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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10566/2026 del 21/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento IVA e sanzioni per l’anno d’imposta 2016, con cui l’Amministrazione finanziaria recuperava a tassazione l’imposta detratta in relazione ad acquisti di materiali non ferrosi effettuati in reverse charge da un fornitore ritenuto soggettivamente inesistente, qualificato in sentenza come "cartiera". Il giudice di primo grado aveva annullato l’atto; l’appello dell’Ufficio era stato respinto dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado. In Cassazione, l’Agenzia deduceva un unico motivo di ricorso per falsa applicazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c. e dell’art. 7, comma 5-bis, d.lgs. 546/1992, sostenendo che il giudice d’appello avesse errato nel valutare la prova sull’inesistenza soggettiva delle operazioni e sulla consapevolezza, o conoscibilità con l’ordinaria diligenza, da parte della società acquirente, della frode fiscale. La resistente eccepiva preliminarmente l’inammissibilità del ricorso, perché la censura mirava in sostanza a contestare la ricostruzione del fatto e la valutazione delle presunzioni compiute dal giudice di merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondate le eccezioni preliminari della resistente e ha comunque ritenuto il motivo affetto da concorrenti profili di inammissibilità e infondatezza. Ha ribadito che, nelle contestazioni per operazioni soggettivamente inesistenti, l’Amministrazione deve provare non solo la fittizietà del fornitore, ma anche la consapevolezza del cessionario, o la sua conoscibilità usando l’ordinaria diligenza, della partecipazione a un’evasione. Ha poi osservato che la CTR aveva compiuto un accertamento di fatto puntuale, rilevando che la società contribuente aveva dimostrato di avere agito con ordinaria diligenza, avendo acquisito visura camerale, verificato regolarità fiscale e autorizzazioni del fornitore e documentato l’effettività delle prestazioni. Le circostanze valorizzate dall’Ufficio non erano state ritenute indici univoci della conoscenza o conoscibilità dell’inesistenza soggettiva del fornitore. Trattandosi di apprezzamenti di merito non sindacabili nei termini dedotti, il ricorso è stato rigettato; la ricorrente è stata condannata alle spese.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato come norma sull’onere della prova; la Corte ribadisce che, nelle operazioni soggettivamente inesistenti, l’onere iniziale incombe sull’Amministrazione finanziaria, che deve provare anche la consapevolezza o conoscibilità della frode da parte del cessionario.

  • art. 2727 c.c.

    Richiamato in relazione al ragionamento presuntivo; la Corte osserva che nel processo tributario l’uso di presunzioni semplici è regola generale, purché sorrette da gravità, precisione e concordanza.

  • art. 2729 c.c.

    La Corte conferma che la presunzione può fondare l’accertamento se basata su elementi oggettivi e specifici; non è consentito in cassazione sostituire una diversa lettura del fatto a quella compiuta dal giudice di merito.

  • art. 7, comma 5-bis, d.lgs. 546/1992

    Richiamato in tema di prova nel processo tributario; la Corte non ravvisa violazione della norma, essendo stata la prova valutata dal giudice di merito con motivazione non sindacabile nei termini dedotti.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È il parametro formale del motivo di ricorso, ma la Corte ritiene che le doglianze investano in realtà la ricostruzione del fatto e la valutazione probatoria, non una vera violazione di legge.

  • art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

    Richiamato dalla resistente per sostenere l’inammissibilità di una censura che, sotto l’apparenza della violazione di legge, mirava a contestare l’accertamento di merito.

  • art. 366 c.p.c.

    Richiamato nell’eccezione preliminare di inammissibilità per difetti del ricorso.

  • art. 19 d.P.R. n. 633 del 1972

    Richiamato dalla resistente nel contesto della contestazione dell’impostazione difensiva dell’Ufficio, senza che la Corte ne faccia una specifica applicazione decisoria nel merito.

  • art. 21, comma 7, d.P.R. n. 633 del 1972

    Richiamato dalla resistente nella formulazione dell’eccezione di inammissibilità, senza specifica statuizione autonoma della Corte sul punto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto che, per la parte soccombente ammessa alla prenotazione a debito, non sussistono i presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato in correlazione al raddoppio del contributo unificato in caso di soccombenza, ma la Corte esclude che ne ricorrano i presupposti nel caso concreto.

Massime di principio

  • Nelle contestazioni di operazioni soggettivamente inesistenti, l’Amministrazione finanziaria deve provare, oltre alla fittizietà del fornitore, anche che il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere, usando l’ordinaria diligenza, che l’operazione si inseriva in un’evasione d’imposta.
  • La prova della consapevolezza o conoscibilità della frode può essere fornita anche per presunzioni semplici, purché fondate su elementi oggettivi e specifici, gravi, precisi e concordanti.
  • Una volta che l’Ufficio abbia assolto il proprio onere probatorio, grava sul contribuente dimostrare di aver adottato la massima diligenza esigibile da un operatore accorto, in modo ragionevole e proporzionato alle circostanze del caso.
  • In sede di legittimità non è consentito censurare come violazione di legge una doglianza che mira in realtà a sostituire una diversa valutazione del materiale istruttorio e del ragionamento presuntivo compiuto dal giudice di merito.
  • La regolarità formale della contabilità o dei pagamenti, da sola, non è sufficiente a escludere la partecipazione inconsapevole del contribuente a operazioni soggettivamente inesistenti.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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