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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18277/2025 del 04/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione, da parte di una società, di un preavviso di fermo amministrativo notificato dall’agente della riscossione in relazione a cartelle di pagamento per vari tributi e a precedenti avvisi di intimazione. I giudici di merito avevano rigettato il ricorso ritenendo provata la notifica delle cartelle a mezzo PEC, sulla base dei duplicati informatici delle ricevute di accettazione e avvenuta consegna, e avevano ritenuto non necessaria la notifica di un ulteriore avviso di intimazione ex art. 50 del d.P.R. 602/1973 prima dell’adozione del preavviso di fermo. In cassazione la società ha dedotto violazione delle norme sulla notificazione della cartella di pagamento e sul documento informatico, nonché dell’art. 112 c.p.c., sostenendo che la sentenza d’appello avesse erroneamente interpretato le sue difese come ammissione della notifica, mentre essa aveva contestato l’esistenza stessa e la regolarità della notifica, ritenendo insufficiente la documentazione prodotta dall’agente della riscossione a dimostrarla.

La decisione

La Corte ha dichiarato il motivo inammissibile e comunque infondato. Ha ritenuto, da un lato, che il ricorso fosse carente sul piano dell’autosufficienza perché, denunciando vizi della notifica, non riportava integralmente la relata o le attestazioni relative alle ricevute PEC, impedendo il controllo di legittimità. Dall’altro lato, ha confermato la correttezza della decisione di merito: la notifica della cartella via PEC in formato PDF è valida, non essendo necessario il formato .p7m; la ricevuta di avvenuta consegna fa presumere la ricezione del messaggio e degli allegati, con conseguente onere della parte che contesta la notifica di provare specifiche disfunzioni o irregolarità tecniche. Ha quindi rigettato il ricorso, condannando la società ricorrente al pagamento delle spese in favore dell’Agenzia delle Entrate e dando atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la censura che investe la regolarità della notificazione di un atto deve essere autosufficiente: occorre riportare integralmente gli elementi documentali rilevanti, altrimenti il motivo è inammissibile.
  • La notificazione della cartella di pagamento a mezzo PEC è valida anche quando il file sia trasmesso in formato PDF e non in formato .p7m, purché il sistema di posta certificata assicuri la riferibilità dell’atto al mittente.
  • La ricevuta di avvenuta consegna della PEC fa presumere la ricezione della comunicazione e degli allegati; chi contesta la notifica deve allegare e provare specifiche irregolarità o disfunzioni tecniche idonee a inficiare la conoscibilità dell’atto.
  • Quando una notificazione irregolare abbia comunque raggiunto lo scopo della conoscenza dell’atto, il vizio è sanato ai sensi dell’art. 156 c.p.c.
  • I principi elaborati in tema di notificazioni via PEC hanno portata generale e si applicano anche alla notificazione di atti impositivi o riscossivi nei confronti del contribuente.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneNotificazioniRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

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