Cassazione Civile, Ordinanza n. 31951/2022 del 28/10/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione fiscale)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l’Ufficio del Territorio ha riclassificato dal gruppo catastale E/1 al gruppo D/8 alcune aree demaniali scoperte, detenute in concessione da una società operante in un terminal portuale e funzionali alla movimentazione delle merci. In primo grado il ricorso della società era stato accolto, ma in appello la Commissione tributaria regionale ha riformato la decisione, ritenendo che le aree scoperte facessero parte di un plesso unico con i fabbricati e avessero autonoma potenzialità reddituale, quindi fossero classificabili in categoria D/8 e non in E. La società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: primo, violazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c. per omesso rilievo del giudicato esterno asseritamente formatosi su precedente sentenza che aveva attribuito la categoria E/1 alle medesime aree; secondo, violazione delle norme catastali e tributarie in tema di classamento, sostenendo che l’area, priva di autonoma destinazione e funzionale esclusivamente alle operazioni portuali, dovesse restare in categoria E/1. Ha inoltre depositato memoria deducendo un ulteriore preteso giudicato sopravvenuto.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha escluso che vi fosse un giudicato esterno vincolante: la precedente decisione invocata non era utile perché il relativo giudizio non risultava definito nei confronti dell’amministrazione e, comunque, il giudicato non copre l’attività interpretativa del giudice sulle norme giuridiche, ma soltanto l’accertamento dei fatti e del rapporto deciso. Anche il secondo motivo è stato respinto perché la CTR si è conformata all’orientamento consolidato secondo cui le aree portuali scoperte, quando siano concretamente destinate a usi commerciali/industriali e presentino autonomia funzionale e reddituale, non sono classificabili in categoria E; il loro impiego quale parte coessenziale dell’attività imprenditoriale portuale giustifica invece il classamento in categoria diversa da E. Le spese sono state poste a carico della ricorrente ed è stato disposto anche l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Il giudicato vincola solo nei limiti dell’accertamento compiuto e non impedisce a un diverso giudice di interpretare autonomamente la norma applicabile; non opera come precedente vincolante in senso stretto.
Richiamato insieme all’art. 2909 c.c. per sostenere l’efficacia del giudicato formale, ma ritenuto non dirimente ai fini della pretesa preclusione nel caso concreto.
Parametro utilizzato per denunciare la violazione processuale derivante dall’omessa pronuncia sull’eccezione di giudicato.
Parametro utilizzato per censurare la violazione di legge sostanziale in tema di classamento catastale.
art. 2, comma 40, d.l. n. 262/2006
Le unità censite nelle categorie E non possono comprendere immobili o porzioni destinate a uso commerciale, industriale o ufficio privato se dotati di autonomia funzionale e reddituale.
Richiamato dalla CTR e dalla Corte per il criterio della potenzialità reddituale ai fini del classamento.
art. 5 R.D.L. n. 652/1939
Richiamato per l’attitudine dell’immobile a produrre reddito come criterio di classamento.
art. 40 d.P.R. n. 1149/1949
Richiamato per estendere la funzione reddituale a ogni parte dell’immobile.
art. 8 d.P.R. n. 1142/1979
Invocato dalla ricorrente per sostenere l’inclusione delle stazioni per trasporto marittimo nel gruppo E.
d.lgs. n. 504/1992, art. 7, co. 1, lett. b
Richiamato nel quadro dell’esenzione ICI per immobili classificabili in categoria E, ma ritenuto non applicabile se l’area è concretamente destinata a usi commerciali o industriali.
art. 1, commi 578-581, L. n. 205/2017
Norma citata per sostenere la classificazione in E/1 di banchine e aree portuali scoperte; la Corte ne ribadisce l’efficacia solo per il futuro, dal 1° gennaio 2020.
Richiamato nel procedimento per l’integrazione del contraddittorio nel precedente giudizio di legittimità menzionato in motivazione.
Richiamato con riguardo alla possibilità di ricorso incidentale tardivo una volta riaperto il contraddittorio.
Norma processuale richiamata per il deposito della memoria in prossimità della decisione.
art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Applicato per il raddoppio dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Il giudicato esterno non impedisce a un giudice successivo di riesaminare la questione giuridica quando il precedente accertamento abbia riguardato l’interpretazione della norma; il vincolo riguarda l’accertamento del fatto e del rapporto deciso, non la regola di diritto come tale.
- In materia catastale, le categorie del gruppo E hanno carattere tipologico e non possono essere estese in via analogica a beni che, per concreta destinazione, assolvano a funzioni commerciali o industriali e presentino autonomia funzionale e reddituale.
- Per il classamento rileva la concreta destinazione e l’attitudine del bene a produrre reddito; la mera collocazione in area portuale o la natura pubblicistica dell’attività svolta non bastano a ricondurre automaticamente il bene nel gruppo E.
- Le aree portuali scoperte, se coessenziali allo svolgimento dell’attività imprenditoriale del concessionario e produttive di reddito, possono essere classificate in categoria diversa dalla E e restare assoggettate alla disciplina impositiva ordinaria.
- Una disposizione sopravvenuta che attribuisca espressamente la categoria E/1 a banchine e aree portuali scoperte vale, salvo diversa previsione, solo per il futuro e non incide automaticamente sui periodi d’imposta anteriori.
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