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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07683/2025 del 22/03/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

Alcuni collaboratori professionali sanitari - infermieri, in servizio presso due ospedali pubblici, avevano chiesto che fosse ordinato all'azienda sanitaria di cessare l'adibizione a mansioni ritenute inferiori rispetto al loro inquadramento e di condannarla al risarcimento del danno non patrimoniale da dequalificazione e demansionamento. Essi deducevano che, dal 2010, erano stati impiegati con continuità e prevalenza in compiti tipici degli operatori socio-sanitari o ausiliari, quali igiene personale dei pazienti, cambio biancheria, trasporto di degenti, somministrazione di alimenti, prelievo di farmaci, disinfezione di attrezzature e supporto all'assistenza di base, a causa della carenza di personale di livello inferiore. La Corte d'appello aveva escluso il demansionamento ritenendo tali attività accessorie e collaterali rispetto alle mansioni infermieristiche, svolte comunque contestualmente a quelle proprie della qualifica, e giustificate da esigenze organizzative e dalla riorganizzazione aziendale. Con il ricorso per cassazione i lavoratori denunciavano violazione dell'art. 52 d.lgs. n. 165/2001, degli artt. 2103 e 2087 c.c., del D.M. n. 739/1994, del CCNL Comparto Sanità e dell'accordo Stato-Regioni, oltre a vizio di motivazione e erroneo apprezzamento delle prove, sostenendo che la Corte territoriale avesse applicato un criterio meramente quantitativo, trascurando la costanza e continuità dell'assegnazione a mansioni inferiori, la loro incidenza sulla professionalità e l'irrilevanza della mera carenza di organico quale giustificazione della dequalificazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso. Ha affermato che, nel lavoro pubblico contrattualizzato, il lavoratore può essere adibito a mansioni inferiori solo se tali compiti siano marginali rispetto a quelli propri della qualifica e siano sorretti da obiettive esigenze aziendali, con prevalente e assorbente svolgimento delle mansioni corrispondenti all'inquadramento. Ha censurato la sentenza impugnata perché la Corte d'appello, pur avendo accertato che gli infermieri avevano svolto per un lungo periodo numerose attività tipiche degli OSS, si era limitata a qualificarle come "collaterali" e a valorizzare solo i turni in cui mancavano gli OSS, senza considerare il carattere sistematico dell'assegnazione e senza applicare correttamente i principi sul demansionamento. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Palermo in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 52 d.lgs. n. 165/2001

    nel pubblico impiego contrattualizzato l'assegnazione a mansioni inferiori è ammissibile solo nei limiti consentiti dalla tutela della professionalità e in presenza di obiettive esigenze organizzative.

  • art. 2103 c.c.

    il lavoratore deve essere adibito a mansioni pertinenti al livello di inquadramento, quantitative e qualitative prevalenti; l'espletamento sistematico di compiti inferiori non è legittimo se svuota la tutela della professionalità.

  • art. 2087 c.c.

    richiamato dai ricorrenti a sostegno della tutela della persona e della professionalità del lavoratore.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato dai ricorrenti per censurare l'erroneo apprezzamento delle risultanze istruttorie.

  • D.M. n. 739/1994

    richiamato per delimitare le mansioni dell'infermiere professionale e distinguerle da quelle proprie dell'OSS.

  • CCNL Comparto Sanità 1998-2001

    richiamato per la definizione del mansionario e dell'inquadramento del personale sanitario.

  • Accordo Conferenza Stato-Regioni del 22.2.2001

    richiamato quale fonte di disciplina delle mansioni e del profilo professionale nel comparto sanitario.

  • CCNL 7.4.1999

    richiamato insieme agli allegati successivi per individuare le attività proprie delle categorie inferiori.

  • CCNL integrativo del 20.9.2001

    richiamato per la disciplina delle mansioni dell'area infermieristica e degli OSS.

  • CCNL del 19.4.2004

    richiamato insieme agli altri CCNL di comparto per delimitare le attività proprie degli OSS.

  • CCNL Comparto Sanità triennio 2016-2018

    richiamato come fonte che rinvia alle precedenti disposizioni sul mansionario.

Massime di principio

  • Nel pubblico impiego contrattualizzato l'adibizione del dipendente a mansioni inferiori è legittima solo se tali mansioni abbiano carattere marginale o accessorio rispetto a quelle proprie dell'inquadramento e siano sorrette da obiettive esigenze aziendali o di servizio.
  • La verifica del demansionamento non può arrestarsi a un criterio meramente quantitativo delle ore o dei singoli compiti, ma deve considerare se l'assegnazione a mansioni inferiori sia sistematica, continuativa e tale da alterare la tutela della professionalità.
  • Non è sufficiente, per escludere il demansionamento, qualificare come "collaterali" mansioni inferiori che, per consistenza e ripetizione, risultino in concreto parte stabile dell'attività lavorativa; occorre accertare che l'attività inferiore resti davvero marginale e non sostitutiva di posti mancanti in organico.
  • La mera carenza di personale o la copertura di posizioni non presenti nell'organico non giustifica di per sé l'assegnazione stabile a mansioni inferiori, se manca una reale temporaneità o comunque una obiettiva esigenza compatibile con la tutela della qualifica.
  • Nel valutare la legittimità dell'assegnazione, il giudice deve accertare sia la prevalenza delle mansioni proprie della qualifica sia la non estraneità assoluta delle mansioni accessorie rispetto alla professionalità del lavoratore.

Come è indicizzato

MaterieDemansionamento
RamiLavoro
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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