Cassazione Civile, Ordinanza n. 07772/2022 del 10/03/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (eredi)
La controversia
L’attore originario aveva chiesto di accertare l’usucapione di un appezzamento di terreno sito in Rende, sostenendo di averlo posseduto per oltre venti anni. Il Tribunale di Cosenza aveva respinto la domanda; la Corte d’appello di Catanzaro, con sentenza n. 1164/2020 depositata il 10 agosto 2020, aveva riformato la decisione e accolto la domanda. Nel giudizio d’appello una parte delle eredi convenute era rimasta contumace; la ricorrente era invece costituita. La ricorrente ha formulato tre motivi: (1) nullità della sentenza per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti delle eredi contumaci entro il primo termine assegnato dalla Corte d’appello, ritenuto perentorio e non prorogabile; (2) violazione degli artt. 331, 342, 163, comma 1, n. 7, e 163-bis c.p.c., perché l’atto di integrazione del contraddittorio non avrebbe contenuto gli avvertimenti previsti per l’atto introduttivo; (3) violazione degli artt. 330 e 331 c.p.c., perché l’atto d’appello sarebbe stato notificato personalmente alle parti anziché presso il difensore costituito nel primo grado e, quanto a una delle destinatarie, a un indirizzo che non sarebbe stato la sua residenza.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo infondati i tre motivi, esaminati congiuntamente per connessione. Quanto al primo, ha rilevato che, dopo l’istanza di revoca dell’ordine di integrazione, la Corte d’appello aveva disposto la comparizione delle parti e si era riservata di decidere sull’istanza; aveva poi assegnato un ulteriore termine, puntualmente rispettato. La rinnovazione del termine era quindi conseguenza di un provvedimento del giudice e non dell’inerzia della parte, senza violazione dell’art. 331 c.p.c. Quanto al secondo motivo, ha affermato che l’atto d’appello e quello di integrazione del contraddittorio non devono contenere gli avvertimenti previsti per il giudizio di primo grado, in mancanza di un’espressa previsione normativa che li estenda alle decadenze del giudizio d’appello. Il terzo motivo è stato ricompreso nella valutazione congiunta ed è stato respinto insieme agli altri, senza un’autonoma ulteriore motivazione specifica nel testo. La Corte ha condannato la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 3.000 per compensi, euro 200 per esborsi, oltre spese forfettarie del 15% e accessori di legge, e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
non vi è stata, pertanto, violazione dell'art.331 c.p.c. perché il nuovo termine venne concesso in seguito al provvedimento della stessa Corte (Cass. Sez. Unite 14815/2008) e non derivò dall'inerzia della parte;
La concessione di un nuovo termine per integrare il contraddittorio non viola l’art. 331 c.p.c. quando consegue a un provvedimento del giudice e non all’inerzia della parte.
l'art. 342 c.p.c. non richiede che ratto di appello contenga detti avvertimenti, che si riferiscono solo al regime delle decadenze nel giudizio di primo grado e non è possibile, in mancanza di un'espressa previsione di legge, estendere la prescrizione di tali avvertimenti alle decadenze che in appello comporta la mancata tempestiva costituzione della parte appellata
L’atto d’appello non deve riportare gli avvertimenti previsti per il giudizio di primo grado: tali avvertimenti non possono essere estesi alle decadenze proprie del giudizio d’appello senza un’espressa previsione di legge.
art. 163, comma 1, n. 7, c.p.c.
l'art. 342 c.p.c. non richiede che ratto di appello contenga detti avvertimenti, che si riferiscono solo al regime delle decadenze nel giudizio di primo grado e non è possibile, in mancanza di un'espressa previsione di legge, estendere la prescrizione di tali avvertimenti alle decadenze che in appello comporta la mancata tempestiva costituzione della parte appellata
Gli avvertimenti prescritti per l’atto introduttivo del primo grado sono circoscritti alle decadenze previste in quel grado e non sono richiesti nell’atto d’appello.
l'art. 342 c.p.c. non richiede che ratto di appello contenga detti avvertimenti, che si riferiscono solo al regime delle decadenze nel giudizio di primo grado e non è possibile, in mancanza di un'espressa previsione di legge, estendere la prescrizione di tali avvertimenti alle decadenze che in appello comporta la mancata tempestiva costituzione della parte appellata
La disciplina dei termini e degli avvertimenti propri dell’atto introduttivo del primo grado non è estensibile all’appello in assenza di una specifica previsione normativa.
La Corte ha esaminato la censura relativa alle modalità e al luogo di notificazione dell’atto d’appello, ma il testo non espone una specifica interpretazione dell’art. 330 c.p.c.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La disposizione è indicata quale parametro del terzo motivo, ma il testo non ne ricava un’autonoma interpretazione.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
La disposizione è indicata quale parametro del primo motivo, ma il testo non ne ricava un’autonoma interpretazione.
La norma è richiamata in relazione alla proposta del relatore; il testo non ne enuncia o applica un principio interpretativo.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 -quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- La concessione di un nuovo termine per l’integrazione del contraddittorio non comporta violazione dell’art. 331 c.p.c. quando il termine è assegnato dal giudice dopo avere sospeso l’esecuzione dell’ordine originario in attesa di decidere un’istanza di revoca, e non è quindi conseguenza dell’inerzia della parte.
- Gli avvertimenti previsti per l’atto introduttivo del giudizio di primo grado riguardano il regime delle decadenze di quel grado e non devono essere inseriti nell’atto d’appello o nell’atto di integrazione del contraddittorio in appello, in assenza di un’espressa previsione di legge.
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