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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33057/2022 del 09/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (proprietari)

La controversia

La controversia riguarda un terreno di proprietà di più soggetti, di mq. 5337, concesso al Comune per essere destinato a parcheggio pubblico. I proprietari hanno chiesto di accertare l'avvenuta risoluzione del rapporto, dichiarare l'occupazione illecita del bene, ottenere il rilascio dell'area e il risarcimento dei danni parametrato ai canoni di utilizzazione o liquidato equitativamente. Il Comune ha resistito sostenendo, da un lato, la nullità del giudizio per mancata partecipazione di una comproprietaria; dall'altro, che il rapporto fosse una locazione ad uso non abitativo disciplinata dalla l. n. 392/1978, con durata minima legale di sei anni e, in tesi, rinnovazione del contratto sino al 2015 in assenza di disdetta. In appello il Comune ha contestato la qualificazione del rapporto e la quantificazione del danno, chiedendo in subordine la limitazione della condanna. I controricorrenti hanno a loro volta proposto ricorso incidentale invocando un giudicato esterno derivante da un decreto ingiuntivo non opposto, che avrebbe già accertato la cessazione del rapporto e la debenza dell'indennità di occupazione per gli anni successivi.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibile il ricorso principale del Comune: il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché il giudice d'appello poteva riqualificare il rapporto, nei limiti del petitum e della causa petendi, come locazione non abitativa transitoria; il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non si confrontava adeguatamente con la motivazione impugnata e introduceva argomenti inconciliabili con le pattuizioni contrattuali, tra cui la previsione di rinnovo solo per iscritto; il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché prospettava una censura nuova non dedotta in appello. Il ricorso incidentale è stato dichiarato inefficace in quanto tardivo, essendo stato proposto oltre il termine per impugnare. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate; è stato inoltre dato atto dell'obbligo del Comune di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per dedurre un preteso ultra petita nella riqualificazione del rapporto; la Corte esclude la violazione perché il giudice può qualificare giuridicamente il rapporto nei limiti della domanda.

  • art. 345 c.p.c.

    Invocato dal ricorrente per censurare l'asserita introduzione di una diversa prospettazione; la Corte ritiene la doglianza infondata/inammissibile in quanto la riqualificazione non introduce nuovi fatti.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Usato come parametro dei motivi per violazione di legge; la Corte rileva l'inammissibilità delle censure quando non correttamente articolate o nuove rispetto all'appello.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    Richiamato per la dedotta nullità della sentenza; la Corte non ravvisa nullità processuali nella riqualificazione del rapporto.

  • art. 360-bis, n. 1 c.p.c.

    Applicato per dichiarare inammissibile il primo motivo del ricorso principale, perché conforme a un orientamento giurisprudenziale consolidato.

  • art. 27, commi 4 e 5, l. n. 392/1978

    Norme richiamate per la disciplina della locazione non abitativa e della locazione transitoria; la Corte ritiene possibile ricondurre il rapporto al comma 5 sulla base della regolamentazione contrattuale.

  • art. 42 l. n. 392/1978

    Richiamato dal Comune in relazione alla disciplina delle locazioni non abitative; la Corte non accoglie la tesi del rinnovo ordinario prospettata dal ricorrente.

  • art. 1362, comma 2, c.c.

    Invocato per valorizzare il comportamento successivo delle parti; la Corte osserva che la previsione contrattuale di rinnovo solo in forma scritta esclude rilievo al comportamento successivo.

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato sia nel ricorso principale sia in quello incidentale in tema di giudicato esterno; la Corte non esamina nel merito la pretesa di giudicato perché il ricorso principale è inammissibile e l'incidentale inefficace.

  • art. 80 l. n. 392/1978

    Richiamato dal Comune per sostenere la non corrispondenza tra uso dichiarato ed effettivo; la censura è ritenuta nuova e quindi inammissibile.

  • art. 334, comma 2, c.p.c.

    Applicato per dichiarare inefficace il ricorso incidentale tardivo, proposto oltre il termine per impugnare.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per la trattazione in adunanza camerale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Applicato per dare atto dell'obbligo del ricorrente principale di versare l'ulteriore contributo unificato, in quanto il ricorso principale è stato dichiarato inammissibile.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato come base del contributo unificato aggiuntivo conseguente all'esito dell'impugnazione.

  • art. 16 r.d. n. 2440/1923

    Richiamato per sottolineare l'onere della forma scritta nei confronti dell'ente locale, elemento valorizzato per escludere il rilievo del comportamento concludente.

Massime di principio

  • Il giudice d'appello, investito della questione di qualificazione giuridica del rapporto, può attribuire agli atti e ai fatti una diversa qualificazione rispetto a quella del primo giudice o delle parti, purché restino invariati petitum e causa petendi e non siano introdotti nuovi fatti nel tema del decidere.
  • La locazione non abitativa transitoria può essere riconosciuta quando dalla regolamentazione negoziale emerga chiaramente la destinazione temporanea e precaria dell'uso dell'immobile; la transitorietà va desunta dalla disciplina contrattuale complessiva, non solo dal nomen iuris usato dalle parti.
  • Quando il contratto preveda espressamente che il rinnovo possa avvenire solo in forma scritta, il comportamento successivo delle parti non è idoneo, da solo, a modificare la qualificazione del rapporto o a far decorrere un rinnovo tacito incompatibile con la pattuizione.
  • In cassazione non sono proponibili censure nuove rispetto a quelle formulate nei gradi di merito; un motivo che introduca un diverso fondamento giuridico della domanda o dell'eccezione è inammissibile.
  • Il ricorso incidentale tardivo, se il ricorso principale è dichiarato inammissibile, diviene inefficace ex art. 334, comma 2, c.p.c. e non può essere deciso nel merito.
  • La violazione del giudicato esterno può essere fatta valere solo entro i limiti dell'ammissibilità delle impugnazioni; se le impugnazioni sono inammissibili o inefficaci, la Corte non perviene all'esame del preteso giudicato.

Come è indicizzato

MaterieLocazione commercialeImpugnazioniSpese di lite
RamiLocazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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