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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07977/2022 del 11/03/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (condomini)

La controversia

La controversia traeva origine dalla realizzazione di un muro che, secondo un condomino e altri comproprietari poi rinuncianti, occupava uno spazio condominiale, riduceva il corridoio e l’area di manovra per l’accesso ai box e rendeva l’autorimessa non conforme alla normativa di sicurezza antincendio. Gli attori avevano inizialmente proposto denuncia di nuova opera o di danno temuto, chiedendo la sospensione dei lavori e la riduzione in pristino; respinta la tutela cautelare, avevano introdotto il giudizio di merito. Dopo la rinuncia degli altri attori, il giudizio era proseguito con il solo condomino intimato. Il tribunale aveva condannato entrambi i convenuti alla demolizione del muro e al ripristino del corridoio condominiale. La corte d’appello aveva rigettato l’impugnazione nei rapporti con il condomino rimasto in causa, pur modificando la regolazione delle spese nei rapporti con gli altri originari attori rinuncianti. I due condomini hanno proposto ricorso per cassazione articolato in cinque motivi: 1) omessa pronuncia sul motivo d’appello relativo alla regolazione delle spese e alle inesattezze contenute nella sentenza di primo grado; 2) ultrapetizione e nullità della sentenza per avere mantenuto la condanna anche nei confronti del secondo convenuto, sebbene la contestazione della realizzazione del muro fosse stata riferita al solo proprietario dell’unità ampliata; 3) omessa pronuncia sulla dedotta carenza di titolarità passiva del secondo convenuto; 4) violazione dell’art. 100 c.p.c. per asserita carenza di interesse ad agire del condomino attore, non proprietario di un box; 5) violazione degli artt. 115, 184 e 345 c.p.c. per l’utilizzazione di documenti asseritamente prodotti tardivamente in primo grado e in appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto congiuntamente il secondo e il terzo motivo, rilevando che nell’atto di appello era stata specificamente dedotta l’estraneità del secondo convenuto alla realizzazione del muro e la sua conseguente carenza di titolarità passiva, ma che la corte territoriale non aveva esaminato tale censura. La sentenza d’appello è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Genova, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. Il primo motivo è stato dichiarato assorbito, poiché il giudice del rinvio dovrà comunque procedere a una nuova regolazione delle spese. Il quarto motivo è stato rigettato: anche il condomino privo di un box è legittimato e ha interesse a far valere la lesione della proprietà comune derivante dall’occupazione illegittima di uno spazio condominiale. Il quinto motivo è stato rigettato quanto alla dedotta tardività della produzione in primo grado, perché la relativa violazione avrebbe dovuto essere specificamente denunciata con motivo d’appello; quanto alla produzione in appello, la censura è stata ritenuta inammissibile per genericità e violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., non essendo stato indicato il concreto pregiudizio prodotto dai documenti sulla decisione impugnata.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Impone al giudice di pronunciarsi sulle domande e sulle specifiche questioni ritualmente sottoposte; la mancata decisione sulla dedotta carenza di titolarità passiva integra omessa pronuncia.

  • art. 100 c.p.c.

    Il condomino, anche se non proprietario di un box, ha interesse ad agire per la tutela della proprietà comune contro l’occupazione illegittima di uno spazio condominiale.

  • art. 306 c.p.c.

    In assenza di diverso accordo, le spese del giudizio estinto per rinuncia devono essere poste a carico della parte rinunciante.

  • art. 115 c.p.c.

    La censura relativa all’utilizzazione di documenti asseritamente tardivi deve essere specificamente dedotta nel grado in cui la violazione si è verificata; non può essere proposta per la prima volta in cassazione.

  • art. 184 c.p.c.

    La violazione delle preclusioni istruttorie deve essere fatta valere tempestivamente nel grado in cui si verifica.

  • art. 345 c.p.c.

    I documenti formatisi dopo la maturazione delle preclusioni istruttorie rientrano tra i nuovi mezzi di prova producibili in appello; la censura relativa alla loro ammissione deve comunque indicare il concreto rilievo sulla decisione.

  • art. 366 c.p.c.

    Il motivo di ricorso per cassazione deve indicare specificamente gli atti e i documenti rilevanti e il modo in cui avrebbero inciso sulla decisione; una denuncia generica della produzione documentale è inammissibile.

  • art. 157 c.p.c.

    La nullità processuale non può essere fatta valere dalla parte che vi ha dato causa o vi ha rinunciato, secondo i limiti considerati dalla Corte rispetto alle nullità non rilevabili d’ufficio nel grado successivo.

  • art. 161 c.p.c.

    Le nullità della sentenza o del procedimento devono essere dedotte mediante impugnazione nel grado previsto, operando la conversione delle ragioni di invalidità in motivi di impugnazione.

  • art. 92 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla possibile regolazione delle spese conseguente alla produzione di documenti formatisi dopo le preclusioni istruttorie.

Massime di principio

  • Il giudice d’appello incorre in omessa pronuncia quando non esamina una specifica censura con cui l’appellante deduce la propria estraneità al fatto costitutivo della domanda e la conseguente carenza di titolarità passiva; tale omissione impone la cassazione con rinvio.
  • In una controversia relativa all’occupazione o alterazione di una parte comune, ogni condomino è legittimato e ha interesse ad agire per la tutela della proprietà comune, anche se non è proprietario del bene o locale cui si riferisce lo specifico pregiudizio materiale allegato da altri condomini.
  • La violazione delle preclusioni istruttorie deve essere denunciata con uno specifico motivo nel grado di giudizio in cui si è verificata; se non viene dedotta in appello, non può essere fatta valere per la prima volta con ricorso per cassazione, salvo i casi non riconducibili alla regola ordinaria di deduzione tempestiva.
  • I documenti formatisi dopo la scadenza dei termini per le deduzioni istruttorie possono essere qualificati come nuovi mezzi di prova producibili in appello, anche se la parte avrebbe potuto acquisirli anteriormente, salva la valutazione del giudice sulle spese.
  • La censura relativa alla produzione di documenti in appello è inammissibile quando il ricorrente non indica puntualmente quali documenti siano stati prodotti, dove siano reperibili e quale concreto pregiudizio abbiano arrecato alla decisione impugnata.

Come è indicizzato

MaterieParti comuniProprietàImpugnazioniProveSpese di lite
RamiCondominioDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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