Cassazione Civile, Ordinanza n. 7420/2022 del 07/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (beneficiario)
La controversia
Il beneficiario, terzo trasportato in un sinistro stradale nel quale aveva riportato lesioni comportanti un’invalidità del 100%, aveva incaricato un avvocato di curare la procedura stragiudiziale per la liquidazione dei danni nei confronti dell’assicurazione. L’incarico, stipulato dalla madre quale amministratrice di sostegno, prevedeva, oltre al compenso secondo le tariffe professionali, un ulteriore premio pari al 10% della somma riconosciuta al cliente. L’avvocato ottenne un decreto ingiuntivo per Euro 98.269,96. Il Tribunale di Vicenza respinse l’opposizione del beneficiario, ritenendo valido ed efficace il contratto; la Corte d’appello di Venezia, con sentenza n. 5573/2019, pubblicata il 10 dicembre 2019, riformò la decisione, annullò la pattuizione del compenso aggiuntivo, revocò il decreto ingiuntivo e liquidò al professionista Euro 26.077,00, oltre spese generali e interessi. Ritenne che il patto percentuale, non necessario per ottenere il risarcimento e idoneo a incidere significativamente sul patrimonio del beneficiario, fosse atto di straordinaria amministrazione, non coperto dai poteri conferiti all’amministratrice e non specificamente autorizzato dal giudice tutelare; giudicò inoltre non dimostrata una successiva autorizzazione sanante. L’avvocato ricorse per cassazione con sette motivi: i primi quattro denunciavano omesso esame e vizi motivazionali in relazione al piano di riparto del massimale, al decreto di nomina e ai poteri dell’amministratrice, alla sottoscrizione di transazione e quietanza che avrebbe perfezionato un nuovo accordo sul compenso, nonché alla qualificazione del patto come atto di ordinaria amministrazione; il terzo deduceva anche la violazione dell’art. 1326 c.c. Il quinto denunciava violazione degli artt. 374 e 411 c.c. per avere considerato il patto eccedente l’ordinaria amministrazione. Il sesto censurava la compensazione delle spese dei gradi di merito, sul presupposto dell’accoglimento delle precedenti doglianze. Il settimo, in subordine, lamentava la violazione del D.M. n. 127 del 2004 e l’omessa liquidazione degli onorari per nove diffide.
La decisione
La Corte ha respinto il ricorso. Ha dichiarato inammissibili i primi quattro motivi: le doglianze motivazionali non individuavano fatti storici decisivi omessi, ma contestavano la valutazione delle prove o la motivazione; la questione del nuovo accordo asseritamente concluso con la sottoscrizione di transazione e quietanza era nuova, non essendo stato indicato in quale atto del giudizio di merito fosse stata dedotta, e comunque non era decisiva; il quarto motivo poneva una questione di diritto, non un vizio motivazionale. Ha respinto il quinto motivo, confermando che il patto di compenso percentuale, valutato in relazione ai suoi effetti economici e alla concreta situazione del beneficiario, rientrava nella straordinaria amministrazione e necessitava di autorizzazione del giudice tutelare, non risultante nel caso concreto. Ha enunciato il principio secondo cui può rientrare nella straordinaria amministrazione anche il patto con l’avvocato che preveda un compenso percentuale sull’importo liquidato dall’assicurazione, a prescindere dalle tariffe, quando il beneficiario sia privo di altre risorse e debba utilizzare il risarcimento per la propria vita futura in conseguenza delle disabilità. Il sesto motivo è stato dichiarato assorbito, poiché subordinato all’accoglimento delle censure precedenti. Il settimo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità: la Corte d’appello aveva considerato le diffide nel compenso liquidato per la transazione, e tale statuizione non era stata efficacemente censurata. La Corte ha condannato il ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 4.000,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge; ha dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, ove dovuto.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia)
Il vizio è circoscritto all’omesso esame di un fatto storico, discusso tra le parti e decisivo; non consente di contestare la valutazione delle risultanze istruttorie quando il fatto rilevante sia stato comunque considerato.
art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4
il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6, individuabile nelle ipotesi – che si convertono in violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e danno luogo a nullità della sentenza – di “mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale”, di “motivazione apparente”, di “manifesta ed irriducibile contraddittorietà” e di “motivazione perplessa od incomprensibile”
La nullità per vizio di motivazione ricorre soltanto nelle ipotesi che compromettono il minimo costituzionale della motivazione, non per mera insufficienza o contraddittorietà della valutazione.
art. 1326 c.c.
In ordine poi al terzo motivo, lo stesso pone, in realtà, anche con prospettazione di un vizio di violazione di legge dell’art. 1326 c.c., una questione nuova di cui non è cenno nella decisione impugnata
La Corte non esamina nel merito la prospettata conclusione di un nuovo accordo ai sensi dell’art. 1326 c.c., poiché la questione è nuova e il ricorrente non ha indicato specificamente dove fosse stata dedotta nei gradi di merito.
artt. 374 e 411 c.c.
In tema di amministrazione di sostegno, l’autorizzazione del giudice tutelare in ordine al compimento di atti di straordinaria amministrazione, da parte dell’amministratore che abbia solo l’esercizio dei poteri di ordinaria amministrazione, va compiuto tenendo conto degli effetti economici dell’atto autorizzato, cosicché in esso rientra anche il patto di compenso – in misura pari ad una percentuale dell’importo liquidato dalla compagnia di assicurazione ed a prescindere dalle tariffe professionali – all’avvocato, che curi l’azione risarcitoria per sinistro stradale che abbia cagionato gravi lesioni alla persona amministrata, ove questa sia priva di altre risorse economiche e con quel risarcimento debba amministrare la propria vita futura, in relazione alle conseguenti disabilità.
La qualificazione dell’atto ai fini dell’autorizzazione va condotta considerando gli effetti economici concreti: il patto percentuale con il legale può essere di straordinaria amministrazione quando incida sul risarcimento destinato a sostenere il beneficiario privo di altre risorse e le sue future esigenze connesse alla disabilità.
art. 409 c.c., comma 1
mentre occorre dare primario rilievo all’art. 409 c.c., comma 1, ove si prevede che il beneficiario di amministrazione di sostegno conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l’assistenza necessaria dell’amministrazione di sostegno
Il beneficiario conserva la capacità di agire per gli atti che non richiedono rappresentanza esclusiva o assistenza necessaria; l’intervento dell’amministratore va quindi commisurato agli atti e ai poteri concretamente stabiliti.
art. 411 c.c., comma 4
dell’art. 411, comma 4 (secondo il quale il giudice tutelare può disporre, avuto riguardo all’interesse del beneficiario, l’estensione di effetti, limitazioni o decadenze previste per l’interdetto o l’inabilitato) debba essere data, quantomeno, una lettura restrittiva.
La possibilità di estendere al beneficiario gli effetti, le limitazioni o le decadenze previsti per interdetto o inabilitato deve essere interpretata restrittivamente e in funzione dell’interesse del beneficiario.
art. 91 c.p.c.
Le spese, liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza.
La parte soccombente è condannata alle spese del giudizio di cassazione.
art. 92 c.p.c., comma 2
Le spese, liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza.
La Corte applica il criterio della soccombenza per le spese del giudizio di cassazione; la censura relativa alla compensazione delle spese dei gradi di merito è rimasta assorbita.
art. 325 c.p.c.
Preliminarmente, il ricorso per cassazione risulta tempestivo, in quanto il termine di 60 gg ex art. 325 c.p.c., dalla data di notificazione della decisione impugnata (il 31/1/2020), scadeva il 3/6/2020, tenuto conto della sospensione straordinaria 2020 (per emergenza sanitaria coronavirus) dei termini per il processo civile, penale e tributario, dal 9 marzo all’11 maggio 2020
La Corte ha ritenuto tempestivo il ricorso applicando il termine di sessanta giorni dalla notificazione della sentenza, computato tenendo conto della sospensione straordinaria dei termini processuali del 2020.
D.L. n. 18/2020, art. 83
Preliminarmente, il ricorso per cassazione risulta tempestivo, in quanto il termine di 60 gg ex art. 325 c.p.c., dalla data di notificazione della decisione impugnata (il 31/1/2020), scadeva il 3/6/2020, tenuto conto della sospensione straordinaria 2020 (per emergenza sanitaria coronavirus) dei termini per il processo civile, penale e tributario, dal 9 marzo all’11 maggio 2020
La disposizione concorre, insieme alla disciplina di proroga richiamata dalla Corte, al computo della sospensione straordinaria dei termini processuali nel 2020.
D.L. n. 23/2020, art. 36, comma 1
Preliminarmente, il ricorso per cassazione risulta tempestivo, in quanto il termine di 60 gg ex art. 325 c.p.c., dalla data di notificazione della decisione impugnata (il 31/1/2020), scadeva il 3/6/2020, tenuto conto della sospensione straordinaria 2020 (per emergenza sanitaria coronavirus) dei termini per il processo civile, penale e tributario, dal 9 marzo all’11 maggio 2020
La disposizione è richiamata per determinare la durata della sospensione straordinaria rilevante ai fini della tempestività del ricorso.
D.M. n. 127/2004
In accoglimento dell’appello incidentale condizionato, la Corte di merito provvedeva quindi alla liquidazione delle competenze del professionista, secondo il D.M. n. 127 del 2004 (essendo la revoca del mandato intervenuta nel 2011)
La Corte d’appello ha utilizzato il decreto tariffario per liquidare il compenso dovuto al professionista dopo avere annullato la pattuizione percentuale aggiuntiva.
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis ove dovuto.
In conseguenza del rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-bis
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis ove dovuto.
La disposizione determina l’importo di riferimento per il contributo unificato aggiuntivo, pari a quello previsto per il ricorso per cassazione.
Massime di principio
- Nell’amministrazione di sostegno, la distinzione tra ordinaria e straordinaria amministrazione va compiuta in concreto, considerando gli effetti economici dell’atto sul patrimonio e la situazione del beneficiario; la scelta di un legale può rientrare nell’ordinaria amministrazione, mentre la pattuizione di un compenso percentuale sul risarcimento può richiedere una specifica autorizzazione del giudice tutelare.
- Il patto con cui l’amministratore di sostegno riconosce all’avvocato un compenso parametrato percentualmente all’indennizzo assicurativo, anche a prescindere dalle tariffe professionali, può costituire atto di straordinaria amministrazione quando il beneficiario non disponga di altre risorse e debba destinare il risarcimento alle proprie esigenze future derivanti da gravi disabilità.
- Il vizio di omesso esame previsto dall’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. riguarda un fatto storico, principale o secondario, discusso tra le parti e decisivo; non ricorre per il solo mancato esame di singoli elementi istruttori quando il fatto storico rilevante sia stato comunque preso in considerazione.
- La censura in cassazione su una questione non trattata nella sentenza impugnata è inammissibile per novità se il ricorrente non allega di averla dedotta nel giudizio di merito e non indica lo specifico atto in cui lo avrebbe fatto, così da consentire il controllo sugli atti.
- Il sindacato sulla motivazione è limitato alla violazione del minimo costituzionale: insufficienza o contraddittorietà della motivazione non sono autonomamente deducibili fuori dai casi di motivazione mancante, apparente, irriducibilmente contraddittoria, perplessa o incomprensibile.
- La liquidazione delle attività professionali svolte prima della revoca del mandato, una volta esclusa la validità del compenso aggiuntivo pattuito, può essere effettuata secondo i parametri tariffari applicabili, includendo le attività di diffida se considerate nel compenso liquidato per la transazione.
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