Cassazione Civile, Ordinanza n. 07412/2025 del 20/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di un incentivo professionale previsto dalla disciplina dei lavori pubblici, richiesto da un capo tecnico della Direzione del Genio Militare per plurime attività di progettazione svolte tra il 1994 e il 2012 in relazione ad appalti aventi ad oggetto manutenzione ordinaria di beni della pubblica amministrazione. Il Tribunale aveva rigettato l'opposizione del Ministero; la Corte d'appello aveva confermato, ritenendo applicabili ratione temporis sia l'art. 18 della L. 109/1994 sia l'art. 92, comma 5, del d.lgs. 163/2006, e valorizzando la non contestazione, da parte del Ministero, della natura di lavori e non di servizi degli appalti. Nel ricorso per cassazione il Ministero ha dedotto violazione e falsa applicazione delle norme citate, dell'art. 2697 c.c., dell'art. 115 c.p.c. e dell'art. 24 d.lgs. 165/2001, sostenendo che l'attività era pacificamente di manutenzione ordinaria, quindi non incentivabile perché priva del presupposto dell'attività di progettazione connessa a un'opera/lavoro pubblico; ha inoltre censurato la ripartizione dell'onere probatorio e la ritenuta tardività della contestazione in appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso. Ha affermato che l'incentivo previsto dalla disciplina dei lavori pubblici spetta solo per appalti, o parti di appalto, relativi a opere o lavori e non per mere prestazioni di servizi; anche negli appalti di manutenzione è necessario che l'attività presenti problematiche realizzative di particolare complessità tali da richiedere un supplemento di attività tecnica interna, e che la manutenzione sia caratterizzata da un quid novi, cioè da una modifica della realtà fisica con utilizzo/installazione di materiali aggiuntivi o sostitutivi non inconsistenti. La sentenza impugnata è stata cassata perché aveva ritenuto irrilevante, ai fini dell'incentivo, la distinzione tra manutenzione ordinaria e straordinaria e aveva quindi svolto un accertamento in fatto su un presupposto giuridico errato. Il giudizio è stato rinviato alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 92, comma 5, d.lgs. n. 163/2006
L'incentivo è riconoscibile solo in relazione ad appalti o parti di appalto riferiti a opere o lavori, nei quali siano svolte attività professionali di progettazione, piano di sicurezza, direzione lavori o collaudo; non basta una generica attività manutentiva.
art. 18 della legge n. 109/1994
La disposizione va letta in senso analogo alla disciplina successiva: l'emolumento è collegato ad attività tecniche riferite a lavori/opere e non a mere prestazioni di servizi; la manutenzione ordinaria non è di per sé incentivabile.
Richiamato dal ricorrente per contestare la ripartizione dell'onere della prova, sostenendo che spettasse al creditore dimostrare i presupposti costitutivi del diritto all'incentivo.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla pretesa erronea valorizzazione della non contestazione e alla contestazione di fatti ritenuti pacifici nel giudizio di merito.
Richiamato nel ricorso tra le norme violate, in connessione con il trattamento economico del personale e con la pretesa riconducibilità dell'incentivo al rapporto di impiego pubblico.
Massime di principio
- L'incentivo tecnico previsto dalla disciplina dei lavori pubblici presuppone un appalto di opere o lavori, o una parte di esso, e non può essere riconosciuto per attività che si risolvano in mere prestazioni di servizi.
- Per stabilire se un intervento rientri nei lavori e non nei servizi occorre verificare se l'attività comporti una modifica della realtà fisica preesistente, con un quid novi, oppure una semplice esecuzione di facere senza sostanziali mutamenti del bene.
- Negli appalti di manutenzione l'incentivo è astrattamente configurabile solo quando l'attività presenti specifiche e rilevanti complessità realizzative tali da richiedere progettazione o ulteriori attività tecniche interne all'amministrazione.
- La distinzione tra manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria può essere decisiva ai fini dell'an e del quantum dell'incentivo, perché non ogni attività manutentiva è remunerabile con il compenso tecnico previsto dalle norme richiamate.
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