Cassazione Penale, Sentenza n. 39602/2024 del 28/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che, in sede esecutiva, ha rigettato la richiesta di revoca dell'ingiunzione a demolire emessa in esecuzione della sentenza penale irrevocabile del 18/11/1997 che aveva condannato Orazio Romano e Carmela Esposito e ordinato la demolizione di un manufatto (un unico edificio sviluppato su più piani). Le ricorrenti sostenevano di essere legittimate a chiedere la sanatoria (art. 39 legge n. 724/1994 e art. 31 legge n. 47/1985), avendo chiesto e ottenuto permessi in sanatoria per singole porzioni dell'immobile, e lamentavano vizio di motivazione e violazione del diritto all'abitazione (art. 2 Cost. e art. 8 CEDU), nonché violazione del principio di proporzionalità. Hanno inoltre dedotto che i permessi in sanatoria fossero stati regolarmente rilasciati e che risultassero certificati di residenza a loro favore.
La decisione
I ricorsi sono stati dichiarati inammissibili. La Corte ha ritenuto che le ricorrenti non avessero un interesse giuridicamente qualificato a chiedere la sanatoria: non erano proprietarie né titolari di un rapporto qualificato col bene al momento della presentazione delle istanze (i genitori erano ancora in vita) e non sono state fornite prove di un titolo reale o obbligatorio. Le domande presentate separatamente per porzioni dell'immobile sono state considerate tentativo di elusione del limite volumetrico di 750 mc e, complessivamente, irrilevanti ai fini della sanabilità dell'opera. La Corte ha inoltre confermato che l'ordine di demolizione ha natura ripristinatoria/amministrativa e si tramette agli eredi o aventi causa; non è una pena ai sensi dell'art. 7 CEDU e non viene meno per il decorso del tempo o per il trasferimento della proprietà. Conseguentemente, è stato respinto il motivo fondato sul diritto all'abitazione. Le ricorrenti sono state condannate alle spese e al versamento di €3.000,00 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Regola la legittimazione a chiedere il permesso/sanatoria; la Corte ha interpretato la norma nel senso che può agire chi ha un interesse giuridicamente qualificato (proprietario o soggetto con titolo qualificato), non chi ha solo un interesse di fatto.
Attribuisce la legittimazione a presentare domanda di sanatoria al proprietario e a chi abbia titolo per chiedere il permesso; la Corte lo ha richiamato per affermare che la legittimazione non può derivare da mere situazioni di fatto.
Stabilisce chi può chiedere il permesso di costruire (anche soggetti diversi dal proprietario purché con titolo qualificato); la Corte sottolinea l'onere del Comune di verificare la legittimazione del richiedente.
art. 31, comma 9, D.P.R. n. 380/2001
Fonte normativa per l'ordine di demolizione connesso alla sentenza penale; la Corte conferma la natura ripristinatoria dell'ordine demolitorio adottato in sede penale.
art. 1021 c.c. (diritto d'uso) e art. 1022 c.c. (diritto di abitazione)
Richiamati per escludere che i ricorrenti possedessero diritti d'uso o di abitazione opponibili (tali diritti richiedono forma scritta per la loro attribuzione e non erano dedotti provati).
Richiesto ad substantiam per la validità di alcuni diritti reali o personali (scrittura), la Corte osserva che tali requisiti non sono stati dimostrati.
Richiamato per chiarire che l'estinzione per decorso del tempo prevista per pene principali non opera sull'ordine demolitorio, che ha natura amministrativa e ripristinatoria.
Norma processuale applicata per liquidare le spese e irrogare la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende per inammissibilità imputata a colpa delle ricorrenti.
art. 7 CEDU (Convenzione EDU)
Richiamato nella discussione sulla natura dell'ordine demolitorio: la Corte, coadiuvandosi con prassi europea, ritiene che l'ordine demolitorio sia misura ripristinatoria e non una 'pena' ai sensi dell'art. 7.
art. 2 Cost. e art. 8 CEDU
Invocate dalle ricorrenti per la protezione del diritto all'abitazione; la Corte ha ritenuto che non impediscano l'esecuzione dell'ordine demolitorio quando l'immobile è abusivo e non esistono atti amministrativi incompatibili.
Massime di principio
- Solo il proprietario o soggetti con una relazione giuridicamente qualificata col bene (diritti reali o obbligatori idonei) possono legittimamente richiedere il permesso in sanatoria; un mero interesse di fatto non basta.
- Quando più unità fanno parte di un unico edificio, occorre valutare l'intero complesso ai fini dei limiti volumetrici per evitare elusioni (non è possibile frammentare istanze per aggirare il limite dei 750 mc).
- L'ordine di demolizione disposto dal giudice penale ha natura ripristinatoria/amministrativa, si trasmette agli eredi o aventi causa e non si estingue per morte del reo o per il decorso del tempo previsto per le pene principali.
- La circostanza che un immobile si trovi in area urbanizzata o che la demolizione produca impatto locale non prevale automaticamente sul rispetto delle norme urbanistiche: il diritto all'abitazione non impedisce la rimozione di opere abusive salvo provvedimenti amministrativi incompatibili.
- Il Comune ha l'onere di verificare la legittimazione del richiedente prima di rilasciare permessi in sanatoria; la documentazione probatoria (titoli, contratti preliminari, atti scritti) deve essere prodotta e valutata.
- La presentazione di permessi in sanatoria per singole porzioni senza titolo può essere considerata tentativo di elusione e portare al rigetto delle domande e al mantenimento dell'ordine demolitorio.
- In sede di Cassazione, l'inammissibilità del ricorso può comportare condanne per spese e sanzioni a carico del ricorrente ex art. 616 c.p.p., specie se l'inammissibilità è per colpa.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 28 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 39477/2024 del 28/10/2024
- Sentenza penale · 28 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 39479/2024 del 28/10/2024
- Sentenza penale · 28 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 39481/2024 del 28/10/2024
- Sentenza penale · 28 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 39483/2024 del 28/10/2024
- Sentenza penale · 28 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 39484/2024 del 28/10/2024
- Sentenza penale · 28 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 39486/2024 del 28/10/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →