Cassazione Civile, Ordinanza n. 07417/2025 del 20/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Un dirigente del Corpo di polizia municipale, dipendente di un comune, aveva ottenuto in passato una retribuzione di posizione fissata da una delibera di giunta. In seguito, la retribuzione era stata ridotta da un atto sindacale e poi da un successivo atto dirigenziale. Il lavoratore ha agito per ottenere il ripristino dell’importo originario per gli anni successivi, sostenendo che la riduzione fosse illegittima perché non sarebbe stata effettuata una nuova e valida pesatura delle funzioni dirigenziali, e che comunque tale pesatura avrebbe dovuto essere adottata dall’organo competente dell’ente e non da un dirigente di altro servizio. Ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: violazione dell’art. 24 d.lgs. 165/2001 e dell’art. 27 CCNL 23 dicembre 1999 per insussistenza della nuova pesatura; violazione delle regole di competenza e del principio del contrarius actus; omesso esame di un fatto decisivo relativo alla mancata ripesatura dell’incarico; violazione dell’art. 112 c.p.c. per asserita omessa pronuncia e motivazione viziata sul medesimo punto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la corte territoriale avesse già accertato in fatto l’esistenza di una nuova pesatura degli incarichi dirigenziali con un provvedimento del 2011, efficace dal 31 dicembre 2009, sicché la doglianza sulla sua inesistenza tendeva a rimettere in discussione un apprezzamento di merito non scrutinabile in sede di legittimità. Ha inoltre rilevato che il ricorrente non aveva riportato in modo adeguato il contenuto degli atti richiamati, rendendo impossibile il controllo della censura. Quanto alla pretesa incompetenza dell’atto dirigenziale, la Corte ha osservato che il tema non era più scrutinabile perché il ricorrente non aveva impugnato la statuizione di appello che reputava irrilevante, per ragioni temporali, ogni contestazione sul precedente provvedimento sindacale del 2008. Sul terzo motivo ha richiamato la doppia conforme, che preclude la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c.; sul quarto ha ribadito che l’interpretazione dell’atto amministrativo era ormai non attaccabile anche per mancata denuncia della violazione dei criteri ermeneutici civilistici. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 24 d.lgs. n. 165 del 2001
Nel pubblico impiego contrattualizzato la retribuzione di posizione e la relativa graduazione sono valutabili nei limiti del rispetto delle regole procedimentali e dei principi di correttezza e buona fede, non potendo il giudice sostituirsi al datore di lavoro nella determinazione del contenuto della pesatura.
art. 27 CCNL 23 dicembre 1999
Richiamato come disciplina integrativa dell’art. 39 CCNL 10 aprile 1996 per la retribuzione di posizione dei dirigenti.
art. 2, comma 1, d.lgs. n. 165 del 2001
Invocato dal ricorrente in relazione alla competenza dell’organo che adotta la pesatura degli incarichi nel pubblico impiego.
art. 360 n. 5 c.p.c.
La censura sul fatto decisivo è inammissibile in presenza di doppia conforme.
art. 112 c.p.c.
La doglianza di omessa pronuncia è stata ritenuta inammissibile perché fondata su una diversa ricostruzione del fatto già accertato dal giudice di merito.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 2697 c.c.
Richiamato solo implicitamente nella parte in cui si lamentava l’assenza di prova della nuova pesatura; la Corte ha ritenuto la censura non scrutinabile per la presenza di un accertamento di merito.
Massime di principio
- Nel pubblico impiego contrattualizzato la graduazione della retribuzione di posizione può essere sindacata in giudizio solo sotto il profilo della correttezza del procedimento e del rispetto dei doveri di buona fede, non essendo consentito al giudice sostituire la propria valutazione a quella dell’amministrazione/datore di lavoro.
- La contestazione della mancata o illegittima pesatura di un incarico dirigenziale non può tradursi automaticamente in una domanda di pagamento dell’importo ritenuto dovuto, ma richiede una domanda coerente con il vizio dedotto, come l’esatto adempimento con ripetizione della procedura o il risarcimento del danno.
- In sede di legittimità non è scrutinabile la censura che mira a sovvertire un accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito, specie se la sentenza di appello ha già ritenuto esistente il provvedimento di nuova pesatura.
- Quando il ricorso per cassazione non riporta in modo sufficiente il contenuto degli atti amministrativi o dei documenti su cui si fonda la censura, il controllo di legittimità è impedito e la doglianza è inammissibile.
- La doppia conforme preclude la deduzione del vizio di omesso esame del fatto decisivo ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c., se la questione di fatto è stata già valutata in modo conforme nei due gradi di merito.
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