Cassazione Civile, Ordinanza n. 39512/2021 del 13/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (notaio)
La controversia
La lite nasce da un avviso di liquidazione emesso nei confronti del notaio rogante per la registrazione di un atto di compravendita di un complesso immobiliare. L'Ufficio sosteneva che l'operazione non rientrasse nelle ipotesi di esenzione/assoggettamento a IVA previste dall'art. 10, commi 8-bis e 8-ter, d.P.R. 633/1972 e che dovesse quindi scontare l'imposta di registro proporzionale, non quella fissa, in applicazione del principio di alternatività IVA/registro. La CTP aveva accolto il ricorso del contribuente e la CTR aveva confermato ritenendo provato, sulla base di SCIA, CIL, asseverazioni tecniche e contenuto dell'atto, che al momento del rogito l'immobile fosse ancora nel ciclo produttivo della società venditrice, perché interessato da lavori di ristrutturazione non ultimati. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un solo motivo, denunciando violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., 2697 c.c., 40 e 42 d.P.R. 131/1986 e 10, commi 8-bis e 8-ter, d.P.R. 633/1972, sostenendo che la CTR avesse erroneamente ritenuto provata la sussistenza degli interventi di ristrutturazione solo sulla base della documentazione prodotta dal contribuente, senza adeguata prova che i lavori fossero effettivamente in corso alla data del rogito.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura non investisse un errore di sussunzione o di interpretazione delle norme fiscali, ma una diversa ricostruzione della fattispecie concreta e una contestazione della valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito. Ha quindi affermato che la doglianza, nella sostanza, mirava a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio, operazione preclusa in sede di legittimità se non nei limiti del vizio motivazionale. La Corte ha inoltre escluso che la dedotta violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. integrasse un autonomo vizio di violazione di legge, trattandosi invece di critica all'apprezzamento di merito delle prove. Le spese sono state poste a carico dell'Agenzia delle Entrate.
Norme richiamate
art. 10, commi 8-bis e 8-ter, d.P.R. 633/1972
Le cessioni immobiliari rientrano nel regime IVA o meno a seconda della qualificazione dell'immobile e della situazione del bene al momento del trasferimento; nel caso concreto la CTR ha ritenuto applicabile l'IVA perché il bene era ancora nel ciclo produttivo e oggetto di lavori non ultimati.
È richiamato quale norma che sancisce il principio di alternatività tra IVA e imposta di registro: se l'operazione è soggetta a IVA, non si applica l'imposta proporzionale di registro.
Richiamato nel motivo di ricorso quale norma dell'imposta di registro, ma la Corte non affronta una specifica interpretazione autonoma, limitandosi a rilevare che la censura riguarda in realtà la ricostruzione dei fatti.
La sua violazione non può essere dedotta come vizio di violazione di legge quando la critica riguarda il modo in cui il giudice ha valutato le prove; in tal caso si contesta un errore di fatto o di motivazione.
Il principio del libero convincimento opera sul piano dell'apprezzamento di merito; la denuncia della sua violazione non integra, di regola, un errore di diritto ma una censura sulla valutazione delle prove.
È invocato nel motivo come norma sull'onere della prova, ma la Corte osserva che la censura mira in realtà a contestare la valutazione delle risultanze probatorie da parte del giudice di merito.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5
La Corte richiama il paradigma corretto per censurare errori di fatto o difetti motivazionali nella valutazione delle prove, anziché prospettare una violazione di legge.
Richiamato solo per dare atto del procedimento camerale e del contraddittorio regolarmente instaurato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
La Corte esclude la sua applicazione al caso, rilevando che la parte soccombente è un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, il vizio di violazione di legge riguarda l'erronea interpretazione o applicazione della norma astratta; se la censura investe invece la ricostruzione della fattispecie concreta sulla base delle prove, essa attiene al merito ed è inammissibile come violazione di legge.
- La dedotta violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non è, di regola, configurabile come autonomo error in iudicando quando si contesta la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito; in tal caso la doglianza va, se del caso, veicolata nei limiti del vizio motivazionale.
- In tema di imposta di registro e IVA, l'applicazione del principio di alternatività dipende dalla qualificazione dell'operazione alla luce della situazione del bene al momento del trasferimento; tale accertamento è di fatto e, se sorretto da motivazione, non è sindacabile in cassazione mediante una diversa lettura delle risultanze istruttorie.
- L'onere di allegare un errore di diritto non può essere soddisfatto con la sola prospettazione di una lettura alternativa dei documenti di causa, poiché ciò richiede una rivalutazione del materiale probatorio preclusa al giudice di legittimità.
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