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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39483/2024 del 28/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato in tre motivi: 1) violazione dell'art. 2 d.lgs. 74/2000 e vizio di motivazione con riferimento al capo a) per avere contabilizzato come "fatture da ricevere" importi non materialmente registrati nell'anno 2013, sostenendo che la condotta integri al più l'art. 4 (dichiarazione infedele) non punibile per mancato superamento della soglia di punibilità; 2) vizio di motivazione per la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, sostenendo che il pagamento del debito tributario avrebbe dovuto incidere favorevolmente; 3) violazione degli artt. 531 cod. proc. pen., 27 Cost. e art. 6 CEDU e vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità, denunciando carenza di riscontri e travisamento probatorio (sostegno che le fatture fossero relative a lavori effettivamente eseguiti e pagati). Sono stati depositati motivi nuovi e documentazione in memoria.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile: i primi due motivi sono stati ritenuti manifestamente infondati (il primo per errata qualificazione dell'elemento materiale e per il principio per cui l'art. 2 si perfeziona con l'inserimento nella dichiarazione anche se la registrazione materiale è avvenuta in momento diverso; il secondo perché il diniego delle attenuanti generiche è adeguatamente motivato con riferimenti alla pluralità dei reati e alle modalità di commissione, e il pagamento contestuale non era direttamente imputabile all'imputato); il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché si sostanzia in una mera richiesta di riesame del fatto e delle prove, vietato in sede di legittimità. Conseguentemente è stata confermata la responsabilità e la sentenza di merito (condanna a 2 anni e 3 mesi di reclusione e pene accessorie) ed è stata disposta la condanna del ricorrente alle spese e a sanzione pecuniaria ai sensi degli articoli citati.

Norme richiamate

  • d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    La Corte ha confermato che il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti si perfeziona con l'inserimento in dichiarazione di elementi fittizi; è sufficiente anche la semplice conservazione ai fini di prova o la registrazione anteriore/non coincidente temporalmente rispetto alla dichiarazione

  • d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    Articolo residuale: si applica solo fuori dai casi previsti dagli artt. 2 e 3; non è compatibile con la fattispecie di cui all'art. 2 quando la condotta materiale coincida con l'uso di fatture materialmente false

  • d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    Richiamati dalla difesa in tema di valutazione degli effetti del pagamento del debito tributario ai fini dell'esclusione o attenuazione della responsabilità; la Corte territoriale ha ritenuto irrilevante il pagamento non direttamente riconducibile all'imputato

  • cod. pen.

    Richiamato in relazione agli elementi da valutare per l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche: la loro concessione richiede elementi positivi e il giudice può motivare il diniego richiamando gli elementi ritenuti decisivi

  • cod. proc. pen.

    Applicata per dichiarare l'inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza o genericità dei motivi; la declaratoria di inammissibilità si estende anche ai motivi nuovi

  • cod. proc. pen.

    art. 606, comma 1, lett. e) e modifiche (L. n. 46/2006)

    Ribadito il divieto per la Cassazione di riformare la valutazione del merito dei fatti (travisamento del fatto) quando si prospettano meri rimaneggiamenti della prova

  • cod. proc. pen.

    Richiamato come principio per estendere l'inammissibilità ai motivi nuovi depositati in memoria

  • cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alla condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria per il ricorrente, non essendovi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità

  • Costituzione

    Richiamato dalla parte ricorrente in correlazione alla proporzione della pena; non è stato ritenuto violato nel giudizio di legittimità

  • Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU)

    Invocato dal ricorrente per violazione del diritto a un giusto processo; la Corte non ha ravvisato profili tali da giustificare riesame in sede di legittimità

Massime di principio

  • La fattispecie di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture inesistenti (art. 2 d.lgs. 74/2000) si perfeziona con l'inserimento in dichiarazione di elementi fittizi: non è necessaria la contemporaneità tra registrazione contabile materiale e presentazione della dichiarazione, essendo rilevante anche la conservazione o la registrazione antecedente/non coincidente
  • L'art. 4 d.lgs. 74/2000 è residuale: quando ricorrono fatture o documenti materialmente falsi e l'elemento materiale è lo stesso, non è possibile qualificare la condotta come mera dichiarazione infedele (art. 4)
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è un giudizio di fatto che richiede motivazione ma non impone al giudice di esaurire ogni elemento favorevole; la concessione richiede elementi di segno positivo e il giudice può motivare il diniego richiamando gli elementi decisivi
  • In Cassazione è precluso il riesame del merito probatorio: i motivi che chiedono una riconsiderazione delle risultanze istruttorie o un diverso apprezzamento degli elementi di fatto sono inammissibili (divieto di "travisamento del fatto" ai sensi dell'art. 606 c.1 lett. e))
  • Motivi nuovi depositati in memoria possono essere dichiarati inammissibili insieme al ricorso principale quando l'impugnazione risulti manifestamente infondata o generica; è importante che i nuovi motivi non introducano una mera rimodulazione del fatto

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