Cassazione Civile, Ordinanza n. 18277/2025 del 04/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione, da parte di una società, di un preavviso di fermo amministrativo notificato dall’agente della riscossione in relazione a cartelle di pagamento per vari tributi e a precedenti avvisi di intimazione. I giudici di merito avevano rigettato il ricorso ritenendo provata la notifica delle cartelle a mezzo PEC, sulla base dei duplicati informatici delle ricevute di accettazione e avvenuta consegna, e avevano ritenuto non necessaria la notifica di un ulteriore avviso di intimazione ex art. 50 del d.P.R. 602/1973 prima dell’adozione del preavviso di fermo. In cassazione la società ha dedotto violazione delle norme sulla notificazione della cartella di pagamento e sul documento informatico, nonché dell’art. 112 c.p.c., sostenendo che la sentenza d’appello avesse erroneamente interpretato le sue difese come ammissione della notifica, mentre essa aveva contestato l’esistenza stessa e la regolarità della notifica, ritenendo insufficiente la documentazione prodotta dall’agente della riscossione a dimostrarla.
La decisione
La Corte ha dichiarato il motivo inammissibile e comunque infondato. Ha ritenuto, da un lato, che il ricorso fosse carente sul piano dell’autosufficienza perché, denunciando vizi della notifica, non riportava integralmente la relata o le attestazioni relative alle ricevute PEC, impedendo il controllo di legittimità. Dall’altro lato, ha confermato la correttezza della decisione di merito: la notifica della cartella via PEC in formato PDF è valida, non essendo necessario il formato .p7m; la ricevuta di avvenuta consegna fa presumere la ricezione del messaggio e degli allegati, con conseguente onere della parte che contesta la notifica di provare specifiche disfunzioni o irregolarità tecniche. Ha quindi rigettato il ricorso, condannando la società ricorrente al pagamento delle spese in favore dell’Agenzia delle Entrate e dando atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 26 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
disciplina la notificazione della cartella di pagamento, anche tramite rinvio alle norme sulla notificazione dell’avviso di accertamento e, per tale via, alle regole del processo civile
art. 50 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
non è necessario un avviso di intimazione ulteriore prima dell’emissione del preavviso di fermo amministrativo, secondo la decisione di merito confermata
art. 9 d.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68
richiamato tra le norme sulle notificazioni via PEC e sul documento informatico
artt. 20, 21, 22, 23 e 71 d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82
richiamati in tema di validità e formazione del documento informatico trasmesso via PEC
art. 1350, primo comma, nn. 1-12, c.c.
richiamato nel motivo di ricorso, ma non centrale nella ratio decidendi
richiamato nel motivo di ricorso, in relazione alle notificazioni
richiamato per vizio di ultrapetizione/corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ma il motivo è stato ritenuto infondato
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma processuale invocata per la denuncia di violazione di legge
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
norma processuale invocata per il vizio motivazionale nei limiti dedotti
il vizio della notificazione è sanato dal raggiungimento dello scopo, ove la trasmissione abbia comunque consentito la conoscenza dell’atto
la ricevuta di avvenuta consegna PEC fonda una presunzione di conoscenza della comunicazione da parte del destinatario
richiamato per il deposito della memoria in vista della decisione camerale
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
consente il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità, se dovuto
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la censura che investe la regolarità della notificazione di un atto deve essere autosufficiente: occorre riportare integralmente gli elementi documentali rilevanti, altrimenti il motivo è inammissibile.
- La notificazione della cartella di pagamento a mezzo PEC è valida anche quando il file sia trasmesso in formato PDF e non in formato .p7m, purché il sistema di posta certificata assicuri la riferibilità dell’atto al mittente.
- La ricevuta di avvenuta consegna della PEC fa presumere la ricezione della comunicazione e degli allegati; chi contesta la notifica deve allegare e provare specifiche irregolarità o disfunzioni tecniche idonee a inficiare la conoscibilità dell’atto.
- Quando una notificazione irregolare abbia comunque raggiunto lo scopo della conoscenza dell’atto, il vizio è sanato ai sensi dell’art. 156 c.p.c.
- I principi elaborati in tema di notificazioni via PEC hanno portata generale e si applicano anche alla notificazione di atti impositivi o riscossivi nei confronti del contribuente.
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