Cassazione Civile, Ordinanza n. 41180/2021 del 22/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia origina da un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2011 per IRES, IRAP e IVA, fondato su presunte indebite deduzioni e detrazioni. Nel corso del giudizio l'atto è stato annullato in autotutela limitatamente a IRES e IRAP. La Commissione tributaria regionale aveva rigettato l'appello dell'Ufficio confermando l'annullamento dell'accertamento anche in relazione all'IVA, ritenendo violato l'obbligo di contraddittorio preventivo. L'Agenzia delle Entrate ha quindi ricorso per cassazione deducendo: 1) nullità della sentenza per motivazione meramente apparente, in violazione delle norme sulla motivazione delle sentenze civili e tributarie; 2) violazione di norme sostanziali e tributarie, sostenendo che la cessione di beni strumentali non fosse una cessione di ramo d'azienda e che l'operazione fosse comunque assoggettabile a imposta di registro. La contribuente si è difesa con controricorso.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendo la sentenza d'appello affetta da motivazione apparente perché non consentiva di վերահ controllare il ragionamento decisorio sulla pretesa violazione del contraddittorio preventivo in materia IVA. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
richiamato come base per la definizione del ricorso in camera di consiglio non partecipata
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
norma invocata a sostegno della nullità per difetto di motivazione
art. 1, comma 2, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato insieme alle norme sulla motivazione delle sentenze tributarie
art. 36, comma 2, n. 4, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
norma richiamata per censurare l'insufficienza della motivazione della sentenza tributaria
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
utilizzato come parametro del vizio processuale dedotto
invocato nel secondo motivo per contestare la qualificazione dell'operazione come cessione d'azienda o di ramo d'azienda
art. 40 D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
richiamato per il regime impositivo dell'operazione ai fini dell'imposta di registro
art. 12, comma 7, L. 7 agosto 2000, n. 212
richiamato in relazione al contraddittorio endoprocedimentale
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
parametro della doglianza per violazione e falsa applicazione di legge
art. 111, comma 6, Cost.
richiamato quale parametro del "minimo costituzionale" della motivazione
Massime di principio
- Sussiste motivazione apparente, e quindi nullità della sentenza, quando la motivazione è solo graficamente esistente ma non consente di ricostruire il ragionamento decisorio e di controllarne coerenza e logicità, non raggiungendo il minimo costituzionale richiesto dall'art. 111 Cost.
- Il giudice di merito deve dare conto in modo specifico delle ragioni poste a fondamento del rigetto o dell'accoglimento, soprattutto quando la decisione dipende da questioni processuali come il contraddittorio preventivo; non è sufficiente un'affermazione assertiva o apodittica.
- Quando viene accolto un motivo di ricorso per vizio di motivazione che travolge la sentenza impugnata, gli ulteriori motivi restano assorbiti e il giudizio va rinviato al giudice di merito per un nuovo esame.
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