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Cassazione Civile, Ordinanza n. 41180/2021 del 22/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia origina da un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2011 per IRES, IRAP e IVA, fondato su presunte indebite deduzioni e detrazioni. Nel corso del giudizio l'atto è stato annullato in autotutela limitatamente a IRES e IRAP. La Commissione tributaria regionale aveva rigettato l'appello dell'Ufficio confermando l'annullamento dell'accertamento anche in relazione all'IVA, ritenendo violato l'obbligo di contraddittorio preventivo. L'Agenzia delle Entrate ha quindi ricorso per cassazione deducendo: 1) nullità della sentenza per motivazione meramente apparente, in violazione delle norme sulla motivazione delle sentenze civili e tributarie; 2) violazione di norme sostanziali e tributarie, sostenendo che la cessione di beni strumentali non fosse una cessione di ramo d'azienda e che l'operazione fosse comunque assoggettabile a imposta di registro. La contribuente si è difesa con controricorso.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendo la sentenza d'appello affetta da motivazione apparente perché non consentiva di վերահ controllare il ragionamento decisorio sulla pretesa violazione del contraddittorio preventivo in materia IVA. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Sussiste motivazione apparente, e quindi nullità della sentenza, quando la motivazione è solo graficamente esistente ma non consente di ricostruire il ragionamento decisorio e di controllarne coerenza e logicità, non raggiungendo il minimo costituzionale richiesto dall'art. 111 Cost.
  • Il giudice di merito deve dare conto in modo specifico delle ragioni poste a fondamento del rigetto o dell'accoglimento, soprattutto quando la decisione dipende da questioni processuali come il contraddittorio preventivo; non è sufficiente un'affermazione assertiva o apodittica.
  • Quando viene accolto un motivo di ricorso per vizio di motivazione che travolge la sentenza impugnata, gli ulteriori motivi restano assorbiti e il giudizio va rinviato al giudice di merito per un nuovo esame.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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