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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39481/2024 del 28/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione articolando quattro motivi: 1) nullità per omessa notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare e per mancata allegazione della richiesta di rinvio a giudizio (violazione artt. 419, commi 1 e 7 e 179 c.p.p.); 2) violazione dell'art. 196, comma 2 c.p.p. per aver disposto (o utilizzato) accertamenti peritali sull'attendibilità della persona offesa invece che solo sulla idoneità fisica/mentale, con critica al metodo S.V.A. adottato dal perito; 3) uso in motivazione di un documento (relazione UONPIA) non acquisito nel fascicolo del dibattimento, impiegato sia per la valutazione della attendibilità sia per la liquidazione del danno; 4) violazione degli artt. 499, commi 2 e 3 c.p.p. per domande "nocive" o suggestive poste alla persona offesa durante l'audizione protetta e l'esame in dibattimento, che avrebbero reso le dichiarazioni non genuine e quindi inaffidabili.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso in toto. In motivazione: sul primo motivo ha dichiarato inammissibile la censura per mancata allegazione degli atti relativi all'udienza preliminare e, nel merito, ha ritenuto infondata la tesi che la mancata allegazione della richiesta di rinvio a giudizio equivalga a nullità assoluta; tale omissione è qualificata come nullità a regime intermedio (art. 180 c.p.p.) che può essere fatta valere solo fino alla deliberazione della sentenza di primo grado e dunque è stata eccepita tardivamente. I restanti motivi sono stati ritenuti manifestamente infondati o inammissibili: la valutazione dell'attendibilità della persona offesa è questione di merito sottoposta al vaglio del giudice e, qui, i giudici di merito hanno dato adeguata motivazione ritenendo la persona offesa attendibile e con riscontri oggettivi; non risulta che sia stata disposta perizia illegittima ai fini della credibilità e la relazione UONPIA non è stata dimostrata essere esclusa dal fascicolo; quanto alle domande suggestive, tali censure non comportano automaticamente inutilizzabilità della prova e l'imputato non ha dimostrato che le domande abbiano compromesso globalmente l'affidabilità della prova. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali (art. 616 c.p.p.) e alla rifusione delle spese del grado a favore delle parti civili (art. 541 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 419 c.p.p.

    La Corte distingue tra l'omessa notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza (che può costituire nullità assoluta se l'avviso è del tutto mancante) e la mancata allegazione della richiesta di rinvio a giudizio all'avviso: quest'ultima integra una nullità a regime intermedio (art. 178 lett. c) e art. 180 c.p.p.), rilevabile fino alla deliberazione della sentenza di primo grado e non più in sede di impugnazione tardiva.

  • art. 179 c.p.p.

    Richiamato in relazione alla disciplina delle nullità assolute; la Corte precisa che non tutte le violazioni legate all'avviso di udienza rientrano in tale regime.

  • art. 196 c.p.p.

    La norma limita gli accertamenti peritali all'idoneità fisica e mentale del teste; la Corte osserva che la valutazione dell'attendibilità resta competenza del giudice e che l'eventuale perizia non può sostituire il giudizio di merito sulla credibilità.

  • art. 191 c.p.p.

    Richiamato in relazione alle censure sull'acquisizione di documenti e sulla loro utilizzazione; la Corte evidenzia l'onere di allegazione e prova da parte di chi censura l'uso di documenti non acquisiti.

  • art. 526 c.p.p.

    Riferimento procedurale collegato ai mezzi di impugnazione e alle valutazioni sugli atti non compresi nel fascicolo di dibattimento.

  • art. 499 c.p.p.

    La norma vieta domande suggestive in dibattimento; la Corte ricorda che tale divieto non si applica alle indagini preliminari e che la violazione, sebbene censurabile, non determina automaticamente nullità o inutilizzabilità della deposizione se non dimostrato un effetto distorsivo sull'intera prova.

  • art. 178 c.p.p.

    Utilizzato per qualificare le nullità di ordine generale non assolute (nullità a "regime intermedio") e per indicare il regime di rilevabilità.

  • art. 180 c.p.p.

    Stabilisce il regime di rilevabilità delle nullità non assolute; la Corte ricorda che tali nullità non possono essere dedotte dopo la deliberazione della sentenza di primo grado.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che regola le spese processuali in caso di rigetto del ricorso; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione.

  • art. 541 c.p.p.

    Norma che dispone la rifusione delle spese del grado a favore delle parti civili, qui applicata con liquidazione secondo i parametri previsti.

Massime di principio

  • Quando si deduce la nullità di un atto che non è nel fascicolo di grado (es. atti relativi all'udienza preliminare), il ricorrente deve indicare e allegare gli atti contestati; altrimenti la censura può essere dichiarata inammissibile.
  • Occorre distinguere tra nullità assolute e nullità a regime intermedio: l'omessa notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza può essere nullità assoluta se l'avviso è del tutto mancante, mentre la mancata allegazione della richiesta di rinvio a giudizio è spesso qualificata come nullità intermedia rilevabile solo fino alla sentenza di primo grado.
  • La valutazione dell'attendibilità della persona offesa è un giudizio di merito riservato al giudice del merito; la Corte di legittimità interviene solo se la motivazione è manifestamente illogica o assente o se si è ecceduto nel diritto.
  • Gli accertamenti peritali in tema di attendibilità non possono sostituire il giudizio del giudice: l'art. 196 c.p.p. limita la perizia all'idoneità fisica/mentale del teste; critiche al metodo del perito richiedono contestazione specifica e dimostrazione dell'inefficacia del procedimento peritale.
  • L'uso in motivazione di documenti 'non acquisiti' al fascicolo deve essere provato dall'impugnante; se il documento è stato richiamato in dibattimento da un teste, la sua utilizzazione può essere legittima come riscontro.
  • Le domande suggestive non rendono automaticamente inutile la testimonianza: bisogna dimostrare che le domande hanno compromesso globalmente l'affidabilità della prova; inoltre il divieto non si applica alle indagini preliminari e il giudice può porre domande ritenute utili salvo che incidano sulla sincerità della risposta.
  • In cassazione, i motivi che sollevano questioni di fatto (credibilità, apprezzamento delle prove) sono difficilmente accolti salvo mancanza o illogicità della motivazione del giudice di merito.

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