Cassazione Penale, Sentenza n. 39486/2024 del 28/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza che lo aveva condannato per omessa presentazione della dichiarazione IVA per l'anno 2017 (art. 5 D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74), contestando la ritenuta qualifica di amministratore di fatto. I punti principali del ricorso erano: 1) la nomina di Alin Stefanescu quale amministratore di diritto era stata deliberata il 30/11/2015 e formalizzata in CCIAA il 16/03/2017, per cui Butticè avrebbe cessato la funzione; 2) la rilevanza della procura speciale rilasciata ad un terzo e non revocata alla cancellazione della società; 3) l'irrilevanza ai fini della qualifica di amministratore di fatto di atti compiuti nel 2017 (prelievo della documentazione contabile) rispetto al fatto contestato commesso il 29/07/2018. La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso in quanto la motivazione dei giudici di merito è risultata carente e non congrua nel dimostrare che Butticè avesse effettivamente mantenuto i poteri di gestione alla data di consumazione del reato: mancano adeguate indicazioni sugli atti concretamente posti in essere che costituiscano esercizio dei poteri amministrativi secondo l'art. 2639 c.c., nonché chiarimenti sul ruolo e sulle attività del procuratore e sulla gestione dei conti correnti nel periodo 2015-2018.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, annullando la sentenza impugnata e rinviando ad altra Sezione della Corte d'appello di Brescia per un nuovo giudizio limitatamente alla verifica della sussistenza della qualifica di amministratore di fatto alla data di consumazione del reato. La pronuncia censura la carenza motivazionale dei giudici di merito sulla persistenza della gestione sociale da parte del ricorrente e sulla prova degli atti gestori rilevanti nel periodo considerato.
Norme richiamate
D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 5
reato di omessa presentazione della dichiarazione ai fini IVA
Il reato è un omissivo proprio; soggetto attivo è chi, alla data di scadenza dell'obbligo dichiarativo, era titolare dell'effettiva gestione sociale; la responsabilità grava sull'amministratore di fatto come autore principale quando sia titolare effettivo della gestione
Codice Civile, art. 2383, comma 4
iscrizione nel Registro delle imprese ha efficacia dichiarativa e non costitutiva
La rappresentanza e i poteri derivano dall'atto di nomina e non dall'iscrizione; l'iscrizione è meramente dichiarativa, per cui la prova del rapporto di amministrazione deve essere valutata sulla base degli atti e della gestione effettiva
definizione e criteri per individuare l'amministratore di fatto
Per qualificare una persona amministratore di fatto occorrono elementi concreti e specifici che dimostrino l'esercizio continuativo di poteri gestori e direttivi, con inserimento organico nelle fasi organizzative, produttive o commerciali della società
Principio giurisprudenziale sul termine di consumazione (90 giorni)
il reato si consuma nel termine di novanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione annuale
Il soggetto obbligato deve essere individuato in chi, alla data di consumazione (90 giorni dopo la scadenza), era titolare dell'effettiva gestione sociale; la prova deve riguardare la situazione gestionale a quella data
Massime di principio
- La qualifica di amministratore di fatto richiede prova precisa e motivata di atti di gestione indicativi dell'esercizio effettivo di poteri amministrativi (art. 2639 c.c.); mere indizî generici non sono sufficienti
- La nomina formale e la sua iscrizione nel Registro delle imprese hanno effetti distinti: la nomina produce gli effetti di rappresentanza, mentre l'iscrizione è dichiarativa; tuttavia la prova della gestione concreta alla data di consumazione del reato è determinante
- In reati tributari omissivi la responsabilità va imputata a chi era titolare dell'effettiva gestione sociale alla data di consumazione (termine che si determina in base alla scadenza della dichiarazione e al periodo di 90 giorni), perciò occorre documentare la continuità gestionale fino a quella precisa data
- La presenza di una procura speciale non è di per sé idonea a dimostrare che il delegante conservi il potere di gestione: è necessario provare in che termini il procuratore abbia agito in nome e per conto della società, rendicontato e fino a quando
- Per evitare annullamenti per carenza di motivazione, i giudici di merito devono indicare con precisione gli atti e le condotte che secondo loro dimostrano l'esercizio di funzioni direttive e la titolarità effettiva della gestione alla data rilevante
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