Cassazione Civile, Ordinanza n. 07411/2025 del 20/03/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda il riconoscimento dell’indennità di vigilanza prevista dal CCNL del comparto Regioni-Autonomie locali per un periodo pluriennale. Due dipendenti provinciali, inquadrati nel profilo di collaboratore assistente-sorvegliante stradale, avevano ottenuto in primo grado e poi in appello la condanna dell’ente al pagamento dell’indennità, sul presupposto che le mansioni svolte integrassero attività di vigilanza e che fosse sufficiente, per la spettanza del trattamento, il possesso dei requisiti di cui all’art. 5 della l. n. 65/1986 e lo svolgimento di compiti di controllo/segnalazione infrazioni. La Provincia ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione del CCNL e della dichiarazione congiunta n. 5, sostenendo che il personale non apparteneva all’area di vigilanza e che le funzioni di mera segnalazione non sono assimilabili alle funzioni di repressione richieste; (2) nullità per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sull’eccezione relativa alla dichiarazione congiunta n. 5; (3) violazione della disciplina di fonte contrattuale e delle norme sulla disapplicazione degli atti amministrativi, censurando la ritenuta irrilevanza/disapplicazione della delibera di Giunta del 25.5.2010.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondati congiuntamente i tre motivi. Ha affermato che, ai sensi dell’art. 37, comma 1, lett. b), del CCNL 6.7.1995, l’appartenenza all’area di vigilanza è presupposto indefettibile per il diritto all’indennità di vigilanza; la nozione di area di vigilanza va desunta dalla dichiarazione congiunta n. 5 del CCNL 31.3.1999, che la riferisce al personale che svolge attività di prevenzione, controllo e repressione in specifici ambiti e le funzioni demandate dalla l. n. 65/1986. La Corte ha quindi censurato la decisione impugnata perché aveva valorizzato soltanto lo svolgimento di attività di vigilanza senza accertare l’inquadramento dei dipendenti nell’area di vigilanza. La sentenza d’appello è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Ancona in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 37, comma 1, lett. b), CCNL 6 luglio 1995 comparto Regioni-Autonomie locali
l’indennità di vigilanza spetta al personale dell’area di vigilanza in possesso dei requisiti e per l’esercizio delle funzioni di cui all’art. 5 della l. n. 65/1986; il requisito dell’appartenenza all’area è indefettibile.
art. 16, comma 2, CCNL 2004 comparto Regioni-Autonomie locali
richiamato dalla ricorrente come norma integrativa della disciplina dell’indennità.
dichiarazione congiunta n. 5 allegata al CCNL 31 marzo 1999 comparto Regioni-Autonomie locali
definisce il personale dell’area di vigilanza come quello che svolge attività di prevenzione, controllo e repressione in materia di polizia locale, urbana, ittica, floro-faunistica, venatoria, rurale, silvo-pastorale e ambiente, nonché le funzioni demandate dalla l. n. 65/1986 e altre attività specifiche.
art. 7, comma 4, CCNL 31 marzo 1999 comparto Regioni-Autonomie locali
colloca il personale dell’area di vigilanza, già inquadrato nella ex quinta qualifica funzionale, nella categoria C.
art. 5, legge 7 marzo 1986, n. 65
individua le funzioni di polizia giudiziaria, polizia stradale e ausiliarie di pubblica sicurezza svolte dal personale di polizia municipale e i requisiti per il conferimento della qualità di agente di pubblica sicurezza.
art. 137, testo unico delle norme sulla circolazione stradale approvato con d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393
richiamato come norma che disciplina il servizio di polizia stradale.
art. 112 c.p.c.
invocato dalla ricorrente per omessa pronuncia sull’eccezione relativa alla dichiarazione congiunta n. 5.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.
norme processuali poste a fondamento dei motivi di ricorso per violazione di legge e nullità della sentenza.
artt. 4 e 5 della legge n. 2248 del 1865, All. E
richiamati dalla ricorrente in relazione alla disapplicazione della delibera di Giunta.
Cass. n. 18419/2006
richiamata quale precedente secondo cui l’area di vigilanza è confluita nell’area C.
Massime di principio
- Per il riconoscimento dell’indennità di vigilanza prevista dalla contrattazione collettiva non basta il mero svolgimento di attività genericamente qualificabili come di controllo o sorveglianza: è necessario che il dipendente rientri nell’area di vigilanza delineata dalla fonte collettiva di riferimento.
- La nozione di area di vigilanza deve essere ricostruita secondo la definizione contrattuale pattizia applicabile, non sulla base di una valutazione solo funzionale delle mansioni concretamente svolte.
- Quando il contratto collettivo subordina un trattamento accessorio a un determinato inquadramento professionale, il giudice deve accertare in modo espresso anche l’appartenenza formale del lavoratore alla categoria o area richiesta, oltre all’eventuale svolgimento di specifiche attività.
- Un atto amministrativo interno non può modificare le condizioni economiche stabilite dal contratto collettivo, ma la sua eventuale rilevanza va valutata nel quadro della disciplina legale e contrattuale applicabile.
- La censura per omessa pronuncia sussiste solo se il giudice di merito non si sia pronunciato su un’eccezione o domanda ritualmente proposta e potenzialmente decisiva.
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