Cassazione Civile, Ordinanza n. 18634/2023 del 03/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cessionaria)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio promosso dalla banca per il recupero di saldi passivi di due rapporti di conto corrente e per la validità di una fideiussione omnibus sottoscritta da uno dei debitori. In appello la banca aveva ottenuto una riforma parziale della decisione di primo grado, con condanna di uno dei debitori al pagamento di una somma maggiore e rigetto dell’appello incidentale dei debitori, che contestavano, tra l’altro, la validità della garanzia personale per asserita violazione della buona fede e la spettanza di alcune poste addebitate sul conto. In cassazione i ricorrenti articolano cinque motivi: 1) omessa pronuncia e violazione di legge per mancata esclusione di somme addebitate a titolo di CMS e CDF e per mancata declaratoria di nullità delle relative clausole; 2) violazione di varie norme, anche in tema di nullità contrattuale e concorrenza, per non avere il giudice rilevato d’ufficio la nullità della fideiussione omnibus; 3) vizio di motivazione e violazione delle regole sulle prove per non avere detratto una somma versata spontaneamente; 4) violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato per avere considerato unitariamente due conti correnti collegati; 5) omessa motivazione e violazione di legge per il rigetto dell’appello incidentale senza adeguata confutazione dei relativi punti. La resistente eccepisce anche l’inammissibilità del ricorso per essere stato notificato alla banca cedente del credito, poi cessato in favore di una società cessionaria.
La decisione
La Corte di cassazione disattende l’eccezione preliminare sulla notifica alla banca cedente, ritenendo corretta la notificazione al soggetto che era parte del giudizio di merito, nonostante la successiva cessione del credito. Nel merito, però, dichiara integralmente inammissibile il ricorso: il primo motivo introduce una questione nuova, non risultante dalla sentenza impugnata né dedotta con specifica indicazione degli atti di merito; il secondo motivo prospetta per la prima volta in cassazione la nullità della fideiussione e richiederebbe accertamenti di fatto non consentiti in sede di legittimità; il terzo e il quarto motivo sollecitano un nuovo esame del merito e contestano accertamenti già compiuti dalla Corte d’appello; il quinto motivo è infondato in quanto la Corte territoriale aveva effettivamente esaminato l’appello incidentale. Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile con condanna dei ricorrenti alle spese e con applicazione del raddoppio del contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
primo comma, nn. 3, 4 e 5
I motivi formalmente rubricati sotto i nn. 3, 4 e 5 non possono introdurre questioni nuove né risolversi in una richiesta di rivalutazione del merito.
La censura di violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato è respinta quando la domanda sia stata interpretata come comprensiva anche delle poste confluite per giroconto in un conto collegato.
La doglianza sull’erronea valutazione delle prove non è ammissibile in cassazione se mira a ottenere un nuovo apprezzamento del materiale probatorio.
La censura sulla valutazione delle risultanze istruttorie è inammissibile quando si traduce in una critica di merito all’accertamento compiuto dal giudice di appello.
Non è consentito in cassazione sovvertire la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito, salvo vizi nei limiti del sindacato di legittimità.
La nullità contrattuale può essere rilevata d’ufficio solo se non richiede accertamenti di fatto preclusi in sede di legittimità.
Il rilievo officioso della nullità è ammesso nei limiti in cui la relativa questione emerga dagli atti e non implichi nuove indagini fattuali.
Richiamato nel motivo sulla fideiussione, ma la Corte non entra nel merito per la novità della questione e per i necessari accertamenti di fatto.
Invocato dai ricorrenti in relazione alla presunta violazione della buona fede nella prestazione della garanzia, ma la doglianza è dichiarata inammissibile.
Richiamato nel motivo sulla fideiussione come parametro di interpretazione e buona fede, senza esame di merito per inammissibilità.
Richiamato nel motivo sulla fideiussione, ma senza scrutinio nel merito per la novità della censura.
Norma richiamata nella censura sulla fideiussione, ma non oggetto di decisione nel merito.
Norma richiamata nella censura sulla fideiussione, ma non oggetto di decisione nel merito.
Richiamato solo nel motivo relativo alla fideiussione, senza che la Corte ne esamini l’applicazione concreta.
Richiamato nei motivi relativi agli addebiti bancari, ma non esaminato nel merito perché le censure sono inammissibili.
Richiamato nel motivo sulle CMS e CDF, ma la censura è inammissibile per novità.
Richiamato nel primo motivo, senza scrutinio di merito per inammissibilità.
Richiamato anche nel quinto motivo, ma la Corte non affronta il merito della nullità dedotta per la prima volta.
Richiamato nel quinto motivo in tema di rapporti bancari, ma non esaminato nel merito.
Richiamato nel quinto motivo in tema di clausole bancarie, ma la censura è inammissibile.
Richiamato nel quinto motivo, senza decisione di merito.
117-117 bis, 118 e 120 del testo unico bancario
Richiamati nel quinto motivo; la Corte non entra nel merito per inammissibilità.
Richiamato nel quinto motivo, senza esame nel merito.
Richiamato nel quinto motivo, senza esame nel merito.
Richiamato nel quinto motivo, senza esame nel merito.
La cessione del credito ex legge sulle cartolarizzazioni integra una successione a titolo particolare del diritto controverso, ma non rende errata la notificazione al soggetto che era parte del giudizio di merito.
Richiamata nel motivo sulla nullità della fideiussione per presunta intesa restrittiva della concorrenza, ma la questione è nuova e inammissibile.
provvedimento Banca d'Italia 2 maggio 2005 n. 55
Richiamato per sostenere la nullità della fideiussione conforme al modello ABI; la Corte non esamina il merito per la novità della censura.
Richiamato nel secondo motivo, senza esame di merito.
direttiva 2014/104/UE
Richiamata nel secondo motivo, senza esame di merito.
Richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità non possono essere esaminate questioni nuove, ossia non trattate nella sentenza impugnata e non specificamente dedotte nei precedenti gradi con puntuale indicazione degli atti processuali in cui siano state proposte.
- Il rilievo d’ufficio della nullità contrattuale in cassazione è possibile solo se la nullità emerge dagli atti già acquisiti e non richiede nuovi accertamenti in fatto, preclusi al giudice di legittimità.
- I motivi di ricorso che, sotto l’apparente deduzione di violazioni di legge o vizi motivazionali, mirano in realtà a una rivalutazione del merito e delle risultanze probatorie sono inammissibili.
- La censura di omessa pronuncia o di violazione dell’art. 112 c.p.c. non è fondata quando la sentenza di merito abbia comunque affrontato il tema o quando la domanda sia stata ragionevolmente interpretata in senso comprensivo delle poste contestate.
- La cessione del credito a seguito di cartolarizzazione determina una successione a titolo particolare del diritto controverso, ma non esclude la legittima evocazione in giudizio del soggetto che era parte del processo di merito.
- Una doglianza di mancato esame dell’appello incidentale è infondata se la sentenza impugnata risulta averlo effettivamente esaminato, anche sinteticamente, e le censure di legittimità non si confrontano con tale motivazione.
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