Cassazione Civile, Ordinanza n. 07684/2025 del 22/03/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dal diniego, da parte dell'amministrazione scolastica, dell'inserimento di un docente nella seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto per supplenze. Il docente era in possesso di una laurea in architettura e ingegneria edile e di 24 CFU in discipline antropo-psico-pedagogiche e metodologie didattiche; il Tribunale aveva accolto la domanda, ma la Corte d'appello aveva confermato il diritto all'inserimento ritenendo che tali requisiti fossero equiparabili all'abilitazione all'insegnamento. Il ricorso per cassazione deduce violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 59/2017, della l. n. 124/1999 e dei decreti ministeriali richiamati, sostenendo che la Corte territoriale avesse confuso i requisiti di accesso al concorso per docenti con i diversi requisiti richiesti per l'inserimento nelle graduatorie: per la seconda fascia sarebbero ammessi solo i docenti abilitati o equiparati in senso proprio, non già i soli possessori di laurea e 24 CFU. Il Ministero ha quindi chiesto la cassazione della sentenza e il rigetto della domanda del docente.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso del Ministero, ha cassato la sentenza d'appello e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando la domanda del docente di essere inserito nella seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto. La Corte ha ritenuto erronea la lettura della normativa data dal giudice di merito: il possesso congiunto di laurea e 24 CFU è solo titolo di accesso al concorso e non costituisce abilitazione all'insegnamento; di conseguenza non legittima l'inserimento nella seconda fascia, riservata ai soli abilitati. Le spese dei gradi di merito e di legittimità sono state compensate per la complessità e novità della questione.
Norme richiamate
unico motivo formulato ai sensi dell'art. 360 n. 3 cod. proc. civ.
è stato utilizzato per denunciare la violazione e falsa applicazione di norme di diritto sostanziale e regolamentare.
Cass. 15 marzo 2024 n. 7084 ... all'esito della ricostruzione del quadro normativo cui si fa rinvio ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ.
richiamato come base del rinvio alla precedente ricostruzione sistematica del quadro normativo.
la causa deve essere decisa nel merito, ex art. 384, comma 2, cod. proc. civ.
la Corte, cassata la sentenza, ha deciso direttamente la controversia nel merito senza rinvio per assenza di ulteriori accertamenti di fatto.
norme regolamentari di attuazione dell'art. 4 della legge n. 124 del 1999
norma di base per la disciplina delle graduatorie di circolo e di istituto e per il rinvio alla regolamentazione ministeriale.
costituisce titolo di accesso al concorso ... il possesso congiunto di ... laurea magistrale ... e 24 crediti formativi universitari o accademici
nel testo applicabile ratione temporis, il possesso di laurea e 24 CFU è solo requisito di accesso al concorso, non equipollente all'abilitazione all'insegnamento.
art. 5, comma 3, d.m. 13 giugno 2007 n. 131
nella seconda fascia i docenti non iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, ma in possesso dei titoli che avrebbero consentito l'iscrizione ... e, quindi, oltre al titolo di studio, della specifica abilitazione o ... idoneità conseguita all'esito di procedure concorsuali
la seconda fascia è riservata ai docenti abilitati o equiparati per specifica idoneità concorsuale, non ai soli laureati con 24 CFU.
art. 3, comma 6, ordinanza ministeriale n. 60/2020
ha riservato l'inserimento nella prima fascia ai soli soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione, ed ha previsto la collocazione nella seconda fascia degli aspiranti ... in possesso del titolo di studio nonché dei titoli di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 59/17
anche nella disciplina delle graduatorie provinciali i 24 CFU non sono equiparati all'abilitazione, ma rilevano solo per la fascia diversa dalla prima.
la Corte distrettuale ha poi richiamato la disciplina dettata dall'art. 44 del d.l. n. 36 del 2022
richiamato dal giudice di merito, ma la Cassazione non lo considera idoneo a sovvertire la distinzione tra abilitazione e requisiti di accesso al concorso nel caso deciso.
nel testo vigente dal 1° gennaio 2019 fino alla sua modifica, avvenuta con d.l. n. 36 del 2022, conv., con modif., dalla legge n. 79 del 2022
ha modificato l'art. 5 d.lgs. n. 59/2017, ma senza trasformare i 24 CFU in abilitazione.
d.l. n. 22/2020 conv. in l. n. 41/2020
ha consentito al Ministero, in deroga ... di disciplinare con ordinanza ... i tempi e le modalità di formazione delle graduatorie
ha attribuito al Ministero il potere di disciplinare transitoriamente le graduatorie provinciali con ordinanza.
d.m. n. 374/2017
il d.m. n. 374 del 2017 ... in contrasto con le norme di legge sovraordinate
atto amministrativo ritenuto dalla Corte territoriale contrastante con la legge, ma poi superato dalla cassazione del relativo ragionamento.
Massime di principio
- Ai fini dell'inserimento nella seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto per le supplenze, è necessario il possesso di un titolo di abilitazione all'insegnamento o di un titolo che l'ordinamento qualifichi come specificamente equivalente; il solo possesso congiunto di laurea e 24 CFU non basta.
- Il requisito di laurea più 24 CFU previsto dalla disciplina del reclutamento docente costituisce esclusivamente titolo di accesso al concorso, non abilitazione: l'abilitazione si acquista soltanto all'esito positivo delle prove concorsuali o di specifici percorsi abilitanti.
- La distinzione tra titolo di studio, requisiti di partecipazione al concorso e titolo abilitante va mantenuta ferma anche nella disciplina delle graduatorie scolastiche, salvo espressa previsione normativa di equiparazione.
- In presenza di un quadro normativo chiaro e di accertamenti di fatto non controversi, la Corte di cassazione può cassare la decisione impugnata e decidere nel merito rigettando la domanda originaria, senza rinvio.
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