Cassazione Penale, Sentenza n. 39484/2024 del 28/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di condanna emessa dal Tribunale e confermata dalla Corte d'appello di Palermo: condanna a 2 anni e 6 mesi per reati tributari (art. 4 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 - dichiarazione infedele, capo A; art. 5 d.lgs. 74/2000 - omessa presentazione della dichiarazione, capo B). I difensori hanno dedotto: difetto di giurisdizione per presunta immunità diplomatica; estinzione per prescrizione del reato (capo A); vizio di motivazione e violazione del divieto di "bis in idem" (sostenendo una precedente assoluzione del 27/11/2018) e omessa motivazione circa le circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha respinto l'eccezione di immunità diplomatica (nota del MAECI ha escluso immunità e, inoltre, eventuale immunità non avrebbe coperto atti estranei a funzioni diplomatiche). Sul punto della prescrizione, la Corte ha ritenuto infondato il motivo perché non è stato computato il periodo di sospensione della prescrizione; inoltre ha sottolineato che un ricorso inammissibile impedisce di dichiarare cause di non punibilità sorte dopo la sentenza di appello. Il vizio di motivazione sul capo B è stato ritenuto generico e privo di specifiche allegazioni; l'eccezione di "bis in idem" è stata rigettata per mancanza di allegazioni e perché la questione non era stata sollevata in appello; la richiesta sulle attenuanti generiche è inammissibile perché non proposta in appello né specificamente dedotta. Il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 4
Il reato di dichiarazione infedele è stato ritenuto sussistente per il fatto commesso il 25/09/2013; la prescrizione si calcola secondo le norme penali e secondo i termini previsti dal d.lgs. 74/2000
d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 5
L'omessa presentazione della dichiarazione (capo B) è stata ritenuta provata in base agli atti della verifica fiscale; la Corte ha ritenuto la censura generica quando non confrontata specificamente con la motivazione di merito
Le norme sulla prescrizione (artt. 157-161) e sulla sospensione del corso della prescrizione (art. 159) sono state applicate per calcolare il termine di estinzione del reato; la sospensione ha prorogato il termine oltre la data indicata dal ricorrente
Rilevato al fine del computo della prescrizione del reato tributario, secondo la specifica disciplina della materia fiscale
Richiamata in relazione alla legittimazione del difensore: è stato osservato che uno degli avvocati non era legittimato ai sensi dell'art. 613 c.p.p.
Citato in relazione ai vizi di motivazione e alla necessità di specificità probatoria; la Corte ha ritenuto il richiamo generico e quindi inammissibile
Richiamato circa la dichiarazione di non punibilità; la Corte ha precisato che l'inammissibilità del ricorso impedisce di rilevare cause di non punibilità sorte dopo la sentenza di appello (impossibilità di applicare art. 129 c.p.p. nella cassazione inammissibile)
Richiamato in relazione all'improcedibilità ex "bis in idem": la parte che eccepisce l'improcedibilità deve allegare e produrre la pronuncia precedente per permettere la verifica
Applicato per la condanna alle spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso
Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche (1961) e sulle relazioni consolari (1963)
Richiamate per escludere l'esistenza di immunità diplomatica a favore del ricorrente sulla base della nota del Ministero degli Affari Esteri
Sentenza della Corte costituzionale
Richiamata in tema di determinazione della somma da versare alla Cassa delle Ammende e della valutazione della colpa nella presentazione dell'impugnazione
Massime di principio
- La pretesa immunità diplomatica va provata con atti ufficiali: la semplice emissione di un passaporto diplomatico non è sufficiente, specie se rilasciato dopo l'avvio dell'azione penale; l'eventuale immunità copre solo gli atti svolti nell'esercizio delle funzioni diplomatiche
- Nel calcolo della prescrizione dei reati tributari vanno computati i periodi di sospensione; ricorsi che non considerano tali sospensioni rischiano di essere dichiarati infondati
- Un ricorso per cassazione inammissibile impedisce di ottenere nel merito dichiarazioni di non punibilità sorte dopo la sentenza di appello (preclusione della declaratoria di prescrizione maturata dopo la pronuncia di appello)
- Le censure di vizio di motivazione devono essere specifiche: richiami generici alla contraddittorietà o alla violazione dell'art. 192 c.p.p. senza confronto puntuale con le ragioni di merito sono inammissibili
- Il presupposto del "bis in idem" deve essere documentato; l'eccezione deve essere allegata e documentata già in sede di gravame, altrimenti in cassazione è inammissibile salvo che la questione sia di immediata evidenza e non richieda accertamenti di fatto
- L'omessa richiesta delle circostanze attenuanti in appello limita la possibilità di dedurla in cassazione: il giudice di appello non è tenuto ad applicare d'ufficio attenuanti generiche non richieste e non specificamente dedotte
- La mancata legittimazione del difensore (o vizi formali dell'impugnazione) può determinare l'inammissibilità del ricorso; la parte deve curare la correttezza formale e l'onere probatorio in difesa
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