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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26516/2024 del 11/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di risarcimento proposta da numerosi medici specializzandi, poi respinta in primo grado e in appello, per il mancato adeguamento dell'ordinamento italiano alle direttive europee che imponevano una adeguata remunerazione per l'attività di formazione dei medici in specializzazione. I ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: con i primi due hanno censurato la declaratoria di prescrizione del diritto, sostenendo che il termine decennale non dovesse decorrere dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore dell'art. 11 della l. n. 370/1999, ma dovesse invece iniziare più tardi, o dalla piena attuazione del diritto eurounitario o dall'abrogazione della direttiva 93/16/CEE nel 2007; con il terzo motivo hanno chiesto, in via subordinata, il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE sul dies a quo della prescrizione; con il quarto motivo hanno contestato la liquidazione delle spese di lite, ritenuta eccessiva e non conforme ai criteri del d.m. n. 55/2014. Nel corso del giudizio alcuni ricorrenti non hanno chiesto la decisione del ricorso dopo la proposta ex art. 380-bis c.p.c., determinando per essi la rinuncia tacita.

La decisione

La Corte ha dichiarato estinto il giudizio per rinuncia tacita nei confronti dei ricorrenti che non avevano chiesto la decisione, nonché del ricorrente incidentale. Quanto ai ricorrenti principali che avevano invece insistito per la decisione, ha ritenuto i motivi inammissibili o infondati perché contrastanti con un orientamento di legittimità consolidato: la prescrizione della pretesa risarcitoria decorre dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore dell'art. 11 l. n. 370/1999, poiché da quel momento i destinatari esclusi dalla norma avevano la ragionevole certezza che lo Stato non avrebbe emanato ulteriori atti di adempimento; la domanda di rinvio pregiudiziale è stata ritenuta irrilevante e comunque non necessaria; infine, è stata ritenuta corretta la liquidazione delle spese, parametrata all'elevato numero delle parti e alla soccombenza totale. La Corte ha quindi rigettato il ricorso per la parte restante e ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese di legittimità, oltre alle ulteriori somme ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. e agli oneri processuali previsti per il contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 380-bis c.p.c.

    secondo comma, secondo inciso

    La mancata richiesta di decisione dopo la proposta comporta rinuncia tacita e conseguente estinzione del giudizio per i ricorrenti che non insistono per la decisione.

  • art. 2935 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti per contestare il momento iniziale della prescrizione della pretesa risarcitoria.

  • art. 11 l. n. 370/1999

    Considerato dalla Corte come momento dal quale i destinatari esclusi dalla norma hanno avuto ragionevole certezza della mancata adozione di ulteriori atti di adempimento, con decorrenza da tale data della prescrizione decennale.

  • art. 267 TFUE

    La richiesta di rinvio pregiudiziale è stata ritenuta manifestamente irrilevante e non necessaria, perché la questione era già risolta da un orientamento consolidato di legittimità.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese sono state poste a carico dei soccombenti secondo il principio della soccombenza.

  • art. 96 c.p.c.

    terzo comma; quarto comma

    La Corte ha applicato le condanne per responsabilità aggravata e alla Cassa delle Ammende nei confronti dei ricorrenti che hanno proseguito il giudizio nonostante la manifesta infondatezza del ricorso.

  • art. 4, comma 1, d.m. n. 55/2014

    La Corte ha ritenuto corretta la liquidazione delle spese in considerazione dell'elevato numero delle parti e del valore complessivo della causa.

  • art. 4, comma 2, d.m. n. 55/2014

    Applicato nel senso che, quando l'avvocato assiste più soggetti contro più domande, spetta un solo compenso maggiorato per l'accresciuto impegno professionale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato per i ricorrenti soccombenti.

  • art. 18 d.lgs. n. 149/2022

    L'estinzione del giudizio per rinuncia tacita comporta la non applicazione del raddoppio del contributo unificato.

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    I motivi sono stati ritenuti inammissibili perché contrari a un orientamento consolidato della Corte.

  • art. 117, comma 1, Cost.

    Richiamato nei motivi come parametro di conformità del diritto interno al diritto eurounitario.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    Invocato dai ricorrenti per denunciare difetti di motivazione e violazioni correlate, ma non accolto.

  • art. 44 direttiva 93/16/CEE

    Richiamato dai ricorrenti per sostenere una diversa decorrenza della prescrizione, tesi non accolta.

  • direttive 75/363/CEE e 82/76/CEE

    La Corte ribadisce che la loro tardiva e incompleta trasposizione ha determinato l'inadempienza dello Stato italiano nei confronti dei medici specializzandi.

  • art. 5 e art. 189 del Trattato CE

    Richiamati nei motivi come norme eurounitarie asseritamente violate, senza esito favorevole ai ricorrenti.

  • art. 10 del Trattato CE

    Richiamato nei motivi come parametro di leale cooperazione e conformità al diritto europeo.

  • d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257

    Indicato come intervento di recepimento tardivo e incompleto delle direttive europee in materia di formazione specialistica.

  • d.m. 10 marzo 2014, n. 55

    Utilizzato per la liquidazione delle spese processuali in misura ritenuta conforme ai criteri tariffari.

Massime di principio

  • Nei giudizi risarcitori fondati sul tardivo recepimento di direttive europee in materia di formazione dei medici specializzandi, la prescrizione decennale della pretesa decorre dal momento in cui l'art. 11 l. n. 370/1999 ha reso manifesto che lo Stato non avrebbe emanato ulteriori misure generalizzate di adempimento, cioè dal 27 ottobre 1999.
  • La mera prospettazione di una diversa data di decorrenza della prescrizione, ancorata all'abrogazione successiva delle direttive o al completamento dell'inadempimento, non è idonea a superare un orientamento di legittimità consolidato, e il motivo è inammissibile ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c. quando ripropone censure già più volte disattese.
  • Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE non è necessario quando la questione interpretativa sia già stata risolta dalla giurisprudenza nazionale di legittimità in modo stabile e la questione appaia irrilevante ai fini della decisione.
  • La liquidazione delle spese di lite nei giudizi con pluralità di parti può essere parametrata al numero dei soccombenti e al valore complessivo della controversia, e non è viziata se resta nei limiti dei parametri tariffari applicabili.
  • La mancata richiesta di decisione dopo la proposta di definizione accelerata determina rinuncia tacita al ricorso e l'estinzione del giudizio per i soggetti che non insistono per la trattazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di liteResponsabilità della PA
RamiProcesso civileResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizioneGiudicato

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