Cassazione Civile, Ordinanza n. 03426/2023 del 03/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un verbale di accertamento per transito in zona a traffico limitato, elevato dalla Polizia Municipale di Firenze nei confronti di una cittadina tedesca residente in Germania e notificato all'estero a mezzo raccomandata tramite servizio postale, con l'intervento di una società privata incaricata della gestione delle contravvenzioni. La destinataria ha opposto il verbale deducendo, tra l'altro, l'inesistenza della notifica e l'erroneità dell'importo della sanzione; il Giudice di pace aveva accolto l'opposizione, ma il Tribunale, in appello, aveva invece ritenuto valida la notificazione. In cassazione la ricorrente ha dedotto: 1) falsa applicazione del Regolamento CE n. 1393/2007 e mancata applicazione della Convenzione di Strasburgo del 24.11.1977, sostenendo che il verbale fosse atto amministrativo e che, per la Germania, la notifica a mezzo posta di tali atti fosse esclusa; 2) violazione degli artt. 14 e 15 del Regolamento CE n. 1393/2007, perché a suo dire solo organi statali avrebbero potuto usare la notifica postale; 3) violazione dell'art. 201 C.d.S. e dell'art. 10 Cost., per la pretesa prevalenza della disciplina internazionale; 4) omesso esame dell'attività notificatoria della società privata, che secondo la ricorrente non si sarebbe limitata a mera postalizzazione ma avrebbe svolto un'attività notificatoria vietata.
La decisione
La Corte rigetta il ricorso. Richiama l'intervento delle Sezioni Unite e afferma che il verbale di accertamento di violazione del codice della strada è un atto dell'esercizio di pubblici poteri e la sua notificazione all'estero non rientra nel Regolamento CE n. 1393/2007, ma nella Convenzione di Strasburgo del 24 novembre 1977. Poiché la Germania ha esercitato la riserva che esclude la notifica a mezzo posta di tali atti ai propri cittadini residenti, la notificazione eseguita direttamente per posta era nulla, non inesistente. Tuttavia la nullità è stata sanata perché la destinataria ha proposto un'opposizione tempestiva e rituale entro sessanta giorni dalla notifica, raggiungendosi così lo scopo dell'atto ai sensi dell'art. 156, comma 3, c.p.c. I motivi secondo e quarto restano assorbiti. Le spese sono compensate per incertezze e novità giurisprudenziali; viene altresì dato atto dell'obbligo del contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 7, commi 9 e 14, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada)
violazione per transito in zona a traffico limitato
La norma è il presupposto della sanzione amministrativa contestata mediante verbale di accertamento.
Indica il termine per proporre opposizione avverso il verbale; la tempestiva proposizione dell'opposizione sana la nullità della notificazione.
Regolamento (CE) n. 1393/2007
Non si applica alla notificazione del verbale di accertamento di violazione del codice della strada, perché l'atto rientra nella materia amministrativa e non in quella civile o commerciale.
art. 14 Regolamento (CE) n. 1393/2007
È richiamato in via interpretativa dal giudice di merito, ma la Cassazione esclude che sia la disciplina applicabile al caso concreto.
art. 15 Regolamento (CE) n. 1393/2007
La ricorrente lo invoca per sostenere che la notifica estera dovesse avvenire solo tramite ufficiali giudiziari o persone competenti; la Corte non condivide tale impostazione poiché esclude in radice l'applicabilità del regolamento.
art. 16 Regolamento (CE) n. 1393/2007
Il giudice di merito lo richiama per estendere analogicamente la disciplina a atti extragiudiziali; la Cassazione supera tale impostazione alla luce del diverso inquadramento dell'atto.
Convenzione di Strasburgo del 24 novembre 1977
È la disciplina applicabile alle notificazioni all'estero del verbale amministrativo di contravvenzione.
art. 11, comma 2, Convenzione di Strasburgo del 24 novembre 1977
Consente allo Stato destinatario di escludere la notifica postale di determinati atti; la Germania ha esercitato tale riserva.
art. 2 Convenzione di Strasburgo del 24 novembre 1977
La notificazione dell'atto doveva avvenire con l'assistenza dell'Autorità centrale dello Stato di residenza e destinazione; la mancata osservanza determina nullità.
La nullità della notificazione è sanata se l'atto ha comunque raggiunto il suo scopo, in particolare mediante tempestiva opposizione.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro di deduzione dei motivi di falsa applicazione di norme di diritto.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
È il parametro invocato per lamentare omesso esame dell'attività notificatoria della società incaricata.
art. 7, comma 3, d.lgs. n. 150/2011
Per il destinatario residente all'estero, il ricorso va proposto entro sessanta giorni dalla notificazione; nel caso concreto il termine è stato rispettato.
È richiamato dal giudice di merito per assimilare il verbale ad atto giudiziario ai fini della notificazione, ma la Cassazione ricostruisce diversamente la disciplina internazionale applicabile.
art. 10, comma 1, Cost.
È invocato per sostenere che l'ordinamento interno debba conformarsi alle norme internazionali applicabili.
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
La Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La notificazione all'estero di un verbale di accertamento di violazione del codice della strada, quale atto espressione di pubblici poteri e di natura amministrativa, non ricade nel Regolamento CE n. 1393/2007, ma nella disciplina convenzionale specificamente applicabile alle notifiche internazionali di atti amministrativi.
- Quando lo Stato di destinazione abbia escluso, con riserva convenzionale, la notificazione postale di determinati atti ai propri cittadini residenti, la notifica effettuata direttamente a mezzo posta è nulla, non inesistente, se comunque riconducibile a un modello notificatorio riconoscibile.
- La nullità della notificazione è sanata se il destinatario propone tempestiva e rituale opposizione, perché in tal caso l'atto ha raggiunto il suo scopo ai sensi dell'art. 156, comma 3, c.p.c.
- Ai fini della qualificazione del vizio notificatorio, l'inesistenza è configurabile solo in ipotesi estreme di totale mancanza materiale dell'atto o di attività priva degli elementi essenziali della notificazione; ogni altra difformità dal modello legale integra nullità.
- L'eventuale attività materiale svolta da un soggetto privato incaricato della postalizzazione non muta di per sé la disciplina applicabile, se la questione decisiva riguarda la validità della notificazione secondo la normativa internazionale e la sanatoria per raggiungimento dello scopo.
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