 e 88, si rileva che, nei locali in cui si esercita l'attività di scommessa, gli apparecchi da divertimento possono esservi installati solo se l'imprenditore è in possesso della licenza di polizia di cui all'art. 88 TULPS.

    Nei locali in cui si esercita l’attività di scommessa, la licenza di polizia ex art. 88 è necessaria per installare apparecchi da divertimento e intrattenimento, anche se il gestore dispone della licenza ex art. 86.

  • art. 3 L. 689/1981

    Con riferimento all’elemento soggettivo dell’infrazione, avendo la corte bresciana espressamente rilevato che non era stato oggetto di gravame il profilo dell’elemento soggettivo (pag. 8 della sentenza), con conseguente formazione sul punto di un giudicato interno, avrebbero dovuto i ricorrenti trascrivere l’atto d’appello, al fine di attestare l’avvenuta proposizione di uno specifico motivo di gravame.

    La Corte non ha deciso nel merito la sussistenza dell’elemento soggettivo: ha ritenuto che la relativa statuizione fosse coperta da giudicato interno, non essendo stato dimostrato che la questione fosse stata specificamente impugnata in appello.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    In terzo luogo, essendosi in presenza di una cd. “doppia conforme”, trova applicazione l’ultimo comma dell’art. 348-ter c.p.c., in combinato disposto con il comma 4 dello stesso articolo, a mente del quale il ricorso per cassazione non può essere proposto per il motivo di cui all’art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c.

    In presenza di doppia conforme, opera la preclusione alla proposizione in cassazione del motivo di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., secondo il richiamo all’art. 348-ter c.p.c. effettuato dalla Corte.

  • art. 348-ter, commi 4 e ultimo, c.p.c.

    In terzo luogo, essendosi in presenza di una cd. “doppia conforme”, trova applicazione l’ultimo comma dell’art. 348-ter c.p.c., in combinato disposto con il comma 4 dello stesso articolo, a mente del quale il ricorso per cassazione non può essere proposto per il motivo di cui all’art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c.

    Quando la decisione di appello conferma quella di primo grado sulla base delle medesime ragioni inerenti alle questioni di fatto, la doppia conforme impedisce di denunciare in cassazione il vizio motivazionale previsto dall’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Ricorrono i presupposti di cui all’art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115/02, applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), per il raddoppio del versamento del contributo unificato.

    In caso di rigetto del ricorso, se ne ricorrono i presupposti temporali e processuali, la parte ricorrente è tenuta al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nei locali in cui si esercita l’attività di scommessa, l’installazione di apparecchi da divertimento e intrattenimento soggetti all’art. 110, commi 6 e 7, TULPS richiede la licenza di polizia prevista dall’art. 88 TULPS; la licenza ex art. 86 non la sostituisce, poiché quest’ultima disciplina l’installazione negli esercizi non già soggetti all’autorizzazione ex art. 88.
  • Le questioni relative alla compatibilità con il diritto dell’Unione della disciplina della raccolta di scommesse e all’eventuale esclusione discriminatoria di un bookmaker straniero non giustificano, di per sé, l’installazione di apparecchi da gioco senza le autorizzazioni di polizia richieste per tale attività, quando la controversia riguarda un’attività interna distinta dall’intermediazione per il bookmaker.
  • Se il giudice d’appello afferma che una questione non è stata devoluta con l’impugnazione e che si è formato sul punto il giudicato interno, il ricorrente per cassazione che contesti tale affermazione deve indicare e trascrivere l’atto di appello nella parte necessaria a dimostrare la tempestiva e specifica censura.
  • La censura motivazionale ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. deve riferirsi a un fatto storico specifico e non può limitarsi a lamentare insufficienza o contraddittorietà della motivazione; in presenza di doppia conforme opera inoltre la preclusione prevista dall’art. 348-ter c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.