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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01856/2026 del 27/01/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

I ricorrenti, quali fideiussori e soci della società mutuataria, avevano chiesto accertarsi la nullità parziale del contratto di mutuo stipulato dalla società con la banca, limitatamente alle clausole su interessi ultralegali, commissioni, spese e oneri, deducendo che tali pattuizioni non fossero mai state concordate o fossero comunque nulle e successivamente modificate in senso sfavorevole alla mutuataria. Avevano inoltre domandato la condanna della banca alla restituzione di quanto indebitamente percepito, alla rideterminazione del saldo del rapporto, alla cancellazione delle segnalazioni asseritamente illegittime presso la Centrale Rischi e al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, anche per la segnalazione reputata abusiva. La Corte territoriale aveva rigettato l’appello, rilevando, sulla base della CTU, che il tasso degli interessi moratori non superava la soglia antiusura prevista dalla legge n. 108 del 1996 e che la commissione di estinzione anticipata non era rilevante ai fini del costo del credito. Con il ricorso per cassazione i ricorrenti hanno denunciato la violazione della legge antiusura, dell’art. 1815, comma 2, c.c. e dell’art. 644 c.p., sostenendo che la Corte di appello avesse erroneamente applicato una maggiorazione del 2,1% al tasso soglia e che, comunque, la commissione di estinzione anticipata dovesse essere computata nel costo dell’operazione, con superamento della soglia usuraria.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che la censura non si confrontava con una ratio decisiva della sentenza impugnata, perché non contestava l’accertamento della Corte di appello secondo cui la commissione di estinzione anticipata non costituiva costo per l’erogazione del credito e non era quindi rilevante ai fini della verifica dell’usura. Quanto al profilo relativo alla maggiorazione del 2,1% sul tasso soglia, la Corte ha ritenuto che la decisione impugnata fosse conforme al consolidato orientamento di legittimità, richiamando le Sezioni Unite n. 19597/2020 e successive conformi, secondo cui la disciplina antiusura si applica anche agli interessi moratori e il tasso soglia va determinato con i criteri indicati dalla giurisprudenza. In conseguenza, il motivo è stato giudicato inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, c.p.c.; il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e agli ulteriori oneri di legge.

Norme richiamate

  • l. 7 marzo 1996, n. 108

    La disciplina antiusura si applica anche agli interessi moratori; ai fini del tasso soglia rileva il criterio elaborato dalla giurisprudenza di legittimità, non l’assunto dei ricorrenti circa l’irrilevanza degli interessi di mora.

  • art. 1815, secondo comma, c.c.

    Richiamato quale norma invocata dai ricorrenti in tema di nullità della clausola usuraria e sostituzione automatica della disciplina legale.

  • art. 644 c.p.

    Richiamato quale norma invocata dai ricorrenti in tema di usura nei rapporti di credito.

  • art. 2 l. 7 marzo 1996, n. 108

    primo comma; quarto comma

    I decreti ministeriali di rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali si applicano anche agli interessi moratori; il tasso soglia si determina secondo il TEGM incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori e degli ulteriori punti percentuali previsti come margine di tolleranza.

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    Il motivo è inammissibile quando la decisione impugnata si conforma alla giurisprudenza di legittimità e il ricorrente non offre elementi idonei a mutare l’orientamento consolidato.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Sussistendo i presupposti processuali, è dovuto l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    Base normativa richiamata per l’ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto/inammissibilità.

Massime di principio

  • Ai fini della verifica dell’usurarietà degli interessi moratori, la disciplina antiusura si applica anche alla mora; la mancata inclusione di tali interessi nel TEGM non impedisce di utilizzare i decreti ministeriali di rilevazione del tasso medio, secondo i criteri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità.
  • Il tasso soglia rilevante per gli interessi moratori va determinato secondo il TEGM incrementato della maggiorazione media della mora e degli ulteriori punti percentuali previsti dalla normativa di settore come margine di tolleranza, in conformità all’orientamento consolidato della Corte di cassazione.
  • È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che non si confronti con una ratio decidendi autonoma e decisiva della sentenza impugnata, omettendo di censurare un accertamento ritenuto concludente dal giudice di merito.
  • Quando la decisione impugnata è conforme a un orientamento consolidato di legittimità e il ricorrente non introduce argomenti idonei a rimetterlo in discussione, il motivo incorre nell’inammissibilità ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieMutuoIntermediazione finanziariaImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieInteressi usurariRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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