Cassazione Civile, Ordinanza n. 37918/2022 del 28/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La contribuente ha impugnato un avviso di accertamento per maggiore IMU riferita all’anno 2011. In primo grado il ricorso è stato respinto; in appello il giudice tributario regionale ha rigettato l’impugnazione ritenendo sussistente il presupposto soggettivo del tributo in capo alla contribuente, divenuta piena proprietaria del bene dal decesso del donante, e ha ritenuto inoltre che i terreni fossero edificabili sin dal 2011. In Cassazione la contribuente ha proposto quattro motivi: con il primo ha dedotto falsa applicazione della disciplina IMU e della nozione di area fabbricabile, sostenendo che il terreno sarebbe divenuto edificabile solo nel 2014 e quindi non imponibile come tale per il 2011; con il secondo ha denunciato omesso esame della questione della pertinenzialità delle aree tassate; con il terzo ha denunciato omesso esame del valore dell’area e della conseguente base imponibile; con il quarto, per quanto emerge dal testo, ha articolato un ulteriore motivo non specificato nella parte riportata. La Corte ha esaminato il primo motivo nel merito e gli altri congiuntamente.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto infondato perché la CTR aveva accertato in fatto che i terreni erano inclusi nella zona G2 del PRG del Comune di Viterbo; secondo la giurisprudenza richiamata, l’edificabilità ai fini IMU deve desumersi dalla qualificazione urbanistica attribuita dal piano regolatore generale, indipendentemente dall’approvazione regionale. I motivi secondo e terzo sono stati dichiarati inammissibili perché non rispettavano i requisiti del vizio denunciato: pur lamentando omissioni, non facevano univoco riferimento alla nullità della sentenza per omessa pronuncia, ma si limitavano a prospettare motivazione mancante/insufficiente o violazione di legge. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
d.lgs. n. 504/1992, art. 1, comma 2
La norma è richiamata in combinazione con la disciplina successiva per la definizione del presupposto e della base imponibile dell’area fabbricabile ai fini dell’imposizione locale.
d.l. n. 223/2006, art. 36, comma 2, conv. in l. n. 248/2006
È richiamato per la nozione di area fabbricabile, da desumere dalla qualificazione urbanistica del bene.
l. n. 160/2019, art. 1, comma 741, lett. d)
Richiamato quale norma di raccordo nella disciplina dell’area fabbricabile ai fini IMU.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È la norma invocata per la dedotta falsa applicazione di legge nel primo motivo.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
È il parametro evocato per i motivi di omesso esame di fatti decisivi.
È il riferimento sostanziale alla denunciata omissione di pronuncia, che avrebbe dovuto essere dedotta con un motivo chiaramente diretto a far valere la nullità della sentenza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
È applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Ai fini IMU, l’edificabilità di un’area rileva in base alla qualificazione urbanistica attribuita dal piano regolatore generale comunale, indipendentemente dall’approvazione regionale del piano, se il giudice di merito accerta in fatto tale destinazione.
- Chi intende denunciare in cassazione l’omessa pronuncia su una domanda o eccezione deve formulare un motivo che rechi univoco riferimento alla nullità della sentenza derivante dall’omissione; non è sufficiente dedurre in modo generico motivazione mancante o insufficiente, né limitarsi a prospettare una violazione di legge.
- La censura di omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile se non individua chiaramente il vizio processuale denunciato e non si confronta in modo specifico con la struttura del provvedimento impugnato.
- Quando il giudice di merito ha già accertato in fatto la classificazione urbanistica dell’area, in cassazione non può essere efficacemente contrastato tale accertamento se non nei limiti dei vizi consentiti dal giudizio di legittimità.
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