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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23368/2025 del 16/08/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Il lavoratore aveva agito per ottenere il riconoscimento di retribuzioni superiori, sostenendo di avere svolto di fatto mansioni dirigenziali tra il 1996 e il 2008 pur essendo formalmente inquadrato come funzionario di categoria D, poi livello DS. La Corte d’appello aveva però rigettato la domanda, distinguendo un primo incarico svolto fino al 29.5.1997, ritenuto temporalmente e funzionalmente autonomo rispetto ai successivi incarichi, e affermando, per tale periodo, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario; aveva inoltre escluso che le funzioni esercitate fossero dirigenziali, ritenendo che l’organizzazione aziendale prevedesse Aree con preposto un dirigente e Unità operative prive di specifica qualifica dirigenziale, e che le attività svolte rientrassero nel livello DS formalmente posseduto, con ulteriore rilievo dell’attribuzione di una posizione organizzativa. Il ricorso per cassazione conteneva quattro motivi: 1) violazione dell’art. 69, comma 7, d.lgs. 165/2001 per erronea declaratoria di difetto di giurisdizione sul periodo 20.10.1996-29.5.1997, assumendo l’unitarietà dell’inadempimento e l’applicabilità della giurisdizione ordinaria secondo la giurisprudenza sulle situazioni "a cavallo"; 2) violazione degli artt. 416 e 436 c.p.c. per falsa applicazione del principio di non contestazione e delle preclusioni, nonché per erronea lettura della normativa regionale pugliese e dell’assetto organizzativo aziendale, sostenendo che le Unità operative fossero centri di attività e costo affidabili solo a figure dirigenziali; 3) violazione dell’art. 36 Cost., dell’art. 52 d.lgs. 165/2001, dell’art. 15 d.lgs. 502/1992, dell’art. 27 CCNL area dirigenza sanitaria e degli artt. 14 e 15 L.R. Puglia 36/1994, deducendo che l’incarico poteva essere anche di tipo professionale e che la Corte avrebbe erroneamente preteso la prova di una struttura dirigenziale formalmente istituita; 4) violazione delle stesse norme, con riferimento all’art. 360 n. 5 c.p.c., per omesso esame di un fatto decisivo e mancata applicazione del criterio trifasico, contestando la valorizzazione della posizione organizzativa e sostenendo che essa fosse stata attribuita solo dal 2004.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché i diversi incarichi indicati dal ricorrente erano autonomi e riferiti a unità operative differenti, sicché non poteva parlarsi di un inadempimento unitario idoneo a radicare la giurisdizione ordinaria per l’intero periodo; per il segmento anteriore al 30.6.1998 la giurisdizione restava dunque amministrativa ai sensi dell’art. 69, comma 7, d.lgs. 165/2001. Ha respinto il secondo motivo osservando che la non contestazione riguarda solo i fatti storici, non la qualificazione giuridica dell’assetto organizzativo, e che la Corte territoriale aveva correttamente interpretato la normativa regionale e il regolamento aziendale, dal quale emergeva la distinzione tra Aree, affidate a dirigenti, e Unità operative prive di autonoma dirigenza. Ha disatteso il terzo motivo perché l’eventuale incarico dirigenziale, anche se di natura professionale, richiede comunque un atto di qualificazione e istituzione da parte dell’ente datore di lavoro, non bastando la sola allegazione del lavoratore. Ha infine ritenuto infondato il quarto motivo, rilevando che, esclusa la dirigenza, il raffronto poteva al più avvenire con la categoria DS, nella quale il ricorrente era già inquadrato, e che la posizione organizzativa era irrilevante in assenza di sua concreta istituzione nel periodo controverso. Seguono la condanna del ricorrente alle spese di cassazione e l’ulteriore pronuncia consequenziale ex art. 13 d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 69, comma 7, d.lgs. 165/2001

    Per le controversie relative a fatti e inadempimenti esauriti prima del 30.6.1998 resta radicata la giurisdizione del giudice amministrativo; non ricorre tale effetto se gli incarichi dedotti sono autonomi e non integrano un inadempimento unitario.

  • artt. 416 e 436 c.p.c.

    Il principio di non contestazione opera solo sui fatti storici e non sulla qualificazione giuridica o sull’assetto organizzativo che da quei fatti deriva.

  • art. 36 Cost.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere il diritto alla giusta retribuzione per mansioni superiori; la Corte ne esclude l’incidenza in assenza di prova di effettive mansioni dirigenziali.

  • art. 52 d.lgs. 165/2001

    Le mansioni superiori vanno valutate alla luce dell’effettiva collocazione organizzativa e dell’inquadramento formale; non basta l’allegazione di svolgimento di funzioni apicali.

  • art. 15 d.lgs. 502/1992

    La norma è letta in coerenza con l’assetto aziendale che distingue tra strutture dirigenziali e unità operative non automaticamente dirigenziali.

  • art. 27 CCNL 8.6.2000 area dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa

    L’incarico professionale dirigenziale presuppone comunque una qualificazione e istituzione in concreto da parte dell’ente, non essendo sufficiente l’autodefinizione del lavoratore.

  • artt. 14 e 15 L.R. Puglia n. 36/1994

    Sono interpretati nel senso che solo le strutture/aree sono connotate da responsabilità dirigenziale, mentre le unità operative si collocano come articolazioni interne dell’assetto superiore.

  • art. 3, comma 1-bis, d.lgs. 502/1992

    È richiamato per escludere che le unità operative controverse fossero state formalmente qualificate come strutture semplici o complesse dirigenziali.

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    Il motivo è respinto perché non sussiste l’omesso esame decisivo nei termini dedotti, essendo la censura sostanzialmente rivolta a ottenere una nuova valutazione di fatto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Viene dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • In tema di mansioni superiori nel pubblico impiego contrattualizzato, la giurisdizione va individuata con riferimento al singolo inadempimento dedotto: se gli incarichi sono autonomi, temporalmente e funzionalmente distinti, non si configura un unico illecito "a cavallo" idoneo a traslare la giurisdizione sul giudice ordinario per il periodo anteriore al 30 giugno 1998.
  • Il principio di non contestazione riguarda i fatti storici allegati dalle parti, ma non la qualificazione giuridica di tali fatti né la ricostruzione dell’assetto organizzativo dell’ente, che resta oggetto di accertamento e interpretazione giudiziale.
  • Per riconoscere mansioni dirigenziali non basta l’uso di qualificazioni terminologiche nei documenti interni o la prospettazione della parte interessata: occorre che l’ente abbia istituito e attribuito in concreto una posizione o un incarico avente natura dirigenziale.
  • Se il lavoratore è già inquadrato nella categoria più elevata del comparto non dirigenziale, la pretesa di differenze retributive per mansioni superiori richiede la prova dell’effettivo superamento di quel livello e non può fondarsi su una mera diversa denominazione funzionale dell’ufficio.
  • Una posizione organizzativa è rilevante ai fini del giudizio sulle mansioni superiori solo se esiste in concreto e per il periodo controverso; in mancanza di tale istituzione, non può costituire parametro per fondare il diritto a emolumenti superiori.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRGiurisdizioneProve
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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