Cassazione Civile, Ordinanza n. 30670/2023 del 03/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da diversi rapporti di conto corrente bancario intrattenuti da una società poi posta in liquidazione con un istituto di credito, alcuni dei quali confluiti per successione societaria e per giroconti in altri conti successivi. La correntista contestava addebiti di interessi passivi anatocistici, interessi ultralegali e ultra T.U.B., commissioni e spese non pattuite o pattuite in modo difforme, chiedendo la ripetizione degli importi asseritamente indebitamente trattenuti. Il tribunale aveva riconosciuto un credito della correntista su un conto e dichiarato prescritte o non ammissibili altre domande; la corte d'appello, dopo CTU suppletiva, aveva invece ritenuto sussistente la legittimazione passiva della banca anche per un conto successivo, aveva considerato unitari alcuni rapporti bancari confluiti in un conto finale, aveva escluso l'anatocismo per il periodo anteriore alla delibera CICR del 2000, aveva ritenuto corretta l'applicazione di commissioni e giorni valuta in parte dei rapporti, e aveva rideterminato il saldo finale a favore della banca, applicando la prescrizione decennale in mancanza di prova del limite dell'affidamento. Nel ricorso per cassazione la società e i fideiussori deducevano, con un unico motivo nel ricorso principale, violazione delle norme sugli interessi, sull'indebito, sulla prescrizione e sull'onere della prova, sostenendo che spettasse alla banca dimostrare l'esistenza e soprattutto il limite dell'affidamento per qualificare come solutorie le rimesse e far decorrere la prescrizione; la banca proponeva ricorso incidentale con due motivi, lamentando da un lato la violazione dell'art. 58 T.U.B. per effetto della cessione del ramo d'azienda a un altro istituto, che avrebbe spostato la titolarità del rapporto, e dall'altro la violazione delle norme processuali e sostanziali sul conto corrente e sull'interpretazione del rapporto, contestando l'accertamento dell'unitarietà dei conti e del collegamento fra essi.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale, ritenendo infondata la censura sull'onere della prova in tema di prescrizione dell'azione di ripetizione dell'indebito bancario: ha ribadito che spetta al correntista dimostrare la natura indebita dei versamenti e, per superare l'eccezione di prescrizione, provare l'esistenza di un'apertura di credito e il relativo limite, perché solo così è possibile distinguere le rimesse solutorie da quelle ripristinatorie. Ha poi dichiarato inammissibile il ricorso incidentale della banca: il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché fondato su fatti non risultanti dalla sentenza impugnata e non accertabili in cassazione, con riguardo al contenuto della cessione del ramo d'azienda; il secondo motivo è stato parimenti dichiarato inammissibile perché mirava a una rivalutazione di merito dell'accertamento sull'unitarietà dei rapporti di conto corrente, non consentita in sede di legittimità. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate per reciproca soccombenza, con applicazione dell'ulteriore contributo unificato sia per il ricorso principale sia per quello incidentale.
Norme richiamate
richiamato in tema di anatocismo; la Corte ne ha fatto applicazione coerente con la nullità della capitalizzazione non dovuta per il periodo anteriore alla delibera CICR, ma non è stata decisiva nel rigetto del motivo principale.
richiamato insieme alle norme sugli interessi; rileva nel contesto della contestazione di interessi ultralegali e dei relativi patti.
richiamato quale base dell'azione di ripetizione dell'indebito proposta dal correntista.
richiamato in relazione alla decorrenza della prescrizione dell'azione di ripetizione dell'indebito.
richiamato nel motivo principale, ma senza autonoma incidenza sulla decisione finale.
richiamato nel motivo principale, ma senza autonoma incidenza sulla decisione finale.
la Corte ha affermato che l'onere della prova gravava sul correntista per dimostrare la natura indebita delle rimesse e l'esistenza e il limite dell'apertura di credito, necessari a escludere il carattere solutorio dei versamenti.
richiamato nel motivo principale in tema di imputazione dei pagamenti/rimesse nel rapporto di conto corrente.
richiamato nel ricorso incidentale; la Corte ha dichiarato inammissibile la censura perché richiedeva accertamenti di fatto sul contenuto della cessione non ricavabili dalla sentenza impugnata.
richiamato nel secondo motivo incidentale; la Corte ha escluso che la censura fosse ammissibile perché tendeva a un nuovo esame del merito.
richiamato nel secondo motivo incidentale; la Corte ha ribadito che la doglianza non poteva trasformarsi in richiesta di rivalutazione delle prove.
richiamato nel secondo motivo incidentale per contestare l'interpretazione del rapporto unitario di conto corrente.
richiamato per contestare l'interpretazione dei rapporti contrattuali e dei giroconti; la Corte ha ritenuto la doglianza inammissibile perché di merito.
richiamato nel secondo motivo incidentale in tema di apertura di credito e conto corrente.
richiamato nel secondo motivo incidentale in tema di operatività del conto corrente bancario.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
applicato per dare atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di esito processuale sfavorevole.
Massime di principio
- Nell'azione di ripetizione dell'indebito proposta dal correntista contro la banca, la prescrizione decennale decorre, in assenza di un'apertura di credito provata, dai singoli versamenti aventi natura solutoria e non dalla chiusura del conto.
- Spetta al correntista che agisce per la ripetizione dimostrare sia l'indebito addebito sia, per paralizzare l'eccezione di prescrizione, l'esistenza di un'apertura di credito e del suo effettivo limite; solo così è possibile qualificare le rimesse come ripristinatorie e non solutorie.
- Il limite del fido costituisce dato essenziale per distinguere, in concreto, tra rimesse ripristinatorie e solutorie: senza la prova di tale limite non è possibile affermare che i versamenti abbiano avuto mera funzione di ripristino della provvista.
- In cassazione non sono ammissibili censure che presuppongano nuovi accertamenti di fatti esterni al processo o la rivalutazione del materiale istruttorio; le doglianze sulla titolarità del rapporto e sull'unitarietà dei conti devono confrontarsi con gli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito.
- L'accertamento del carattere unitario o meno di rapporti di conto corrente succedutisi nel tempo è questione di fatto rimessa al giudice di merito e non può essere sovvertita in sede di legittimità se non nei limiti del vizio di motivazione nei casi ammessi.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 3 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 30504/2023 del 03/11/2023
- ordinanza_civile · 3 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 30505/2023 del 03/11/2023
- ordinanza_civile · 3 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 30507/2023 del 03/11/2023
- ordinanza_civile · 3 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 30509/2023 del 03/11/2023
- ordinanza_civile · 3 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 30510/2023 del 03/11/2023
- ordinanza_civile · 3 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 30511/2023 del 03/11/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →