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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25754/2021 del 22/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un cittadino straniero ha proposto opposizione avverso un decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Messina il 24 gennaio 2020, dopo che gli era già stato notificato un precedente provvedimento di espulsione del 28 agosto 2017 con ordine di lasciare l'Italia entro sette giorni. Il Giudice di Pace ha rigettato l'opposizione. In Cassazione il ricorrente ha dedotto quattro censure: 1) nullità/inammissibilità per la costituzione in giudizio della Questura, anziché dell'autorità che aveva emesso il decreto, e per il superamento del termine di 20 giorni previsto per la decisione dell'opposizione; 2) violazione delle norme sull'espulsione e dell'art. 8 CEDU per mancata considerazione dei legami familiari, essendo egli coniugato con cittadina italiana; 3) illogicità e illegittimità della motivazione sulla pericolosità sociale, poiché non vi sarebbero condanne definitive e i fatti richiamati dal Prefetto non rientrerebbero tra quelli ostativi; 4) violazione delle norme sulla competenza/sottoscrizione del provvedimento, perché il decreto sarebbe stato firmato da un vice prefetto aggiunto non legittimato. L'amministrazione intimata non ha svolto difese.

La decisione

La Corte ha rigettato tutti i motivi. Ha ritenuto irrilevante, ai fini della validità dell'ordinanza impugnata, la costituzione in giudizio di un'autorità amministrativa diversa da quella legittimata passiva, poiché non risultava che tale costituzione avesse introdotto eccezioni in senso stretto non proponibili. Ha inoltre affermato che il termine di 20 giorni per la decisione previsto dal d.lgs. n. 150/2011 non è espressamente qualificato come perentorio e quindi ha natura ordinatoria. Quanto ai motivi relativi ai legami familiari e alla pericolosità, la Corte ha osservato che il decreto era stato adottato ai sensi dell'art. 13, comma 5-ter, d.lgs. n. 286/1998, cioè in conseguenza della violazione di un precedente ordine di allontanamento del questore: in tale ipotesi il legislatore richiama solo i commi 4 e 5 dell'art. 13 e non impone di valutare né la pericolosità sociale né i legami familiari di cui al comma 2 e al comma 2-bis. La censura sulla firma del provvedimento è stata ritenuta infondata perché chi deduce l'insussistenza della delega di firma ha l'onere di provarla o quantomeno di attivare gli strumenti istruttori disponibili; nel caso concreto il ricorrente si era limitato ad allegare il vizio senza provarlo. Non sono state liquidate spese per mancata difesa dell'amministrazione.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    richiamato come parametro del vizio denunciato, ma le censure sono state respinte perché infondate

  • art. 18 d.lgs. n. 150/2011

    il termine di 20 giorni per la decisione dell'opposizione all'espulsione non è espressamente qualificato perentorio e ha natura ordinatoria

  • art. 152 c.p.c.

    i termini stabiliti dalla legge sono ordinatori salvo espressa previsione di perentorietà

  • art. 19 d.lgs. n. 286/1998

    il divieto di espulsione è collegato, nel caso esaminato, al requisito della convivenza con il coniuge, che il giudice di merito aveva escluso

  • art. 13 d.lgs. n. 286/1998

    non opera quale parametro da valutare nell'espulsione adottata ai sensi del comma 5-ter conseguente alla violazione dell'ordine di allontanamento

  • art. 13 d.lgs. n. 286/1998

    i legami familiari non devono essere valutati nel caso di espulsione ex comma 5-ter conseguente alla violazione dell'ordine del questore

  • art. 13 d.lgs. n. 286/1998

    sono le sole previsioni richiamate dal comma 5-ter nella fattispecie considerata

  • art. 13 d.lgs. n. 286/1998

    ordine di allontanamento del questore la cui violazione consente il successivo provvedimento prefettizio

  • art. 13 d.lgs. n. 286/1998

    consente l'adozione di un nuovo provvedimento di espulsione dopo la violazione dell'ordine di allontanamento e non richiede la valutazione di pericolosità o legami familiari

  • art. 8 CEDU

    richiamato dal ricorrente a sostegno della tutela dell'unità familiare, ma ritenuto non dirimente nella fattispecie

  • art. 3 l. n. 241/1990

    richiamato dal ricorrente senza che la Corte ravvisasse un decisivo profilo di illegittimità

  • art. 4 d.lgs. n. 286/1998

    richiamato dal ricorrente per contestare la pericolosità, ma ritenuto non decisivo ai fini del caso

  • art. 213 c.p.c.

    il giudice può acquisire informazioni quando la parte deduce l'insussistenza della delega di firma e non riesca a provarla autonomamente

  • art. 23 l. n. 689/1981

    richiamato quale ulteriore potere istruttorio per acquisire informazioni presso l'amministrazione

  • art. 13 d.lgs. n. 286/1998

    richiamato nella formulazione del principio di diritto per la nozione di pericolosità

  • art. 1 d.lgs. n. 150/2011

    richiamato nel ragionamento sulla possibile derivazione della pericolosità dall'appartenenza a determinate categorie

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione a decreto di espulsione, la costituzione di un'amministrazione diversa da quella formalmente legittimata passiva non determina di per sé invalidità del provvedimento, salvo che essa abbia svolto eccezioni in senso stretto che non era legittimata a proporre.
  • I termini processuali stabiliti dalla legge sono ordinatori, e non perentori, se la legge non li dichiara espressamente tali.
  • Quando il decreto di espulsione è adottato ai sensi dell'art. 13, comma 5-ter, d.lgs. n. 286/1998, per violazione di un precedente ordine di allontanamento del questore, l'autorità non è tenuta a valutare né la pericolosità sociale né i legami familiari previsti dall'art. 13, comma 2, e comma 2-bis.
  • La tutela dell'unità familiare e il divieto di espulsione ex art. 19 d.lgs. n. 286/1998 operano solo quando ricorrano i presupposti normativi specificamente richiesti, tra cui, nel caso considerato, la convivenza con il coniuge.
  • Chi deduce l'illegittimità di un provvedimento amministrativo per difetto di delega o di poteri di firma ha l'onere di allegare e provare il vizio, oppure di attivare gli strumenti istruttori consentiti; la mera allegazione non basta a vincere la presunzione di legittimità dell'atto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniNotificazioniProve
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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