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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05640/2025 del 03/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (privato)

La controversia

Una automobilista convenne il Comune chiedendo il risarcimento dei danni subiti in un sinistro avvenuto su una strada comunale, sostenendo che la presenza sul manto stradale di ghiaia, fango e terriccio, provenienti anche da una strada interpoderale confluenti nella Serrapontina, avesse fatto perdere il controllo dell'auto con uscita di strada e caduta in scarpata. In appello la domanda fu accolta solo in parte, ritenendosi provata la proprietà/custodia comunale della strada e la responsabilità ex art. 2051 c.c., ma negandosi il danno patrimoniale per difetto di prova. Il Comune ricorse per cassazione con due motivi: (1) violazione dell'art. 2697 c.c. e delle norme del codice della strada, sostenendo che la controparte non avesse provato la proprietà comunale del tratto stradale e che, in difetto di documentazione, la strada non potesse essere qualificata come comunale; (2) violazione dell'art. 2051 c.c. per insussistenza del nesso causale, deducendo che la Corte territoriale non avesse considerato un possibile fattore interruttivo del nesso, cioè la provenienza dei detriti da altra strada o da terreni adiacenti, evento asseritamente imprevedibile e diverso dalla mancata manutenzione comunale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto che la censura non colpisse adeguatamente la ratio della decisione di merito, limitandosi a richiamare genericamente alcune disposizioni del codice della strada senza confrontarsi con l'accertamento presuntivo della proprietà comunale fondato sulla circostanza che la contrada Lanza era una frazione del Comune e che la strada interpoderale si congiungeva con la Serrapontina. Sul secondo motivo ha rilevato che la doglianza si fondava su un documento/sentenza di primo grado non adeguatamente localizzato e non indicato come producibile o esaminabile nel giudizio di legittimità, con conseguente violazione dell'onere di specifica indicazione di cui all'art. 366 n. 6 c.p.c. Pertanto il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del Comune alle spese di cassazione e con ordine di versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2051 c.c.

    La responsabilità del custode è stata ritenuta presunta quando sia provato il rapporto eziologico tra la cosa in custodia e il danno; il custode può liberarsi solo provando il caso fortuito.

  • art. 2697 c.c.

    La parte che contesta la titolarità/custodia del bene deve censurare specificamente l'accertamento di merito e dimostrare l'erroneità della ripartizione dell'onere probatorio.

  • art. 2, commi 6 e 7, CdS

    Le norme del codice della strada sono state richiamate per contestare la natura comunale della strada, ma la censura è stata giudicata non pertinente rispetto alla motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 6 CdS

    Richiamato dal ricorrente per escludere la natura comunale della strada, senza confronto effettivo con la ratio della decisione impugnata.

  • art. 7 CdS

    Richiamato dal ricorrente per sostenere che la strada non avesse caratteristiche di strada comunale, ma senza incidenza decisiva sulla motivazione di merito.

  • art. 366 n. 6 c.p.c.

    Il ricorso deve indicare specificamente gli atti e i documenti su cui si fonda la censura, localizzandoli nel fascicolo o dichiarandone la reperibilità; la mancanza comporta inammissibilità del motivo.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    La causa è stata trattata in camera di consiglio secondo il rito camerale semplificato previsto dalla norma.

  • art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto/inammissibilità del ricorso, ricorrono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Norma richiamata quale fonte dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la censura è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata, limitandosi a riproporre in astratto diverse disposizioni di legge senza confutare l'accertamento compiuto dal giudice di merito.
  • In tema di responsabilità da cosa in custodia ex art. 2051 c.c., una volta allegato e provato il nesso tra la cosa e l'evento dannoso, la responsabilità del custode opera in via presuntiva e il custode deve provare il caso fortuito per liberarsi.
  • La contestazione della titolarità o custodia di un bene deve essere specifica e mirata ai fatti decisivi posti a base della decisione di merito; non è sufficiente richiamare genericamente norme che presuppongono una diversa qualificazione del bene.
  • In cassazione il motivo fondato su documenti o atti processuali è inammissibile se non ne è indicata con precisione la sede processuale e la concreta reperibilità, secondo l'onere di specificazione imposto dall'art. 366 n. 6 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità del custodeImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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