Cassazione Civile, Ordinanza n. 26024/2026 del 01/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società aveva impugnato l'avviso di accertamento n. MUO140006272U, notificato il 29 luglio 2019, con cui l'Agenzia delle dogane e dei monopoli aveva richiesto, per l'anno d'imposta 2014, l'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, per complessivi euro 15.171,89, ritenendola coobbligata solidale con la titolare del Centro Trasmissione Dati. La Commissione tributaria provinciale di Latina aveva respinto il ricorso con sentenza n. 137/2022, pubblicata il 7 febbraio 2022. In appello la società aveva sollevato plurime censure, anche sulla legittimità costituzionale e convenzionale della disciplina, sulla nullità dell'avviso per violazione dell'art. 12 della l. n. 212/2000, sui presupposti soggettivo e territoriale dell'imposta, sulla compatibilità con il diritto dell'Unione e sulla disapplicazione delle sanzioni per obiettiva incertezza normativa. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, con sentenza n. 1588/18/2025 depositata l'11 marzo 2025, aveva accolto l'appello limitatamente alle sanzioni, ritenendo sussistente l'obiettiva incertezza normativa, e lo aveva respinto per il resto. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la violazione degli artt. 132, primo comma, n. 4, c.p.c. e 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992, lamentando una motivazione insufficiente o incoerente sull'annullamento delle sanzioni, poiché il giudice d'appello aveva riconosciuto che l'incertezza era cessata con la norma interpretativa del 2010, ma l'aveva nondimeno applicata a un'annualità successiva. Con il secondo ha denunciato, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione dell'art. 1, comma 66, l. n. 220/2010, degli artt. 8 d.lgs. n. 546/1992, 5, comma 1, e 6, comma 2, d.lgs. n. 472/1997 e 10, comma 3, l. n. 212/2000, sostenendo che la norma interpretativa aveva chiarito l'assoggettamento all'imposta anche delle scommesse gestite senza concessione e la responsabilità solidale del bookmaker mandante, facendo venir meno l'incertezza per il 2014. La società è rimasta intimata.
La decisione
La Corte ha accolto entrambi i motivi, esaminati congiuntamente perché connessi. Ha ritenuto che la motivazione della sentenza d'appello non raggiungesse il minimo costituzionale, poiché riconosceva che l'incertezza sulla soggettività passiva era configurabile solo fino all'intervento interpretativo del 2010, ma non spiegava quali ulteriori elementi giustificassero l'estensione dell'esimente all'anno d'imposta 2014. Nel merito ha affermato che l'art. 1, comma 66, l. n. 220/2010 aveva chiarito l'assoggettamento all'imposta unica delle scommesse raccolte fuori dal sistema concessorio e la responsabilità dei soggetti coinvolti; per le annualità successive al 2010 non residua quindi l'obiettiva incertezza normativa idonea a escludere le sanzioni. La Corte ha accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata limitatamente al capo sulle sanzioni e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando l'originario motivo della contribuente diretto alla disapplicazione delle sanzioni. Ha compensato integralmente le spese dei gradi di merito per la peculiarità dell'evoluzione normativa e giurisprudenziale e non ha disposto sulle spese di legittimità, poiché l'intimata non ha svolto attività difensiva. Le ulteriori questioni d'appello, estranee al capo sulle sanzioni oggetto del ricorso dell'Agenzia, non sono state oggetto di statuizione in cassazione.
Norme richiamate
art. 132, primo comma, n. 4, c.p.c.
La motivazione così resa non supera il minimo costituzionale richiesto dall’art. 132, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. e dall’art. 36, comma 2, n. 4, del d.lgs. n. 546 del 1992, poiché muove da una premessa incompatibile con la conclusione raggiunta e non consente di ricostruire l’iter logico-giuridico seguito dal giudice di merito.
La motivazione è carente al livello del minimo costituzionale quando muove da una premessa incompatibile con la conclusione e non permette di ricostruire il percorso logico-giuridico della decisione.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992
La motivazione così resa non supera il minimo costituzionale richiesto dall’art. 132, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. e dall’art. 36, comma 2, n. 4, del d.lgs. n. 546 del 1992, poiché muove da una premessa incompatibile con la conclusione raggiunta e non consente di ricostruire l’iter logico-giuridico seguito dal giudice di merito.
Nel processo tributario la motivazione non soddisfa il requisito legale se l'incompatibilità tra premessa e conclusione impedisce di comprendere l'iter logico-giuridico.
art. 1, comma 66, l. n. 220/2010
Ne deriva che, per le annualità successive al 2010, la disposizione interpretativa costituisce parametro normativo di riferimento anche per i rapporti già sorti e destinati a protrarsi, potendo le parti rimodulare la regolazione negoziale delle commissioni in funzione della nuova configurazione legale del rapporto.
La norma interpretativa chiarisce, per le annualità successive al 2010, la rilevanza fiscale della raccolta di scommesse fuori dal sistema concessorio e si applica anche ai rapporti già sorti e protratti nel tempo.
artt. 1 e 3 d.lgs. n. 504/1998
Nel caso di specie, la pretesa riguarda l’anno d’imposta 2014, dunque un periodo successivo all’intervento legislativo che aveva reso certa la rilevanza, ai fini dell’imposta unica, dell’attività di raccolta delle scommesse svolta nel territorio dello Stato anche mediante intermediari operanti per conto di bookmaker esteri privi di concessione.
La disciplina dell'imposta unica, come chiarita dall'intervento interpretativo del 2010, comprende l'attività di raccolta in Italia tramite intermediari che operano per bookmaker esteri privi di concessione.
art. 6, comma 2, d.lgs. n. 472/1997
Quanto al profilo sanzionatorio, i provvedimenti più recenti di questa Corte hanno ribadito che l’esimente dell’obiettiva incertezza normativa, di cui all’art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 472 del 1997 e all’art. 10, comma 3, della l. n. 212 del 2000, può trovare applicazione solo fino alla data di entrata in vigore della norma di interpretazione autentica di cui all’art. 1, comma 66, della l. n. 220 del 2010, la quale ha superato l’incertezza afferente al periodo antecedente.
L'esimente sanzionatoria per obiettiva incertezza normativa opera, in questa materia, soltanto fino all'entrata in vigore della norma interpretativa del 2010.
art. 10, comma 3, l. n. 212/2000
Quanto al profilo sanzionatorio, i provvedimenti più recenti di questa Corte hanno ribadito che l’esimente dell’obiettiva incertezza normativa, di cui all’art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 472 del 1997 e all’art. 10, comma 3, della l. n. 212 del 2000, può trovare applicazione solo fino alla data di entrata in vigore della norma di interpretazione autentica di cui all’art. 1, comma 66, della l. n. 220 del 2010, la quale ha superato l’incertezza afferente al periodo antecedente.
Anche ai sensi dello Statuto del contribuente, l'obiettiva incertezza non giustifica la disapplicazione delle sanzioni per periodi successivi alla norma interpretativa che ha chiarito la disciplina.
Massime di principio
- L'obiettiva incertezza normativa tributaria ricorre quando, all'esito di un procedimento interpretativo metodicamente corretto, non sia possibile individuare con sicurezza e univocità la norma applicabile.
- Quando il giudice riconosce che un intervento legislativo ha superato l'incertezza normativa da una certa data, non può estendere l'esimente sanzionatoria a periodi successivi senza indicare specifici elementi ulteriori che abbiano impedito al contribuente di conoscere con sufficiente certezza la disciplina applicabile.
- In materia di imposta unica sulle scommesse, l'esimente per obiettiva incertezza normativa può operare per il periodo anteriore all'entrata in vigore dell'art. 1, comma 66, l. n. 220/2010, ma non per le annualità successive, rispetto alle quali è stata chiarita l'assoggettabilità all'imposta della raccolta svolta in Italia tramite intermediari per operatori esteri privi di concessione.
- La motivazione non supera il minimo costituzionale quando la conclusione è incompatibile con la premessa esplicitamente accertata e non è possibile ricostruire l'iter logico-giuridico seguito dal giudice.
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