Cassazione Penale, Sentenza n. 39483/2024 del 28/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in tre motivi: 1) violazione dell'art. 2 d.lgs. 74/2000 e vizio di motivazione con riferimento al capo a) per avere contabilizzato come "fatture da ricevere" importi non materialmente registrati nell'anno 2013, sostenendo che la condotta integri al più l'art. 4 (dichiarazione infedele) non punibile per mancato superamento della soglia di punibilità; 2) vizio di motivazione per la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, sostenendo che il pagamento del debito tributario avrebbe dovuto incidere favorevolmente; 3) violazione degli artt. 531 cod. proc. pen., 27 Cost. e art. 6 CEDU e vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità, denunciando carenza di riscontri e travisamento probatorio (sostegno che le fatture fossero relative a lavori effettivamente eseguiti e pagati). Sono stati depositati motivi nuovi e documentazione in memoria.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile: i primi due motivi sono stati ritenuti manifestamente infondati (il primo per errata qualificazione dell'elemento materiale e per il principio per cui l'art. 2 si perfeziona con l'inserimento nella dichiarazione anche se la registrazione materiale è avvenuta in momento diverso; il secondo perché il diniego delle attenuanti generiche è adeguatamente motivato con riferimenti alla pluralità dei reati e alle modalità di commissione, e il pagamento contestuale non era direttamente imputabile all'imputato); il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché si sostanzia in una mera richiesta di riesame del fatto e delle prove, vietato in sede di legittimità. Conseguentemente è stata confermata la responsabilità e la sentenza di merito (condanna a 2 anni e 3 mesi di reclusione e pene accessorie) ed è stata disposta la condanna del ricorrente alle spese e a sanzione pecuniaria ai sensi degli articoli citati.
Norme richiamate
d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
La Corte ha confermato che il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti si perfeziona con l'inserimento in dichiarazione di elementi fittizi; è sufficiente anche la semplice conservazione ai fini di prova o la registrazione anteriore/non coincidente temporalmente rispetto alla dichiarazione
d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
Articolo residuale: si applica solo fuori dai casi previsti dagli artt. 2 e 3; non è compatibile con la fattispecie di cui all'art. 2 quando la condotta materiale coincida con l'uso di fatture materialmente false
d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
Richiamati dalla difesa in tema di valutazione degli effetti del pagamento del debito tributario ai fini dell'esclusione o attenuazione della responsabilità; la Corte territoriale ha ritenuto irrilevante il pagamento non direttamente riconducibile all'imputato
cod. pen.
Richiamato in relazione agli elementi da valutare per l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche: la loro concessione richiede elementi positivi e il giudice può motivare il diniego richiamando gli elementi ritenuti decisivi
cod. proc. pen.
Applicata per dichiarare l'inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza o genericità dei motivi; la declaratoria di inammissibilità si estende anche ai motivi nuovi
cod. proc. pen.
art. 606, comma 1, lett. e) e modifiche (L. n. 46/2006)
Ribadito il divieto per la Cassazione di riformare la valutazione del merito dei fatti (travisamento del fatto) quando si prospettano meri rimaneggiamenti della prova
cod. proc. pen.
Richiamato come principio per estendere l'inammissibilità ai motivi nuovi depositati in memoria
cod. proc. pen.
Richiamato in relazione alla condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria per il ricorrente, non essendovi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
Costituzione
Richiamato dalla parte ricorrente in correlazione alla proporzione della pena; non è stato ritenuto violato nel giudizio di legittimità
Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU)
Invocato dal ricorrente per violazione del diritto a un giusto processo; la Corte non ha ravvisato profili tali da giustificare riesame in sede di legittimità
Massime di principio
- La fattispecie di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture inesistenti (art. 2 d.lgs. 74/2000) si perfeziona con l'inserimento in dichiarazione di elementi fittizi: non è necessaria la contemporaneità tra registrazione contabile materiale e presentazione della dichiarazione, essendo rilevante anche la conservazione o la registrazione antecedente/non coincidente
- L'art. 4 d.lgs. 74/2000 è residuale: quando ricorrono fatture o documenti materialmente falsi e l'elemento materiale è lo stesso, non è possibile qualificare la condotta come mera dichiarazione infedele (art. 4)
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è un giudizio di fatto che richiede motivazione ma non impone al giudice di esaurire ogni elemento favorevole; la concessione richiede elementi di segno positivo e il giudice può motivare il diniego richiamando gli elementi decisivi
- In Cassazione è precluso il riesame del merito probatorio: i motivi che chiedono una riconsiderazione delle risultanze istruttorie o un diverso apprezzamento degli elementi di fatto sono inammissibili (divieto di "travisamento del fatto" ai sensi dell'art. 606 c.1 lett. e))
- Motivi nuovi depositati in memoria possono essere dichiarati inammissibili insieme al ricorso principale quando l'impugnazione risulti manifestamente infondata o generica; è importante che i nuovi motivi non introducano una mera rimodulazione del fatto
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 28 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 39477/2024 del 28/10/2024
- Sentenza penale · 28 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 39479/2024 del 28/10/2024
- Sentenza penale · 28 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 39481/2024 del 28/10/2024
- Sentenza penale · 28 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 39484/2024 del 28/10/2024
- Sentenza penale · 28 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 39486/2024 del 28/10/2024
- Sentenza penale · 28 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 39489/2024 del 28/10/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →