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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07640/2025 del 22/03/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (debitore)

La controversia

La controversia riguarda un'intimazione di pagamento notificata da un agente della riscossione per due cartelle relative a contributi previdenziali dovuti per gli anni 1998, 1999 e 2000. La parte ricorrente aveva eccepito la prescrizione quinquennale del credito, sostenendo che il termine dovesse decorrere dall'8 marzo 2011, data di passaggio in giudicato della sentenza che, in un precedente giudizio di opposizione all'esecuzione, aveva dato atto della desistenza dell'agente della riscossione dalla procedura esecutiva iniziata per i medesimi crediti. Con il primo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 8, comma 1, del d.l. n. 74 del 2012 conv. in l. n. 122 del 2012 e dell'art. 3, comma 9, l. n. 335 del 1995, sostenendo che la sospensione dei termini prevista dalla normativa sul terremoto in Emilia riguardasse solo gli uffici finanziari e non anche gli agenti della riscossione, e che comunque non potesse confondersi la sospensione dei termini di notifica/riscossione con la sospensione della prescrizione. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 1, comma 623, l. n. 147 del 2013 e dell'art. 3, comma 9, l. n. 335 del 1995, sostenendo che la sospensione della prescrizione prevista per la definizione agevolata dei carichi iscritti a ruolo non si applicasse ai crediti previdenziali dell'INPS, ente pubblico non statale non incluso tra i soggetti contemplati dal comma 618.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo che la sospensione prevista dall'art. 8, comma 1, del d.l. n. 74 del 2012 si applicasse anche ai termini relativi alla notifica dell'intimazione di pagamento da parte dell'agente della riscossione e quindi sospendesse il decorso del termine di prescrizione. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che la sospensione della prescrizione prevista dall'art. 1, comma 623, l. n. 147 del 2013, relativa alla definizione agevolata dei carichi iscritti a ruolo, non si applica ai crediti previdenziali dell'INPS, poiché tale ente non rientra tra i soggetti indicati dal comma 618 della medesima legge. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte territoriale per i successivi accertamenti e per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 8, comma 1, d.l. n. 74 del 2012 conv. in l. n. 122 del 2012

    La sospensione fino al 30 novembre 2012 comprende anche i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme da parte degli agenti della riscossione, nonché i termini di prescrizione e decadenza relativi a tale attività.

  • art. 3, comma 9, l. n. 335 del 1995

    È il termine di prescrizione quinquennale dei contributi previdenziali richiamato per verificare se il credito fosse ormai estinto al momento della notifica dell'intimazione.

  • art. 1, comma 618, l. n. 147 del 2013

    La definizione agevolata si applica ai carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali, agenzie fiscali, regioni, province e comuni, affidati in riscossione fino al 31 ottobre 2013.

  • art. 1, comma 623, l. n. 147 del 2013

    La sospensione della riscossione e dei termini di prescrizione opera per i carichi di cui al comma 618, ma non può estendersi ai crediti previdenziali dell'INPS, non compresi tra i soggetti legittimati alla formazione dei ruoli agevolabili.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    La ricorrente ha denunciato violazione di legge come vizio di legittimità delle statuizioni di merito.

Massime di principio

  • La sospensione dei termini prevista da una legge speciale può incidere anche sulla prescrizione quando il testo normativo lo preveda espressamente, senza che rilevi una distinzione astratta tra sospensione dei termini di riscossione e sospensione della prescrizione.
  • In materia di crediti previdenziali, la disciplina speciale sulla definizione agevolata dei carichi iscritti a ruolo e la correlata sospensione della prescrizione si applica solo se l'ente creditore e i ruoli rientrano tra quelli espressamente indicati dalla legge.
  • L'interpretazione delle norme di sospensione della prescrizione deve essere strettamente ancorata al dato letterale e all'ambito soggettivo di applicazione previsto dal legislatore; non è consentita un'estensione analogica in malam partem o oltre i soggetti espressamente menzionati.
  • Quando una decisione di merito applica cumulativamente più sospensioni della prescrizione, la cassazione può confermare una sola di esse e cassare per errata applicazione dell'altra, con rinvio per il nuovo calcolo del termine e per gli ulteriori accertamenti di fatto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContributi previdenziali
RamiProcesso civilePrevidenza
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizioneOnere della prova

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