Cassazione Civile, Ordinanza n. 01520/2024 del 15/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un contratto stipulato tra un assessorato regionale e una società poi fallita, incaricata di attuare programmi di promozione e valorizzazione di prodotti regionali. La società sosteneva di avere eseguito le manifestazioni previste, ma lamentava il mancato pagamento del residuo 10% del compenso per alcune di esse; otteneva così un decreto ingiuntivo per una somma comprensiva anche di costi generali. L’assessorato proponeva opposizione, ottenendo in primo e secondo grado la revoca del monitorio e il rigetto della domanda. In una precedente cassazione, la Corte aveva cassato con rinvio la sentenza d’appello ritenendo applicabile la disciplina della risoluzione nei contratti ad esecuzione continuata o periodica, con esclusione della retroattività per le prestazioni già eseguite. Nel giudizio di rinvio, tuttavia, la Corte d’appello confermava in sostanza il rigetto, rilevando che la curatela non aveva dimostrato di avere prodotto la documentazione analitica e quietanzata richiesta dal contratto per giustificare le spese; riteneva inoltre inconcludenti la prova testimoniale richiesta e l’istanza di esibizione relativa a documenti sequestrati, escludeva l’ammissibilità del giuramento decisorio nei confronti dell’assessore pro tempore e negava comunque fondamento all’azione di arricchimento senza causa per difetto di prova dell’effettivo impoverimento. Con il ricorso per cassazione la curatela deduceva quattro motivi: 1) omesso esame di un fatto decisivo, per il mancato apprezzamento della prova testimoniale e dei documenti prodotti; 2) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per la mancata ammissione delle prove orali; 3) violazione degli artt. 2731 e 2737 c.c. per il diniego del giuramento decisorio, sostenendo che fosse sufficiente la legittimatio ad processum dell’assessore; 4) violazione dell’art. 112 c.p.c. per asserita ultrapetizione sulle spese di lite, poiché in rinvio la controparte avrebbe chiesto solo le spese del giudizio di rinvio e non quelle di tutti i gradi.
La decisione
La Corte di cassazione rigetta il ricorso. I primi due motivi sono dichiarati inammissibili: non si trattava di omesso esame di un fatto, ma di critica alla valutazione delle prove e a decisioni istruttorie del giudice di merito; inoltre, la censura non colpiva la ratio decidendi della sentenza di rinvio e mancava la trascrizione dei capitoli di prova. Il terzo motivo è respinto perché il giuramento decisorio presuppone la capacità di disporre del diritto e tale capacità non appartiene alla persona fisica che ricopre pro tempore un pubblico ufficio quando il diritto appartiene alla pubblica amministrazione rappresentata organicamente; viene quindi affermato il principio di diritto per cui il giuramento decisorio non è ammissibile nei confronti del titolare di una funzione pubblica in relazione a diritti dell’ente. Il quarto motivo è respinto perché la formulazione della statuizione sulle spese non integra una rinuncia implicita alla liquidazione anche delle spese dei gradi precedenti e, comunque, non sussiste ultrapetizione. Nessuna statuizione sulle spese viene adottata in cassazione poiché la controparte è rimasta intimata; viene inoltre dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato nel giudizio pregresso per escludere la proponibilità di una domanda nuova dopo la risoluzione del contratto, ma la censura è poi superata dalla precedente cassazione che ha applicato la disciplina dell'art. 1458 c.c.
nei contratti ad esecuzione continuata o periodica la risoluzione per inadempimento non ha effetto retroattivo tra le parti e non si estende alle prestazioni già eseguite; il contratto resta divisibile ai fini degli effetti già prodotti.
l'omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé il vizio di omesso esame di un fatto decisivo se il fatto storico è stato comunque considerato dal giudice.
la violazione è configurabile solo se il giudice pone a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti o fuori dei poteri officiosi; non quando si contesta la valutazione comparativa delle prove dedotte dalle parti.
la censura è ammissibile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello normativamente previsto o dichiara di valutarla secondo prudente apprezzamento in presenza di prova legale; non è consentito in cassazione il sindacato sulla mera cattiva valutazione del materiale probatorio.
richiamato insieme all'art. 2737 c.c. per affermare che il giuramento decisorio presuppone la capacità di disporre del diritto.
il giuramento decisorio, deferito o riferito, richiede che la parte abbia la capacità di disporre del diritto; il rinvio all'art. 2731 c.c. conferma tale requisito.
richiamato per descrivere la natura del giuramento decisorio come mezzo decisivo e sostitutivo della prova, con effetti irrevocabili.
norme procedurali che disciplinano la prestazione del giuramento decisorio davanti al giudice.
richiamato per il risarcimento del danno conseguente al giuramento falso, pur in presenza dell'efficacia decisiva del giuramento stesso.
richiamato come sanzione penale per lo spergiuro.
invocato per lamentare ultrapetizione in tema di spese; la Corte esclude che vi sia stata pronuncia oltre la domanda.
sussistendo i presupposti processuali, il ricorrente è tenuto al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
ha introdotto nel testo dell'art. 13 D.P.R. n. 115/2002 il comma 1-quater.
Massime di principio
- L'omesso esame denunciabile ex art. 360 n. 5 c.p.c. riguarda un fatto storico decisivo, non la semplice mancata valutazione di singoli elementi istruttori o la critica alla scelta del giudice di merito tra prove concorrenti.
- La deduzione di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è ammissibile in cassazione solo quando il giudice abbia utilizzato prove non introdotte dalle parti, abbia attribuito a un mezzo istruttorio un valore legale diverso da quello previsto, oppure abbia disapplicato una regola legale di valutazione della prova; non quando si contesta il merito dell'apprezzamento probatorio.
- Il giuramento decisorio è ammissibile soltanto nei confronti di chi abbia la libera e autonoma disponibilità del diritto controverso; tale requisito manca quando la parte sia una persona fisica che rappresenta organo o ufficio pubblico e il diritto appartenga all'amministrazione.
- La pronuncia sulle spese non integra ultrapetizione per il solo fatto di essere formulata sinteticamente o di comprendere più gradi di giudizio, ove dal tenore complessivo dell'atto non emerga una volontà abdicativa o una chiara limitazione della domanda.
- Nei contratti ad esecuzione continuata o periodica, la risoluzione per inadempimento non travolge le prestazioni già eseguite, sicché la domanda successiva deve confrontarsi con la divisibilità degli effetti già prodotti.
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