Cassazione Civile, Ordinanza n. 28261/2021 del 15/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di liquidazione con cui l'Agenzia delle entrate, per l'anno 2011, aveva richiesto imposte di registro, ipotecaria e catastale su un atto stipulato tra la contribuente e un'altra società e definito dalle parti come contratto di affitto di un terreno destinato alla costruzione e gestione di un impianto fotovoltaico. L'Ufficio aveva riqualificato l'atto come concessione di diritto reale di superficie, ritenendo che le clausole contrattuali fossero compatibili con uno jus aedificandi e con il trasferimento della proprietà delle opere. La CTR del Lazio aveva invece confermato l'annullamento dell'avviso, qualificando l'atto come locazione/affitto e non come costituzione di un diritto reale. In cassazione l'Agenzia deduceva, con un unico motivo, violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 20, e degli artt. 952, 953 e 1615 c.c., sostenendo che la CTR avesse erroneamente inquadrato il negozio come rapporto obbligatorio anziché come diritto reale di superficie. La resistente contestava il ricorso con controricorso e memorie.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle entrate. Ha escluso, in via preliminare, la preclusione da giudicato esterno per difetto di certezza sull'identità dei contratti richiamati. Nel merito ha ritenuto infondata la censura: ha affermato che, quando si controverte sulla corretta interpretazione di un atto soggetto a registrazione, il giudice deve valorizzare il contenuto negoziale complessivo e le clausole rilevanti, senza che l'Amministrazione possa travalicare lo schema negoziale tipico in assenza di prova di un disegno elusivo e della manipolazione degli schemi classici. Ha inoltre precisato che l'art. 20 TUR non è norma di recupero dell'abuso del diritto e che la qualificazione tra diritto reale di superficie e contratto a effetti obbligatori dipende dall'interpretazione complessiva del titolo, attività riservata al giudice di merito. Ha quindi ritenuto che la CTR avesse congruamente motivato escludendo la costituzione di un diritto reale, valorizzando il canone periodico, la disciplina delle proroghe, la risoluzione anticipata, la custodia e la sorte degli impianti alla cessazione del rapporto. Le spese di lite sono state compensate per assenza di giurisprudenza consolidata sulle questioni trattate.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
violazione e falsa applicazione
richiamato come parametro del motivo di ricorso per cassazione volto a denunciare errori di diritto nella qualificazione del contratto.
D.P.R. n. 131 del 1986, art. 20
va applicato quale criterio di qualificazione oggettiva dell'atto secondo la sua intrinseca natura e gli effetti giuridici, ma non consente di oltrepassare lo schema negoziale tipico in assenza di prova di un disegno elusivo; non è norma destinata al recupero di imposte da abuso del diritto.
richiamato per sostenere la tesi della costituzione di un diritto di superficie e dello jus aedificandi a favore del concessionario.
richiamato nel quadro della disciplina del diritto di superficie e della sorte delle costruzioni.
artt. 952, 953, e 1615 c.c.
invocato dall'Agenzia per ricondurre il rapporto allo schema dell'affitto/locazione di terreno destinato ad attività produttiva.
la qualificazione del contratto richiede l'interpretazione del complesso delle clausole secondo i canoni ermeneutici legali.
costituiscono il parametro per ricostruire la volontà delle parti e inquadrare il negozio nello schema legale corrispondente.
richiamato per affermare che l'autonomia contrattuale consente assetti atipici o comunque non necessariamente riconducibili al diritto reale di superficie.
richiamato come regola generale di accessione, derogabile in caso di valida costituzione del diritto di superficie.
art. 10-bis L. n. 212 del 2000
art. 10 bis L. n. 212 del 2000
evocato per chiarire che l'art. 20 TUR non coincide con la disciplina dell'abuso del diritto.
introdotto dal D.Lgs. n. 128 del 2015
indicato come fonte che ha introdotto nell'ordinamento la disciplina dell'abuso del diritto di cui all'art. 10-bis dello Statuto del contribuente.
Massime di principio
- In tema di imposta di registro, la qualificazione dell'atto deve avvenire secondo la sua intrinseca natura e gli effetti giuridici oggettivamente prodotti, ma l'Amministrazione non può forzare lo schema negoziale tipico in assenza di elementi che provino una reale manipolazione degli schemi contrattuali e un disegno elusivo.
- La verifica della natura reale o obbligatoria di un rapporto avente ad oggetto la costruzione e il godimento di un bene richiede un'interpretazione complessiva del titolo, con particolare attenzione alla disciplina della sorte delle opere alla cessazione del rapporto e alle clausole economiche e funzionali dell'accordo.
- La qualificazione del contratto si articola in due momenti: accertamento della comune volontà delle parti, riservato al giudice di merito, e sussunzione della fattispecie nello schema legale, sindacabile in cassazione come violazione di legge.
- In sede di legittimità, la censura sulla interpretazione contrattuale non può risolversi nella mera contrapposizione tra una lettura alternativa proposta dal ricorrente e quella accolta dal giudice di merito; occorre indicare specificamente i canoni ermeneutici violati e il modo in cui il giudice se ne sarebbe discostato.
- La disciplina dell'art. 20 del TUR non è strumento generale di repressione dell'abuso del diritto, ma regola di qualificazione dell'atto ai fini dell'imposta in base agli effetti giuridici conseguiti dal negozio.
- La concessione ad aedificandum non integra necessariamente un diritto reale di superficie: può anche tradursi in un rapporto obbligatorio atipico, la cui qualificazione dipende dal contenuto concreto delle clausole e dalla disciplina pattizia della costruzione e del trasferimento delle opere.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 15 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 28250/2021 del 15/10/2021
- ordinanza_civile · 15 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 28251/2021 del 15/10/2021
- ordinanza_civile · 15 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 28252/2021 del 15/10/2021
- ordinanza_civile · 15 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 28253/2021 del 15/10/2021
- ordinanza_civile · 15 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 28254/2021 del 15/10/2021
- ordinanza_civile · 15 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 28255/2021 del 15/10/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →