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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08226/2022 del 14/03/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (conducente)

La controversia

La Polizia locale aveva elevato un verbale dopo che un sistema automatico aveva rilevato l’autovettura della ricorrente mentre transitava in una corsia riservata ai mezzi pubblici. A bordo si trovava il padre della conducente, persona con disabilità munita di regolare contrassegno rilasciato dal Comune di Frascati. Il Giudice di pace aveva rigettato l’opposizione al verbale e il Tribunale di Roma, con sentenza n. 18208/2020 depositata il 17 dicembre 2020, aveva rigettato l’impugnazione, ritenendo che la presenza del contrassegno non bastasse a legittimare il transito e che occorresse comunicare preventivamente al Comune di Roma l’utilizzo del contrassegno rilasciato da altro Comune. Con il primo motivo di ricorso per cassazione la conducente ha denunciato violazione o falsa applicazione degli artt. 36 e 38 del d.lgs. n. 285/1992, dell’art. 11, comma 4, del d.P.R. n. 610/1996 e dell’art. 381 del regolamento di esecuzione del codice della strada: il contrassegno è riferito alla persona disabile, utilizzabile su qualsiasi veicolo al suo servizio e valido sull’intero territorio nazionale, senza che la legge imponga una previa comunicazione al Comune di transito. Con il secondo motivo ha denunciato l’omesso esame della dedotta mancanza di segnaletica indicante la corsia preferenziale e la violazione degli artt. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e 111 Cost., per l’omessa pronuncia del Tribunale su tale questione.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendolo manifestamente fondato: il contrassegno è rilasciato alla persona disabile, è utilizzabile su qualunque veicolo adibito al suo servizio e ha validità nazionale; il Comune di transito non può subordinare l’esercizio dell’autorizzazione a una comunicazione preventiva non prevista dalla legge. L’inadeguatezza del sistema automatizzato, incapace di rilevare il contrassegno esposto, non può limitare la libertà di locomozione della persona disabile né far presumere che il transito fosse abusivo; spetta all’ente predisporre modalità di accertamento adeguate. Il secondo motivo, relativo alla segnaletica, è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata al Tribunale di Roma, in persona di altro magistrato, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • artt. 11 e 12 d.P.R. n. 610/1996

    Questa Corte già nel 2008 ebbe a chiarire che in tema di sanzioni amministrative, alla luce delle disposizioni contenute negli artt. 11 e 12 del d.P.R. n. 610 del 1996 e nell'art. 381, comma secondo, del regolamento di esecuzione ed attuazione del codice stradale, di cui al d.P.R. n. 495 del 1992, il cosiddetto “contrassegno invalidi”, che autorizza la circolazione e la sosta del veicolo adibito al trasporto di una persona con capacità di deambulazione sensibilmente ridotte anche all'interno delle zone urbane a traffico limitato e delle aree pedonali urbane, è rilasciato alla persona disabile in quanto tale, in modo che questa se ne possa servire esponendolo su qualsiasi veicolo adibito in quel momento al suo servizio e, perciò, la sua validità non è limitata al territorio del Comune che abbia rilasciato tale contrassegno, ma è estesa a tutto il territorio nazionale.

    Il contrassegno è personale, può essere esposto su qualsiasi veicolo in quel momento adibito al servizio della persona disabile e produce effetti sull’intero territorio nazionale.

  • art. 381, comma 2, d.P.R. n. 495/1992

    Questa Corte già nel 2008 ebbe a chiarire che in tema di sanzioni amministrative, alla luce delle disposizioni contenute negli artt. 11 e 12 del d.P.R. n. 610 del 1996 e nell'art. 381, comma secondo, del regolamento di esecuzione ed attuazione del codice stradale, di cui al d.P.R. n. 495 del 1992, il cosiddetto “contrassegno invalidi”, che autorizza la circolazione e la sosta del veicolo adibito al trasporto di una persona con capacità di deambulazione sensibilmente ridotte anche all'interno delle zone urbane a traffico limitato e delle aree pedonali urbane, è rilasciato alla persona disabile in quanto tale, in modo che questa se ne possa servire esponendolo su qualsiasi veicolo adibito in quel momento al suo servizio e, perciò, la sua validità non è limitata al territorio del Comune che abbia rilasciato tale contrassegno, ma è estesa a tutto il territorio nazionale.

    La disposizione, letta dalla Corte insieme alle norme richiamate, consente la circolazione del veicolo che trasporta la persona disabile munita del contrassegno anche nelle zone a traffico limitato e nelle aree pedonali, con autorizzazione valida in tutto il territorio nazionale.

  • d.P.R. n. 610/1996

    L’autorizzazione in parola, diretta a ridurre il più possibile impedimenti deambulatori, non può trovare ostacoli generati dalle difficoltà organizzative dell’ente territoriale di transito, diverso da quello di rilascio, il quale non può porre limitazioni non previste dalla legge.

    Le esigenze organizzative del Comune di transito non legittimano restrizioni ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge né possono ostacolare l’esercizio dell’autorizzazione rilasciata alla persona disabile.

  • artt. 36 e 38 d.lgs. n. 285/1992

    Non determinabile dal testo: le disposizioni sono richiamate come norme la cui violazione è denunciata nel ricorso, ma la Corte non ne offre un’interpretazione specifica.

    La Corte non ricava da queste disposizioni una regola autonoma nel motivare la decisione.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Non determinabile dal testo: la disposizione è richiamata nel secondo motivo, dichiarato assorbito, senza essere esaminata dalla Corte.

    La Corte non decide la censura relativa all’omessa pronuncia, poiché il secondo motivo è assorbito.

  • art. 111 Cost.

    Non determinabile dal testo: la disposizione è richiamata nel secondo motivo, dichiarato assorbito, senza essere esaminata dalla Corte.

    La Corte non decide la censura formulata con riferimento a questa disposizione, poiché il secondo motivo è assorbito.

Massime di principio

  • Il contrassegno per la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio di persone con disabilità è rilasciato alla persona e non a un veicolo specifico; può quindi essere utilizzato su qualsiasi veicolo che in quel momento sia adibito al suo servizio ed è valido sull’intero territorio nazionale.
  • Il Comune diverso da quello che ha rilasciato il contrassegno non può imporre, quale condizione per il transito, una comunicazione preventiva non prevista dalla legge.
  • L’incapacità di un sistema automatico di controllo di rilevare il contrassegno esposto non può tradursi in una limitazione della libertà di locomozione della persona disabile o in una presunzione di abusività del transito. L’ente deve predisporre modalità di accertamento adeguate, eventualmente verificando il contrassegno prima di elevare la sanzione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione

Testo integrale

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