Cassazione Civile, Ordinanza n. 07365/2022 del 07/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (venditore)
La controversia
L'acquirente aveva proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 287/2005, con cui le era stato richiesto il pagamento di 7.046 euro per il saldo della fattura n. 50 del 28 febbraio 2003, relativa alla vendita di una macchina taglia-muri usata. Aveva dedotto il malfunzionamento, l'assenza di dispositivi di sicurezza, la non conformità alla normativa europea, la mancata consegna del manuale d'uso e manutenzione e delle certificazioni, nonché l'omessa revisione; chiedeva la revoca del decreto, la risoluzione del contratto, la restituzione di 1.600 euro già versati, oltre ai 2.000 euro pagati in corso di causa, e il risarcimento dei danni. La venditrice contestava la sussistenza dei vizi e sosteneva che gli interventi sul macchinario fossero conseguenti a modifiche richieste dall'acquirente. Il Tribunale di Varese aveva rigettato l'opposizione e la domanda riconvenzionale, condannando l'acquirente a pagare 5.046 euro oltre interessi dalla notifica del decreto. In appello, la Corte d'Appello di Milano aveva dichiarato d'ufficio la nullità della vendita per violazione della normativa antinfortunistica, revocato il decreto ingiuntivo e condannato la venditrice a restituire 3.600 euro e a ritirare il macchinario a proprie cure e spese. La società venditrice ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione degli artt. 3, 24 e 111 Cost. e 101 c.p.c., per avere la Corte d'appello rilevato la nullità senza previamente sottoporre la questione al contraddittorio; 2) violazione degli artt. 1418 e 2697 c.c., 116 c.p.c. e della disciplina antinfortunistica, sostenendo che, per un macchinario usato costruito nel 1992, la nullità non poteva essere dichiarata senza prova della non conformità alla normativa applicabile e che la sola mancanza della dichiarazione di conformità non era sufficiente; 3) violazione degli artt. 18, 19 e 26 del d.P.R. 633/1972, in relazione alla restituzione anche della somma versata a titolo di IVA.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ravvisando la violazione dell'art. 101, secondo comma, c.p.c.: la Corte d'appello aveva fondato la decisione sulla nullità del contratto per inosservanza della normativa antinfortunistica senza previamente indicare alle parti la questione e consentire loro di interloquire. La nullità della sentenza cosiddetta «a sorpresa» ricorre quando l'omissione priva le parti della possibilità di allegare e provare sulla questione decisiva e la parte che la deduce indica concretamente le difese che avrebbe potuto svolgere se il contraddittorio fosse stato attivato. Il secondo e il terzo motivo sono rimasti assorbiti, senza decisione nel merito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'Appello di Milano, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
Ai sensi dell'art. 101, secondo comma, c.p.c. da ultimo citato il giudice «Se ritiene di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio, riserva la decisione, assegnando alle parti, a pena di nullità, un termine, non inferiore a venti e non superiore a quaranta giorni dalla comunicazione, per il deposito in cancelleria di memorie contenenti osservazioni sulla medesima questione».
Quando il giudice intende fondare la decisione su una questione rilevata d'ufficio, deve sottoporla previamente al contraddittorio, assegnando alle parti il termine previsto per presentare osservazioni; l'omissione può determinare la nullità della sentenza.
La norma sancisce il dovere di evitare sentenze cosiddette "a sorpresa" o della "terza via", poiché adottate in violazione del principio della "parità delle armi", principio già enucleabile dall'art.183 c.p.c., che al terzo comma (oggi quarto, in virtù di quanto disposto dall'art. 2, comma 3, lettera c-ter, D.L. 35/2005, convertito con L. 263/2005) fa carico al giudice di indicare, alle parti, "le questioni rilevabili d'ufficio delle quali ritiene opportuna la trattazione".
Il dovere di segnalare alle parti le questioni rilevabili d'ufficio sulle quali il giudice ritenga opportuna la trattazione tutela la parità delle armi e impedisce decisioni fondate su questioni mai discusse.
art. 6, comma 2, d.lgs. n. 626/1994
La Corte d'Appello ha rilevato di ufficio, senza previa indicazione alle parti della questione, la nullità del contratto di vendita del macchinario, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del d. Igs. n. 626 del 1994, come sostituito dall'articolo 4 d. Igs. n. 242 del 1996, perché il bene non rispettava la normativa antinfortunistica.
La disposizione è richiamata quale fondamento della questione di nullità per vendita di un macchinario non conforme alla normativa antinfortunistica; la Cassazione non decide però se tale nullità sussista, perché censura il mancato contraddittorio sulla questione.
La Corte d'Appello ha rilevato di ufficio, senza previa indicazione alle parti della questione, la nullità del contratto di vendita del macchinario, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del d. Igs. n. 626 del 1994, come sostituito dall'articolo 4 d. Igs. n. 242 del 1996, perché il bene non rispettava la normativa antinfortunistica.
La disposizione è indicata come norma sostitutiva del testo dell'art. 6, comma 2, d.lgs. n. 626/1994 invocato dalla Corte d'appello; la Cassazione non si pronuncia sulla sua applicabilità sostanziale alla vendita controversa.
art. 2, comma 3, lett. c-ter), d.l. n. 35/2005, convertito con L. n. 263/2005
La norma sancisce il dovere di evitare sentenze cosiddette "a sorpresa" o della "terza via", poiché adottate in violazione del principio della "parità delle armi", principio già enucleabile dall'art.183 c.p.c., che al terzo comma (oggi quarto, in virtù di quanto disposto dall'art. 2, comma 3, lettera c-ter, D.L. 35/2005, convertito con L. 263/2005) fa carico al giudice di indicare, alle parti, "le questioni rilevabili d'ufficio delle quali ritiene opportuna la trattazione".
La disposizione è citata per dare conto della collocazione attuale, al quarto comma dell'art. 183 c.p.c., del dovere del giudice di indicare alle parti le questioni rilevabili d'ufficio di cui ritenga opportuna la trattazione.
«l'omessa indicazione alle parti di una questione di fatto oppure mista di fatto e di diritto, rilevata d'ufficio, sulla quale si fondi la decisione, priva le parti del potere di allegazione e di prova sulla questione decisiva e, pertanto, comporta la nullità della sentenza (cd. "della terza via" o "a sorpresa") per violazione del diritto di difesa tutte le volte in cui la parte che se ne dolga prospetti, in concreto, le ragioni che avrebbe potuto fare valere qualora il contraddittorio sulla predetta questione fosse stato tempestivamente attivato»
La sentenza fondata su una questione di fatto o mista rilevata d'ufficio senza previa interlocuzione è nulla quando la parte deduce concretamente quali difese e prove avrebbe potuto svolgere se il contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato.
Massime di principio
- Se il giudice intende fondare la decisione su una questione rilevata d'ufficio, deve sottoporla previamente alle parti e consentire loro di presentare osservazioni, in modo da garantire il contraddittorio e la parità delle armi.
- L'omessa indicazione di una questione di fatto o mista di fatto e di diritto, rilevata d'ufficio e decisiva, comporta la nullità della sentenza quando la parte che la eccepisce indica concretamente le allegazioni, le prove o le difese che avrebbe potuto svolgere in caso di tempestiva attivazione del contraddittorio.
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